n.237 del 10.09.2015 (Parte Seconda)
Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”;
- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria per il 2014”;
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 “Legge finanziaria Regionale per il 2010”;
- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
- la delibera della Giunta regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”
- la delibera della Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008 “Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/08”;
- la delibera della Giunta regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 “Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009 “Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
- la delibera della Giunta regionale n. 1362 del 20 settembre 2010 “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008”;
- la delibera della Giunta regionale n. 855 del 20 giugno 2011 “Approvazione di una procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008”;
- la delibera della Giunta regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della Dal n. 156/2008”;
- la delibera della Giunta regionale n. 429 del 16 aprile 2012, “Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.”,
- la delibera della Giunta regionale n. 453 del 7 aprile 2014 “Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici”;
Considerato che:
- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, ha provveduto a modificare la precedente Direttiva 2002/91/CE al fine di rafforzare le politiche di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, prevedendo, tra l’altro, che gli stati membri a livello nazionale e regionale:
- adottino le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici: l’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica;
- definiscano un quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari.
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 riporta, tra l’altro, i criteri generali per la attestazione o certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione, coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria di riferimento, ed in particolare:
- l’art. 6, che disciplina le modalità di rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica;
- l’art. 9, che definisce le funzioni delle Regioni in materia;
- l’art. 17, che riporta la clausola di cedevolezza.
- il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 riporta:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, denominato SIAPE, per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Considerato che:
- le Linee guida nazionali per la certificazione energetica riportate dal decreto prevedono:
a) le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
Tenuto conto che:
- le linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al DM 26 giugno 2015, entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, e sono direttamente operative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE;
- le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida;
- le regioni e le province autonome, nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni di cui all'articolo 4 del decreto stesso.
Tenuto conto che:
- costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 riportante le linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici:
a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all’articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.
d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.
- ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 riportante le linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, le regioni e le province autonome al fine dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori:
a) definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.
b) adottano le misure necessarie per l’attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
c) alimentano per via telematica annualmente il sistema informativo comune nazionale SIAPE con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati.
Dato atto che:
- in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all’art. 17 del citato D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2010/31/UE;
- con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria per il 2014”, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV - Capo II, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a recepire la Direttiva 2010/31/UE prevedendo l’adeguamento delle proprie disposizioni attuative con atti successivi;
Ritenuto, pertanto, che nella Regione Emilia-Romagna, che con la legge sopra richiamata ha provveduto al recepimento della al Direttiva 2010/31/UE, non si applichino le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 ed al Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015;
Considerato che:
- l’art. 25-ter della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” così come modificata dalla Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, disciplina le condizioni e le modalità nel rispetto delle quali dare attuazione al sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, ed in particolare:
a) il comma 1, ove si prevede che “con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
- un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
- un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
- un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi”.
b) il comma 2, ove si prevede che “è istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1”.
c) il comma 5, ove si prevede che “la Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica … omissis …; tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale”.
d) il comma 7, ove si prevede che “per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione”.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014” la Regione:
- “entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui … omissis … all'articolo 25 ter, comma 1 … omissis …; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati” (comma 2).
- “fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all' articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.)” (comma 3).
- “entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter … omissis ….” (comma 5).
Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha attivato il proprio sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, sulla base delle previsioni riportate:
- dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”,
- dalla delibera della Giunta regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”
- dalla delibera della Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008 “Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/08”;
Dato atto altresì che le disposizioni relative al sistema di certificazione energetica regionale sono state oggetto di successiva modifica ed integrazione mediante i seguenti atti:
