n.123 del 03.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero. Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa Fontevivo – (PR) e l’Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR) – I Lotto. CUP G61B04000060008– CIG 307068161E. Ordine di pagamento ovvero deposito dell’indennità di esproprio ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - MASSERA AFRA, SPOTTI PATRIZIA, SPOTTI GIORGIO (Ditta 54 BIS)- prot. n. U/1080/17/RAAA-E/FB/mb del 21/04/2017 - Provvedimento n° 04/17

- Premesso che la Società è Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie autostradali (di seguito MIT), subentrato dal 1° ottobre 2012 ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011, per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada della Cisa - A15 Parma - La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), giusta Convenzione stipulata con ANAS in data 3/3/2010;

- vista la procura conferita in data 28 gennaio 2016, notaio C.M. Canali di Parma rep. n. 54398/24103;

- vista la delibera n. 2/2010 con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, ha approvato il progetto definitivo relativo al “Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero. Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa Fontevivo - (PR) e l’Autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I Lotto.” (di seguito Opera), con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

- visto il provvedimento del Presidente di ANAS S.p.A. prot. CDG-0074756 del 24 maggio 2011, con il quale è stato approvato il relativo progetto;

- visto il provvedimento del Presidente di ANAS S.p.A. prot. CDG-0103965 del 21 luglio 2011, con il quale l’Autocamionale della CISA S.p.A. è stata delegata ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal D.P.R. 327/2001, compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento nonché il decreto di cui all’art. 22-bis del D.P.R. medesimo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera b), e dell’art. 6, commi 1 e 8, del D.P.R. 327/2001;

- dato atto che si è provveduto a trasmettere alle ditte intestatarie dei beni interessati dalla realizzazione delle opere di cui sopra, la comunicazione prescritta dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- dato atto che, a seguito di procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell’Opera, l’Autocamionale della Cisa S.p.A. ha aggiudicato la relativa gara all’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A di Parma, stipulando con la stessa il contratto di appalto in data 12/11/2013;

- dato atto che, con provvedimento del MIT in data 21/7/2016 prot. n. 0012647- cod. SIVCA 006-002-A015-01-S001-01, è intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo dell’Opera;

- dato atto che l’Autocamionale della Cisa S.p.A. con provvedimento n. 10 del 20 dicembre 2016 ha decretato l’occupazione d’urgenza con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 in riferimento alla seguente ditta intestataria:

- MASSERA AFRA usufruttuaria per 1/1, SPOTTI GIORGIO nudo proprietario per 1/2, SPOTTI PATRIZIA nuda proprietaria per 1/2, dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio del Comune di Parma sezione Golese, al foglio n. 8 mappale n. 198, espropriato per 1.815 mq.;

- dato atto che con comunicazione prot. n. 1656 del 20 dicembre 2016, l’Autocamionale della Cisa S.p.A. ha notificato, secondo gli atti processuali civili, alla suindicata ditta, il citato decreto di occupazione d’urgenza con contestuale offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione;

- dato atto che in data 31 gennaio 2017, si è provveduto all’immissione in possesso nei beni suindicati, secondo quanto previsto nel citato decreto di occupazione;

- rilevato che: 1) la Signora Spotti Patrizia, con comunicazione a mezzo pec in data 2 marzo 2017, ha dichiarato espressamente l’accettazione dell’indennità di espropriazione come determinata e offerta; 2) la Signora Massera Afra, con comunicazione a mezzo pec in data 2 marzo 2017 ha espressamente dichiarato l’accettazione dell’indennità di espropriazione offerta, come determinata dal citato decreto di occupazione; 3) il Signor Spotti Giorgio, con comunicazione a mezzo pec in data 24 novembre 2016 ha espressamente dichiarato l’accettazione dell’indennità di espropriazione, come determinata ed offerta con il decreto di occupazione di cui sopra;

- considerato che l’indennità offerta alla suindicata ditta intestataria deve intendersi accettata e quindi definitiva;

- rilevato altresì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 bis e 20, comma 6, D.P.R. 327/2001, in caso di occupazione d’urgenza, qualora il proprietario abbia condiviso la determinazione dell’indennità, è riconosciuto un acconto dell’80% (ottanta per cento) della suddetta indennità;

- considerato che, da verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, i beni di cui sopra risultano gravati da ipoteca giudiziale oltre che volontaria;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.P.R. 327/2001, il pagamento è subordinato all’accordo sulle modalità della sua riscossione e che - nella fattispecie - in relazione a quanto emerso dalle citate verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, la possibilità di addivenire al citato accordo è da ritenere esclusa dalla ricorrenza delle citate ipoteche;

- rilevato, al contempo, che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 D.P.R. 327/2001, se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità, previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma;

- rilevato che, ai fini del completamento della procedura ablativa relativa ai lavori di cui in oggetto, occorre procedere al pagamento ovvero deposito dell’indennità spettante alle ditte interessate dalla predetta procedura qualora non sussista accordo sulle modalità di riscossione dell’indennità;

