n.186 del 11.07.2023 (Parte Seconda)

Alluvione maggio 2023 - Disposizioni in materia di appostamenti fissi per attività venatoria

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nei primi giorni di maggio 2023 il territorio delle Province di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

- con Decreto 3 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nelle aree colpite dagli eventi;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;

- a partire dal 16 maggio negli stessi territori e anche in quello della provincia di Rimini si è verificata un’ulteriore e più intensa ondata di eventi alluvionali e di esondazioni dei corsi d’acqua, con un aggravamento delle conseguenze sopra descritte, in particolare per quanto riguarda i danni agli edifici, alle infrastrutture, alle attività produttive, alla rete dei servizi essenziali, e i fenomeni franosi tuttora in atto;

- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, in conseguenza di tali ulteriori eventi, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, riguardando anche il territorio della provincia di Rimini, e individuate le prime risorse finanziarie da destinare alle attività necessarie;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, come evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sopra citate, richiede l’utilizzo di poteri e mezzi straordinari;

Richiamata l’OCDPC n. 992/2023, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative statali elencate al medesimo art. 3 nonché in deroga alle leggi e alle disposizioni regionali e provinciali strettamente connesse alle attività previste dall’Ordinanza;

Richiamate altresì le proprie Ordinanze relative alle prime misure disposte per fronteggiare l’emergenza:

- n. 66 del 18/5/2023, in merito allo smaltimento dei rifiuti;

- n. 67 del 20/5/2023, a integrazione dell’Ordinanza n.66/2023;

- n. 68 del 20/5/2023, relativa alle prime disposizioni organizzative per l’attuazione dell’OCDPC n. 992/2023 e alla costituzione del comitato istituzionale regionale e del comitato operativo regionale per la gestione dell’emergenza;

- n. 73 del 26/5/2023, in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, alla gestione dei rifiuti e alla proroga di alcuni termini;

- n. 74 del 28/5/2023, relativa all’approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile e all’individuazione dei relativi soggetti attuatori;

- n. 78 del 01/06/2023, inerente a disposizioni in merito all'assegnazione di alloggi, gestione dei materiali e dei rifiuti, approvvigionamento idrico, reti per la distribuzione di servizi energetici;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Considerato:

- che la situazione emergenziale dovuta all’alluvione ha comportato per molti titolari di appostamenti fissi di caccia già autorizzati ai sensi della Legge regionale n. 8/1994, ubicati nel territorio dei Comuni o frazione di Comune di cui al Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61, l’impossibilità del loro effettivo utilizzo posto che dette strutture hanno subito danni a causa dell’alluvione o ne sono state completamente distrutte, o perché, a causa di eventi franosi lungo la rete viaria, essendo state danneggiate la zone di rispetto o le vie di accesso, gli stessi titolari sono impossibilitati a raggiungere l’appostamento;

- che tale situazione comporta collateralmente un danno all’interesse pubblico volto alla riduzione dei danni all’agricoltura causati dalla fauna selvatica, che non potrebbe essere cacciata, con conseguente possibile aumento degli oneri a carico dell’amministrazione per i relativi indennizzi ai sensi della Legge n. 157/1992 e della L.R. n. 8/1994;

- che pertanto si rende necessario consentire, in tempi ragionevoli e compatibili con l’apertura della stagione venatoria, ai suddetti titolari di appostamenti fissi di presentare ai Settori agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti, richiesta di spostamento dell’appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024, nel rispetto dei regolamenti provinciali sugli appostamenti fissi, tuttora vigenti, come misura provvisoria, salvo successivo ripristino dell’originario appostamento, ove possibile, e salvi i casi in cui l'appostamento stesso sia andato completamente distrutto a causa degli eventi franosi o alluvionali del maggio 2023;

Dato atto che:

- al momento sussiste l’urgenza di provvedere alle su esposte necessità;

- il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dallo stato di emergenza;

Richiamati inoltre:

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e successive modifiche;

- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) che ai titolari di appostamento fisso già autorizzato ai sensi della Legge regionale n. 8/1994 e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazione di Comune di cui al Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61, che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l’appostamento stesso a causa di eventi franosi lungo la rete viaria, entro il 21 luglio 2023, sia consentito presentare ai Settori agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti, richiesta di spostamento dell’appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024, nel rispetto dei regolamenti provinciali sugli appostamenti fissi, tuttora vigenti;

2) che il termine di cui al punto 1, in quanto parte integrante della presente ordinanza, non sia assoggettato alla sospensione dei termini di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61;

3) che l'appostamento fisso originariamente autorizzato e oggetto di spostamento potrà essere ripristinato a richiesta dell'interessato con riferimento alla successiva stagione venatoria e, in mancanza di richiesta di ripristino e nuovo spostamento, da presentarsi nei termini previsti dalla Legge n. 8/1994, s'intenderà rinunciato in favore dell'appostamento utilizzato nella stagione venatoria 2023-2024, con obbligo di ripristino dello status quo ante dei luoghi occupati dall'appostamento fisso rinunciato, salvi i casi in cui l'appostamento stesso sia andato completamente distrutto a causa degli eventi franosi o alluvionali del maggio 2023;

4) che la presente ordinanza abbia efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza salvo diversa indicazione specificata nei punti che precedono, sia pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Polizie Provinciali delle Province interessate;

5) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del D.lgs. n. 33/2013.

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