- delibere della Giunta regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 “Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 …”, n. 1362 del 20 settembre 2010 “Modifica degli allegati …. della Dal n. 156/2008”, e n. 1366 del 26 settembre 2011 “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della Dal n. 156/2008” con le quali sono stati aggiornati, tra l’altro, i riferimenti normativi relativi ai metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici ai fini della emissione dell’attestato di certificazione energetica;
- la delibera dell'Assemblea legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009 “Modifica alla Dal n. 156/2008…” con la quale sono stati aggiornati, tra l’altro, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti certificatori;
- la delibera della Giunta regionale n. 855 del 20 giugno 2011 “Approvazione di una procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156/2008”, con la quale è stata definita la procedura semplificata per il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti certificatori;
- la delibera della Giunta regionale n. 429 del 16 aprile 2012, “Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.”, con la quale è stata aggiornata la procedura di accreditamento e si è provveduto a trasferire le funzioni di “organismo regionale di accreditamento” dal Servizio Energia della Regione Emilia-Romagna alla Società in house NuovaQuasco;
- la delibera della Giunta regionale n. 453 del 7 aprile 2014 “Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici” con la quale sono stati aggiornati in conformità alle disposizioni introdotte a livello nazionale con il DPR 75/2013:
a) i requisiti per l’accreditamento dei soggetti certificatori previsti dalla DAL 156/08
b) il percorso formativo richiesto, stabilito dalla DGR 1754/2008;
Dato atto che:
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 “Legge finanziaria Regionale per il 2010” ha previsto l’introduzione del contributo di € 100,00 una tantum richiesto ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici;
- l’art. 25-ter della legge regionale 26/2004, così come modificato dalla legge regionale 7/2014, prevede al comma 7 l’introduzione di un contributo per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema regionale di certificazione energetica, a carico dei soggetti certificatori, finalizzato alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità e la cui entità deve essere stabilita dalla Giunta regionale;
Richiamata in particolare la citata deliberazione 16 aprile 2012, n. 429 “Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della D.A.L. 156/08 alla Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l.”, con la quale si è provveduto a:
- approvare la nuova procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici in sostituzione della precedente di cui alla DGR 1050/2008, ivi compresi i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi richiesti;
- confermare il contributo di € 100,00 una tantum richiesto ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, previsto all’art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
- specificare le funzioni dell’Organismo Regionale di Accreditamento, attribuendole alla Società “in house” NuovaQuasco - soc. cons. a r.l., con l’obbligo di rispettare le modalità operative previste dalle procedure documentate afferenti al Sistema di Gestione per la Qualità approvate dalla Direzione Generale Attività Produttive, ivi compresa l’individuazione del responsabile dell’Organismo di Accreditamento;
- specificare il ruolo e le modalità di funzionamento del Tavolo Tecnico per l’Accreditamento, istituito ai sensi della DGR 1050/2008 con il compito di affiancare l’Organismo di Accreditamento regionale con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori, affidandone il coordinamento all’Organismo di Accreditamento medesimo;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 22 della Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, con decorrenza 23/12/2014 è divenuta operativa la fusione tra la Società NuovaQuasco soc. cons. a r.l. e la Società Ervet Spa per incorporazione della prima società nella seconda, e che, conseguentemente, la Società incorporante Ervet Spa ha assunto i diritti e gli obblighi della Società incorporata NuovaQuasco soc. cons. a r.l., proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione;
Preso atto altresì della comunicazione da parte di Ervet Spa del nominativo del responsabile dell’Organismo Regionale di Accreditamento, acquisita e conservata agli atti del Servizio Energia ed Economia verde al prot. PG/2015/0064467 del 3/2/2015;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004 come modificata dalla L.R. 7/2014, a:
- aggiornare la disciplina in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) conformandola alle previsioni della normativa nazionale in materia di cui al D.Lgs. 192/2005 ed al DM 26 giugno 2015, con particolare riferimento agli elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida nazionali;
- confermare l’affidamento delle funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento alla Società ERVET Spa, prevedendo che essa provveda ad individuare tra il proprio personale direttivo il Responsabile dell’Organismo di Accreditamento, e a comunicarne il nominativo alla Direzione Generale Attività Produttive;
- aggiornare ed integrare la procedura di accreditamento dei soggetti cui affidare la attestazione della prestazione della prestazione energetica degli edifici, ivi compresi i requisiti organizzativi, gestionali ed operativi richiesti, tenuto conto delle modifiche già apportate al percorso formativo di cui alla DGR 1754/2008, che risulta pertanto conforme alle disposizioni nazionali vigenti;
- confermare il ruolo e le modalità di funzionamento del Tavolo Tecnico per l’Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, istituito ai sensi della DGR 1050/2008 con il compito di affiancare l’Organismo di Accreditamento regionale con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori, affidandone il coordinamento all’Organismo di Accreditamento medesimo;
- confermare le modalità di riscossione del contributo una tantum di Euro 100,00 da parte di tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, al fine di incrementare l'attività di informazione-formazione dei cittadini per l'efficienza e il risparmio energetico, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
- prevedere che il contributo di cui al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, a carico dei soggetti certificatori e finalizzato alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità, venga corrisposto per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema regionale a partire dal 1 gennaio 2016;
- prevedere che entro tale termine la Giunta regionale provveda con apposito atto alla quantificazione del contributo di cui al precedente punto 6, e alla definizione delle relative modalità di riscossione;
- prevedere che la determinazione dell’entità del contributo di cui al punto precedente sia soggetta a revisioni periodiche, la prima delle quali da operarsi entro il 31/12/2016, in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d) del medesimo art. 25-ter;
Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 429/2012, che si è espresso favorevolmente alla adozione dell’Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento nella seduta del 29 luglio 2015;
Vista la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna:
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 1950/2010 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- n. 2060/2010 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014” le disposizioni di cui all’Allegato A e relativi Allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che formano la nuova disciplina regionale della attestazione della prestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità all’art. 25-ter della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre diposizioni in materia di energia”;
2) di confermare, ai sensi del comma 5 dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, l’affidamento alla Società “in house” Ervet Spa delle funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento di cui al comma 2 del medesimo art. 25-ter;
3) di designare la società Ervet SpA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs n. 196/2003 e con le modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ID 10539 “Gestione accreditamento soggetti certificatori e attestati di certificazione energetica” di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico:
- determinazione n. 6928/2009 “Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione dall’Ente per l’attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
- determinazione n. 2649/2007 “Disciplinare Tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- determinazione n. 2650/2007 “Disciplinare tecnico per l’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna”;
- determinazione n. 14852/2011 “Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna”;
b)predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c)dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
d)trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
e)fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f)individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinare tecnico di cui alla determinazione n. 14852/2011;
g)consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e succ. mod.;
h) di conservare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
i)il Titolare attribuisce al Responsabile esterno del servizio di amministrazione di sistema affidato in outsourcing, limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dello stesso dipendenti, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”;
k)attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell’invio di specifici report a cadenza annuale (entro il 30 giugno di ciascun anno) e/o a richiesta, da inviare all’Amministrazione Regionale, in cui il Responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza o (qualora il soggetto designato responsabile esterno, rientri tra i soggetti che possono avvalersi della semplificazione di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali”), un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000 con la quale si attesti che i trattamenti di dati personali sono effettuati con le modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al suindicato provvedimento del Garante;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione);
- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell’ambito dei servizi di amministrazione di sistema forniti in outsourcing e di aver previamente attestato le conoscenze, l’esperienza, la capacità e l’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati all’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm.
4) di confermare a tal fine nell’ambito di tali procedure il ruolo e le funzioni del Responsabile dell’Organismo Regionale di Accreditamento, di cui alla comunicazione da parte di Ervet Spa, acquisita e conservata agli atti del Servizio Energia ed Economia verde al prot. PG/2015/0064467 del 03/02/2015;
5) di confermare le modalità di riscossione del contributo di € 100,00 una tantum richiesto ai soggetti che richiedono l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, ai sensi di quanto previsto all’art. 43 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
6) di prevedere che il contributo di cui al comma 7 dell’art. 25-ter della L.R. 26/2004, a carico dei soggetti certificatori e finalizzato alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità, venga corrisposto per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema regionale a partire dal 1° gennaio 2016;
7) di prevedere che entro tale termine la Giunta regionale provveda con apposito atto alla quantificazione del contributo di cui al precedente punto 6, e alla definizione delle relative modalità di riscossione;
8) di prevedere che la determinazione dell’entità del contributo di cui al punto precedente sia soggetta a revisioni periodiche, la prima delle quali da operarsi entro il 31/12/2016, in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d) del medesimo art. 25-ter;
9) di incaricare la Società in house ERVET Spa, in qualità di Organismo Regionale di Accreditamento, di svolgere, nell’ambito dei programmi annuali di controllo di conformità di cui al comma 4, lettera d) del medesimo art. 25-ter, le funzioni di accertamento ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/1984 delle violazioni per le quali è prevista la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 25-quindecies comma 1 della L.R. 26/2004, con le modalità indicate in Allegato A;
10) di prevedere l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’Allegato A e relativi Allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a decorrere dal 1° ottobre 2015, fatto salvo quando diversamente indicato;
11) di disporre che entro tale data l’Organismo Regionale di Accreditamento provveda all’adeguamento dell’applicativo informatico che supporta il sistema regionale di attestazione della prestazione energetica SACE nel rispetto delle disposizioni del presente Atto;
12) di prevedere che fino a tale data rimangano in vigore le disposizioni di cui:
- ai punti 5, 6 e 7 della Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i. “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”
- agli allegati 6, 7, 8 e 9 della medesima Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.
- alla Delibera della Giunta regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”
- alla Delibera della Giunta regionale n. 855 del 20 giugno 2011 “Approvazione di una procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della Dal n.156/2008”
- alla deliberazione n. 429 del 16 aprile 2012 recante “Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Delibera dell'Assemblea legislativa n.156/08 alla Società NuovaQuasco s.c.r.l.”;
13) di ritenere superate le disposizioni richiamate al punto precedente dopo l’entrata in vigore del presente Atto;
14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito web: http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/certificazione-energetica-degli-edifici