- ritenuto, in ragione del disposto di cui all’art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001 cit. e della rilevata presenza di ipoteche, di procedere al deposito dell’indennità ed in particolare di procedere a tale deposito nella misura dell’80% (ottanta per cento), tenuto anche conto che solo al termine dei lavori sarà possibile procedere all’accertamento delle superfici definitivamente interessate dai lavori e pertanto della quantificazione dell’indennità avuto riguardo alle dimensioni delle aree effettivamente interessate da esproprio ed asservimento;

- ritenuto pertanto di ordinare ed autorizzare, ai sensi di legge, il pagamento o il deposito in favore della suindicata ditta intestataria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti), nella misura dell’80% (ottanta per cento), delle somme spettanti come determinate in via definitiva, da effettuarsi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in estratto del relativo avviso nel B.U.R. Emilia-Romagna;

- rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, dei provvedimenti di ordine ed autorizzazione al pagamento ovvero al deposito dell’indennità di espropriazione è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il bene;

- rilevato che il pagamento è comunque indefettibilmente subordinato al rilascio dell’apposita autorizzazione dei creditori ipotecari di cui all’art. 26, comma 3 D.P.R. cit., nonché alle autorizzazioni che siano prescritte dalla legge ed all’assenza di opposizioni da parte di terzi per l’ammontare dell’indennità o della garanzia, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 8 dell’art. 26 D.P.R. cit.;

- ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001, l’efficacia dell’ordine e autorizzazione al pagamento e al deposito è subordinata alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso nel B.U.R., di cui all’art. 26, comma 8 del citato D.P.R.;

- ritenuto di ordinare pertanto anche il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti), da effettuarsi nei casi di mancato rilascio della citata autorizzazione da parte dei creditori ipotecari, di assenza delle autorizzazioni che siano prescritte dalla legge, di opposizione al pagamento da parte di terzi, mancato ritiro o accettazione degli assegni da emettersi a favore della ditta di cui sopra;

- visto

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

determina: 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il deposito nella misura dell’80% (ottanta per cento) dell’indennità definitiva di esproprio ed asservimento, determinata ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. e precisata come segue, a favore della ditta intestataria:

- MASSERA AFRA usufruttuaria per 1/1, SPOTTI GIORGIO nudo proprietario per 1/2, SPOTTI PATRIZIA nuda proprietaria per 1/2, dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio del Comune di Parma sezione Golese, al foglio n. 8 mappale n. 198 espropriato per 1.815 mq., complessivi €. 231.391,00 (diconsi euro duecentotrentunomila trecentonovantuno/00), così composta:

- indennità di esproprio €. 231.391,00 (diconsi euro duecentotrentunomila trecentonovantuno/00).

3) di ordinare, più precisamente, il pagamento diretto alla citata ditta della somma pari ad €. 185.112,80 (diconsi euro centottantacinquemila centododici/80), corrispondente alla suddetta misura dell’ottanta per cento dell’indennità come determinata e di cui al precedente punto 2;

4) di ordinare al contempo il deposito della somma di cui al punto 3) che precede, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti), da effettuarsi, in caso di mancato rilascio della autorizzazione da parte di creditori ipotecari, di assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, di opposizione al pagamento da parte di terzi, di mancato ritiro o accettazione degli assegni da emettersi a favore delle suindicate ditte;

5) di autorizzare in particolare, il pagamento anzidetto, subordinatamente alla indefettibile presenza delle dichiarazioni, autorizzazioni e documenti prescritti dalla legge ed in assenza di opposizione di terzi al pagamento medesimo – o il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) da effettuarsi nei casi sopra specificati e di cui in premessa - a favore dell’avente diritto dell’indennità - accettata dalla suindicata ditta intestataria e come più precisamente sopra individuata nella misura dell’ottanta per cento - dopo il decorso di trenta giorni dalle pubblicazioni del relativo avviso nel BUR (art. 26, comma 7 e 8 del D.P.R. 327/2001);

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, si provvederà a dare notizia del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto sull’indennità;

7) di dare atto, in particolare, che l’autorizzazione al pagamento diretto ovvero al deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/2001, decorsi trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione nel BUR dell’avviso di pagamento/deposito delle indennità spettanti agli interessati, prescritto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001;

8) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso in estratto dell’ordine di pagamento e di deposito degli importi offerti ed accettati, secondo quanto prescritto dall’art. 26 D.P.R. cit.

Dato atto che sussistono ragioni di urgenza in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed alla necessità di compimento della procedura di cui in premessa, si dichiara che il presente provvedimento è immediatamente efficace anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990

Lo stesso Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni dichiara inoltre:

a) di dare atto che parte del terreno assoggettato a procedura, nello specifico il foglio n. 8

mappale 198 per mq. 1.815, è ricadente all'interno delle zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e che soggiace alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo, e che al momento del deposito del residuo dell’indennità di esproprio, la relativa ritenuta d’acconto dovrà essere ricalcolata ai sensi delle vigenti normative e disposizioni giurisprudenziali (Cass. 3403/2017);

b) che sussistono ragioni di urgenza in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed alla necessità di compimento della procedura di cui in premessa e che pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990.

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