n.220 del 02.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria privata denominata Centro Medico Galliera di San Venanzio di Galliera (BO) - conferma con prescrizioni in accreditamento istituzionale dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 18565 del 14/10/2019

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 823/2020 e n. 72/2021, relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;

- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 6248/2022 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;

Vista la propria determinazione n. 18565 del 14/10/2019 con cui è stato concesso l'accreditamento in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Centro Medico Galliera, sita in via della Pace n. 41, San Venanzio di Galliera (BO);

Considerato che:

- contestualmente è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ora Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), di effettuare, entro diciotto mesi dalla data di adozione dell’atto, l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento;

- l’OTA non ha potuto pianificare nei tempi indicati la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;

- ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, così come riportato nella propria determinazione n. 5460 del 1/4/2020, il provvedimento di accreditamento adottato avrà scadenza il 13/10/2024;

Vista la relazione motivata, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 21/9/2022 e trasmessa con nota Prot. 10/02/2023.0128949.I, per la conferma in istituzionale dell’accreditamento concesso in via provvisoria, con cui l’OTA sottolinea che le azioni messe in campo dalla Struttura non hanno portato ad una soluzione completa delle criticità evidenziate; tuttavia rileva che le criticità residue non incidono direttamente sulla qualità delle prestazioni e sulla sicurezza per operatori ed utenti ed il team valutante considera adeguato il piano presentato;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma in istituzionale, con prescrizioni, dell’accreditamento concesso, a cui la struttura deve ottemperare entro il 10/11/2023;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce della verifica effettuata, alla conferma in istituzionale, con prescrizioni, dell’accreditamento concesso in via provvisoria alla struttura sanitaria privata denominata Centro Medico Galliera, sito in Via della Pace n. 41, San Venanzio di Galliera (BO);

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- dell’art. 23, comma 3, con cui si stabilisce che i provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della l.r. n. 34/1998 conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;

- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di confermare alla struttura sanitaria privata denominata Centro Medico Galliera, sita in Via della Pace n. 41, San Venanzio di Galliera (BO), accreditata in via provvisoria con proprio atto n. 18565 del 14/10/2019, l’accreditamento in istituzionale, con prescrizioni, quale Poliambulatorio, per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Diabetologia;

- Endocrinologia;

- Fisiatria;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

e per la Funzione di Governo della Formazione, dando atto che l’accreditamento concesso avrà scadenza il 13/10/2024;

2. di confermare l’accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni a cui la struttura citata dovrà adempiere entro il 10/11/2023 e i cui esiti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:

A. per quanto riguarda i Requisiti generali:

a) predisposizione di un documento di pianificazione delle attività così come concordato negli incontri con i MMG;

b) implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per l’invio dei referti specialistici;

c) implementazione concreta di un sistema di valutazione delle prestazioni, con particolare riferimento all’applicazione di scale di valutazione fisiatriche;

d) implementazione di un sistema di audit interni;

e) strutturazione formale e documentata delle riunioni con il personale e i collaboratori;

f) strutturazione formale e documentata degli incontri con i MMG per la valutazione di appropriatezza delle prestazioni erogate;

g) strutturazione formale e documentata delle attività di controllo e conseguente attivazione delle azioni di miglioramento proposte;

B. per quanto riguarda la Funzione del governo della formazione:

a) adozione di strumenti per garantire la gestione della formazione e il mantenimento della clinical competence;

C. per quanto riguarda l’Attività ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione:

a) implementazione concreta di un sistema di valutazione delle prestazioni, con particolare riferimento all’applicazione di scale di valutazione fisiatriche;

D. per quanto riguarda il Poliambulatorio:

a) attivazione di un sistema di rilevazione e analisi degli indicatori di processo e di esito;

b) strutturazione formale delle riunioni periodiche per la valutazione delle clinical competence;

3. di confermare inoltre l’accreditamento di cui al punto 1. evidenziando i seguenti requisiti non pienamente soddisfatti, che non generano prescrizioni, ma devono essere oggetto di attenzione da parte della struttura, data l’organizzazione delle attività e la tipologia di pazienti trattati:

- per quanto riguarda l’Attività ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione:

- non è presente un infermiere, tuttavia la Struttura dichiara che è sempre presente un medico;

- non è presente personale ausiliario, che la struttura dichiara non necessario;

4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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