n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 11/2012, art. 20. Modifica area di pesca regolamentata nel comune di Premilcuore (FC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo II, Capo III che attribuisce, tra l’altro, alla competenza della Regione la materia della tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

Visti:

  • la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 20 della predetta L.R. n. 11/2012, il quale dispone:

  • al comma 1:
    • che la Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, istituisce Aree di Pesca Regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni;
    • che tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40% della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono;
  • al comma 2, che qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione;
  • al comma 3, che l'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva e che l'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 della L.R. n. 11/2012 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree;
  • al comma 4, che l'atto istitutivo di tali aree descrive in particolare:
  1. l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
  2. il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
  3. gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
  4. gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
  5. gli indicatori per la verifica periodica dell'attività;
  • al comma 7, che l’istituzione dell’area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:

  • n. 79/2018 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;
  • n. 1147/2018 “Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera n. 79/18”;
  • n. 145/2019, n. 2028/2019 e n. 245/2020, con le quali sono state approvate le intese con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la designazione dei 167 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), recepite successivamente dai DM del 3 aprile 2019, del 16 dicembre 2019 e del 16 giugno 2020;
  • n. 1336/2022 “Approvazione delle misure specifiche di conservazione dei siti interessati dal progetto Life Eremita”;
  • n. 1174/2023 “Approvazione della Direttiva regionale Vinca”, che stabilisce le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca);
  • n. 1227/2024 “Misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000”, nella quale è previsto il divieto di istituzione di Aree di Pesca Regolamentata nei siti Natura 2000, salvo quanto disposto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito;
  • n. 1562/2024 “Ampliamento della rete dei siti Natura 2000”;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 14585/2023 del Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone Montane che indica l’elenco dei Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità che, qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d’obbligo indicate nel documento stesso, hanno già assolto alla procedura di Vinca poiché sono già stati preventivamente pre-valutati dalla Regione Emilia-Romagna;

Atteso che con propria deliberazione n. 400 del 19/03/2018 si è provveduto ad istituire, tra le altre, l’Area di Pesca Regolamentata di seguito riportata:

Comune interessato

Corpo idrico e tratto interessato

Denominazione Area di Pesca Regolamentata

Premilcuore

Fiume Rabbi: dal Ponte dei Carabinieri al Ponte delle Piane, per una lunghezza di km 1,9 circa.

 

Premilcuore

 

Viste le istanze pervenute dal Comune di Premilcuore, acquisite agli atti del Settore territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini con Prot. del 07/11/2025.1098986.E e con Prot. del 02/09/2025.0860288.E come integrato dal Prot. 24/03/2026.0301336.E, volte ad ottenere rispettivamente:

  • la modifica dei confini della suddetta Area di Pesca Regolamentata, aumentandone l’estensione complessiva da km 1,9 a km a 3,8 km circa, come di seguito specificato in tabella:

Comune interessato

Tratto precedentemente interessato

Nuovo tratto interessato

Premilcuore

Fiume Rabbi: dal Ponte dei Carabinieri al Ponte delle Piane, per una lunghezza di km 1,9 circa.

Fiume Rabbi: dal Ponte dei Carabinieri alla località Molinetto, per una lunghezza di km 3,8 circa.

  • la revisione del regolamento dell’Area di Pesca Regolamentata in conseguenza della richiesta di variazione dei confini e della modifica della delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica delle acque interne avvenuta da ultimo con D.G.R. n. 185 del 10.02.2025;

Preso atto, altresì, della documentazione allegata alle predette istanze, conservate e trattenute agli atti del Settore territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini e del mantenimento di tutte le condizioni richieste dalla L.R. n. 11/2012;

Rilevato che la richiesta di modifica dell’Area di Pesca Regolamentata di Premilcuore è stata sottoposta all’esame del Tavolo di consultazione locale di riferimento, in virtù di quanto previsto dall’art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata L.R. n. 11/2012;

Atteso che la modifica di estensione dell’Area di Pesca Regolamentata di Premilcuore, nello specifico, non ricade all’interno della Rete Natura 2000 o di Aree Protette;

Preso atto, altresì, sulla base dell’istruttoria svolta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, che sussistono i presupposti e le condizioni di fatto e di diritto per accogliere la suddetta richiesta di modifica;

Ritenuto, pertanto, con il seguente provvedimento di approvare la modifica dell’Area di Pesca Regolamentata denominata “Premilcuore” concernente l’estensione dei confini e la revisione del regolamento di gestione dell’Area, secondo quanto riportato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita la Commissione Ittica Regionale, nell’ambito delle riunioni convocate in data 16/10/2025 e 02/02/2026, per la modifica dell’Area di Pesca Regolamentata di “Premilcuore” e che in merito si è espressa favorevolmente;

Dato atto che gli elementi richiesti dal comma 4 dell’art. 20 della predetta L.R. n. 11/2012 sono riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto, altresì, secondo quanto previsto dall’art. 20, commi 5, 6 e 7 della più volte citata Legge Regionale n. 11/2012, che:

  • il Comune, al fine di regolamentare l'accesso nell’Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
  • il Comune può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione dell’Area di Pesca Regolamentata alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7 della L.R. n. 11/2012 o ad altre associazioni di promozione sociale e volontariato operanti sul territorio;
  • le Aree di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento, possono essere revocate per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero a seguito di accertate inadempienze gestionali;

Ritenuto, infine, opportuno stabilire che il Comune di che trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2012 e dal Regolamento regionale n. 1/2018, potrà apportare modifiche al contenuto del “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” - come riportato nel relativo Allegato 1 alla presente deliberazione - previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
  • la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale, tra l’altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, in prima fase riferita alle Direzioni generali e Agenzie;
  • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
  • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 11/2012, la modifica dell’Area di Pesca Regolamentata denominata “Premilcuore”, istituita con D.G.R. n. 400/2018, e la revisione del relativo regolamento di gestione, secondo quanto riportato all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 20, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 11/2012 che:

  • il Comune, al fine di regolamentare l'accesso nell’Area di Pesca Regolamentata, può rilasciare permessi a pagamento ed introitare i corrispettivi, da destinare specificamente ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative;
  • il Comune può affidare, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria, la gestione dell’Area di Pesca Regolamentata alle associazioni piscatorie di cui all'art. 7, della L.R. n. 11/2012 o ad altre associazioni di promozione sociale e volontariato operanti sul territorio;

3) di stabilire che il Comune:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno, debba presentare, al Settore territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini, una relazione sulle attività svolte;
  • ogni tre anni, debba integrare la relazione di cui al precedente alinea con una relazione ittiologica eseguita sulla base dei campionamenti effettuati;

4) di stabilire, inoltre, che il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2012 e dal Regolamento regionale n. 1/2018, può apportare modifiche al contenuto del “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” - previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;

5) di dare atto, altresì, che:

  • l’Area di Pesca Regolamentata di cui al presente provvedimento potrà essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
  • per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

8) di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento al Comune di Premilcuore;

9) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, e che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche mediante pubblicazione sul portale ER Agricoltura, Caccia e Pesca.

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