n.169 del 27.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2020-2021 e integrazione alla deliberazione n.2073 del 3 dicembre 2018 recante "Legge n. 157/92 e L.R. n. 8/94 - Disposizioni in ordine all'efficacia dei Piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014,
n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 che in particolare:

  • al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;
  • al comma 3 bis prevede che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico la Pianificazione delle azioni gestionali per il cinghiale (§ 2.5.2), definisce:

- nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

  • per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, la caccia di selezione, non escludendo a priori la possibilità di intervenire ricorrendo alla caccia collettiva;
  • per i comprensori 2 e 3 l’ammissibilità a tutte le forme di caccia previste dal Regolamento Regionale;
  • per i comprensori 1 e 2, in considerazione dell’obiettivo non conservativo, il prelievo selettivo effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito;
  • per i distretti a gestione non conservativa un prelievo senza limite numerico, da conseguirsi adottando, a seconda dei periodi, le forme di caccia ammesse dal calendario venatorio in vigore (selezione e collettiva), senza l’applicazione di quote proporzionali, ammettendo al prelievo selettivo tutti i cacciatori iscritti al distretto aventi i requisiti previsti;
  • per i distretti a gestione non conservativa un prelievo distribuito per quote proporzionali tra caccia di selezione e caccia collettiva nei soli distretti “virtuosi”, nei quali cioè il valore economico dei danni è rimasto al di sotto dei parametri fissati per ciascun comprensorio e così determinati:

- in 5 €/kmq, nei distretti con estese porzioni (≥ del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 1;

- in 26 €/kmq, nei distretti con estese porzioni inserite nel comprensorio 2, (nel raggio di 500 metri dal perimetro delle zone di protezione tale valore economico viene innalzato a 50 €/kmq);

  • per i distretti a gestione conservativa è ammessa la ripartizione del piano di prelievo tra caccia collettiva e caccia di selezione e la proporzione tra le due forme di caccia è stabilita dal soggetto gestore. Deve essere comunque garantito l’intervento in selezione da parte dei cacciatori iscritti al distretto nel caso di impatto della specie sulle produzioni agricole nel periodo primaverile estivo anche su richiesta dell’agricoltore;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile sopra richiamata;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie, hanno presentato per la stagione venatoria 2020/2021 le richieste, trattenute agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 maggio 2020, recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021” ed in particolare l'Allegato 1 della medesima che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale sia in forma selettiva sia in forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in forma selettiva e in forma collettiva del cinghiale, nonché dei periodi degli abbattimenti per la forma collettiva ricompresi entro i limiti temporali previsti all’allegato B e al punto 4.7 dal citato “Calendario venatorio regionale”, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, ferme restando le limitazioni poste dalla disciplina nazionale e regionale in relazione all’emergenza Covid-19;

Richiamato, a tal proposito, il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19” che detta alcune limitazioni in merito alla caccia in selezione;

Richiamata, infine, la deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante, “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, approva nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla medesima, la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Precisato che nell’Allegato 1 della citata deliberazione n. 1204/2017 recante “Disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale” al primo capoverso è stato indicato quale periodo nel quale attuare il prelievo di selezione del cinghiale dal 15 aprile al 31 gennaio, con riferimento al calendario venatorio regionale 2017-2018 in vigore al momento dell’adozione del predetto atto deliberativo;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 2073 del 3 dicembre 2018 “Legge n. 157/1992 e L.R. n. 8/1994 - Disposizioni in ordine all’efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale”, con la quale, nelle more dell’approvazione del “Piano regionale quinquennale di controllo del cinghiale, si è provveduto a dare continuità ai “Piani di controllo del cinghiale” approvati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994;

Considerato che l’art. 19 della citata Legge n. 157/1992, ed in particolare il comma 2, prevede che i piani di controllo debbano essere attuati dalle “guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali” le quali si possono avvalere, tra gli altri, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;

Ritenuto necessario integrare la citata deliberazione n. 2073/
2018 prevedendo, qualora non indicato nei predetti “Piani provinciali di controllo del cinghiale”, che le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgano dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, opportunamente autorizzati;

Ritenuto inoltre di stabilire che i predetti proprietari o conduttori dei fondi, ai fini del controllo del cinghiale, utilizzino esclusivamente i seguenti mezzi selettivi:

- fucile a canna liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a proiettile unico;

- carabina con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 caricata con munizioni con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 anche munita di cannocchiale di mira;

- gabbie trappola, chiusini e recinti di cattura;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 1059 del 3 luglio 2018, “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il piano di prelievo del cinghiale in forma selettiva e in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva per la stagione venatoria 2020/2021, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ferme restando le limitazioni previste dalla disciplina nazionale e regionale in relazione all’emergenza COVID-19;

3) di specificare, con riferimento ai contenuti della propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale”, che per la stagione venatoria 2020/2021 il periodo di prelievo in selezione del cinghiale è quello definito dal calendario venatorio regionale 2020/2021;

4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

5) di integrare la deliberazione 2073/2018 “Legge 157/1992 e L.R. n. 8/1994 - Disposizioni in ordine all’efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale”, prevedendo che le Province e la Città Metropolitana di Bologna, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e qualora non già previsto nei propri “Piani di controllo”, si avvalgano dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e opportunamente autorizzati;

6) di consentire ai soggetti di cui al precedente punto 5) l’utilizzo esclusivo dei seguenti mezzi selettivi di controllo del cinghiale:

- fucile a canna liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a proiettile unico;

- carabina con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6,5 caricata con munizioni con bossolo di altezza non inferiore a mm 40 anche munita di cannocchiale di mira;

- gabbie trappola, chiusini e recinti di cattura;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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