n.122 del 08.05.2013 (Parte Seconda)
Istituzione di una Commissione congiunta per l’esame dei progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge 1 agosto 2012, n. 122;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;
Vista l’ordinanza n 83 del 5 dicembre 2012 “Riparazione con rafforzamento locale e ripristino con miglioramento sismico degli edifici religiosi (chiese). Approvazione programma interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto” la quale prevede nell’allegato “B” che “….Nel caso di interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137” per i quali non sia stato acquisito il parere della Direzione Regionale del MIBAC, il SGSS concorderà con la Direzione Regionale del MIBAC un calendario di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto esecutivo ed all’espressione del parere…”;
Preso atto che nella gestione dell’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, a seguito dell’esame dei progetti di riparazione e ripristino delle chiese sono stati rilevati alcuni pareri discordanti tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Ed il Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna (SGSS) direttamente coinvolti nell’istruttoria per il rilascio dei pareri di propria competenza relativi: all’esercizio della tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i ed alla congruità della spesa e rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva;
Vista la legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 che all’articolo 11 prevede la formazione di un programma di ricostruzione delle opere pubbliche e beni culturali, con il relativo piano finanziario;
Rilevato che gli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che saranno ammessi a contributo, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 16/2013, sono diverse centinaia e pertanto è necessario l’espressione di un unico parere preliminare che raccolga sia le indicazioni relative alla tutela che agli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico;
Ritenuto opportuno che sia necessario snellire le procedure per l’approvazione dei progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s..m.i. prevedendo l’istituzione di una commissione che provveda all’espressione di un parere congiunto da parte della Direzione Regionale E. R. del MIBAC ed il Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna (SGSS);
Considerato quanto proposto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici con la nota 3909 del 13.03.2013 in merito alle modalità di esame e di valutazione congiunta dei progetti per il ripristino, restauro e miglioramento dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del maggio 2012 e preso atto della confermata disponibilità espressanella riunione convocata dall’Assessore Alfredo Peri, a partecipare alla commissione che esprimerà un preventivo giudizio sui progetti preliminari;
Atteso che la commissione provvederà ad esaminare, di norma, i progetti preliminari sugli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s..m.i., composta da un rappresentante della Struttura Tecnica del Commissario delegato, con funzioni di segreteria, da un rappresentante della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna del MIBAC e da un componente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia Romana;
Ritenuto di trasmettere la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi articolo 3, comma 1, lettera e-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
Articolo 1: istituzione commissione
1. È istituita una commissione congiunta per l’esame preventivo dei progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s..m.i;
2. La commissione congiunta risulta composta da:
- un membro della Struttura tecnica del Commissario delegato, con funzioni di segretario;
- un membro della Regione Emilia-Romagna (Servizio geologico-sismico e dei suoli);
- un membro della Direzionale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna;
3. I funzionari incaricati dell’istruttoria dalle Ammistrazioni competenti parteciperanno ai lavori della commissione, sulla base di una valutazione effettuata per gli aspetti di relativa competenza, con lo scopo di fornire una sintesi condivisa del parere sullla proposta progettuale;
4. l componenti la commissione congiunta saranno indicati con specifico provvedimento assunto dagli Enti di appartenenza che potranno individuare anche più soggetti delegati a partecipare, in base al numero delle istruttorie da fare;
Articolo 2: esame progetti
1. Per tutti gli interventi, finanziati dal Commissario ai sensi del D.L. 74/2012, sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 4s.ttoposti alla tutela del D. essere presentato un progetto preliminare da inviare contestualmente alla Struttura rappresentat deve essere presentato un progetto preliminare da inviare contestualmente alla Struttura Tecnica del Commissario, alla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna (SGSS);
2. Trattandosi di interventi su beni culturali, le proposte progettuali dovranno seguire, secondo quanto disposto dalle ”Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il DM 14 gennaio 2008, gli indirizzi operativi delle “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato” allegate alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 e pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 54 della G.U. 47 del 26/02/2011.
3. Il progetto, definito preliminare, sul quale verrà espressa la valutazione preventiva congiunta si compone almeno dei seguenti elaborati:
- relazione storica con descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche, tecniche e materiche dell’esistente;
- elaborati grafici - piante, prospetti e sezioni - raffiguranti lo stato di fatto;
- relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
- elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
- indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico economico che riassume tutte le spese;
- documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali.
Articolo 3: convocazioni
1. La commissione congiunta si riunirà settimanalmente ed è convocata dal segretario della stessa presso i locali della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
2. Nella convocazione sono indicati i progetti preliminari che saranno sottoposti alla valutazione congiunta che risultano presentati da almeno venti giorni per consentire l’effettuazione di una preventiva istruttoria;
Articolo 4: espressione parere preventivo e comunicazione
1. La commissione effettua un esame congiunto ed esprime un parere preventivo in merito al progetto preliminare presentato per gli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e smi, tenendo conto dell’istruttoria preventiva effettuata sia dalla Direzione Regionale del MIBAC che del SGSS della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle rispettive competenze, fornendo un indirizzo unitario sugli aspetti relativi agli interventi strutturali ed al rispetto dell’interesse culturale del bene;
2. La commissione congiunta, nel caso di documentazione carente, o di interventi strutturali non ritenuti congrui con la tutela dell’edificio può richiedere l’integrazione del progetto una sola volta;
3. La struttura tecnica del Commissario delegato trasmette, entro dieci giorni dalla riunione della commissione congiunta, il parere preventivo espresso o la richiesta di integrazione;
4. L’invio del parere preventivo e/o la richiesta di integrazione è effettuata a mezzo posta elettronica certificata o mail al richiedente, al RUP ed al progettista;
5. In casi particolari o per interventi particolarmente complessi la commissione può disporre anche l’esame congiunto del progetto esecutivo prima del rilascio dei pareri di competenza;
Articolo 5: rilascio pareri
1. Acquisito il parere sul progetto preliminare (preventivo) della commissione congiunta verrà predisposto il progetto esecutivo che sarà trasmesso alla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC per l’espressione del nulla osta ai fini della tutela ed al SGSS della Regione Emilia-Romagna per il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, nel caso di interventi relativi ad edifici strategici o rilevanti. Per edifici situati in zona a bassa sismicità, sottoposti alla tutela ma non classificati strategici o rilevanti, il soggetto attuatore provvede al deposito del progetto strutturale nel rispetto della vigente normativa regionale;
Di trasmettere la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi articolo 3, comma 1, lettera e- bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 30 aprile 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani