n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)
L.R. 28/99. Decadenza uso marchio Q.C. Azienda Agricola "Garuffi Angelo"
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto "Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali n. 29/92 e n. 51/95";
- la deliberazione n. 640/2000 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni";
- la deliberazione n. 840/2001 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, concernente "delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera C) punto 1.A) e lettera E) punto 7";
- la deliberazione n. 1692/2004 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 - modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata";
- la determinazione del Responsabile del Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera n. 16080 del 12 dicembre 2011 avente per oggetto "L.R. 28/99, Elenco concessionari marchio Qualità Controllata – anno 2011" con la quale alla ditta “Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto”, con sede in Massalombarda (RA), è stato concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" per la produzione di Pesche, Nettarine e Pere;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 del 1 marzo 2000 avente per oggetto “L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni”, ed in particolare il punto 8 della lettera E) con riferimento ai criteri e alle modalità per la comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla legge;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 6963 del 25 luglio 2000 “L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 22 maggio 2001 avente per oggetto “Delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera c) punto 1.A) e lettera E) punto 7”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 30 luglio 2004 avente per oggetto “L.R. n. 28/1999. Modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata”;
Richiamati:
- il rapporto di non conformità inviato dall'ente di certificazione CCPB s.r.l. in data 11 settembre 2014, acquisito agli atti con prot. PG/2014/0320906 del 12 settembre 2014, e relativo ai controlli effettuati presso il concessionario “Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto” il giorno 29 agosto 2014 con cui è stata segnalata la “presenza di residuo di sostanza non consentita all'impiego sul prodotto pero dalla vigente normativa” in un campione di prodotto pere consegnato dall'azienda agricola associata “Garuffi Angelo”;
- la nota del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, acquisita agli atti con prot. NP/2014/13426 del 4 novembre 2014, con la quale si trasmette il verbale di accertamento di violazione di norma contestato al concessionario “Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto” con proposta di comminazione di una sanzione di decadenza a carico dell'azienda agricola associata “Garuffi Angelo” e una sanzione di richiamo a carico del concessionario;
- la lettera di richiamo dello scrivente Servizio nei confronti del concessionario del marchio regionale Qualità Controllata “Gruppo Ortofrutticoli Bagnaresi Fausto”, prot. PG/2014/0443709, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 640/2000;
- la lettera prot. n. PG/2014/0443565 del 21 novembre 2014, con la quale, ai sensi degli artt. 20 e seguenti della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, si comunica all'azienda agricola “Garuffi Angelo”, associata al concessionario sopracitato, l'avvio del procedimento di revoca della concessione di marchio QC;
Dato atto che nei termini stabiliti l'azienda agricola “Garuffi Angelo” non ha presentato memorie od opposizioni;
Viste:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e s.m.;
- la D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2014 avente per oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
- n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 913 del 23 giugno 2014 con la quale è stata attribuita efficacia giuridica ad atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;
- n. 1179 del 21 luglio 2014 recante “Proroghe contratti e incarichi dirigenziali”;
Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto “Proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
determina:
- di comminare la decadenza dell'uso del marchio collettivo regionale Qualità Controllata alla ditta “Garuffi Angelo”, con sede in Bagnara di Ravenna (RA);
- di dare atto che gli effetti della sanzione comportano il divieto di utilizzo, da parte di “Garuffi Angelo”, del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente alla produzione di Pesche, Nettarine e Pere a partire dalla campagna in cui sarà notificata la non conformità. “Garuffi Angelo” non potrà effettuare valorizzazione commerciale delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99 prima che siano trascorse due annualità;
- di disporre che tale provvedimento debba essere comunicato al destinatario, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 640/2000;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014.