n.347 del 09.12.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 28/1999 - Modifica deliberazione n. 1436/2001 concernente l'approvazione del Regolamento per l'uso del marchio di certificazione della Regione Emilia-Romagna "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge dell'Emilia-Romagna 28/99"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, che codifica il Regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario;

- il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, che ha fra l’altro abrogato il R.D. 21 giugno 1942, n. 929;

- il Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2019;

Richiamata la Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recante “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95” che prevede l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 2 della predetta Legge Regionale n. 28/1999, la Regione ha istituito il marchio collettivo regionale “Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 28/99” (di seguito QC);

- con la propria deliberazione n. 1436 del 17 luglio 2001, la Giunta regionale ha approvato il regolamento per l’uso del marchio collettivo QC;

Dato atto:

- che la Regione Emilia-Romagna ha inoltre provveduto al deposito del marchio al fine della sua registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 20 dicembre 2011;

- che la registrazione del marchio è avvenuta il 9 agosto 2012, Numero registrazione 0001502291;

Considerato altresì che il D.Lgs. n. 15/2019:

- all’articolo 4, ha modificato il Codice della Proprietà Industriale (CPI) introducendo l’articolo 11-bis (Marchio di certificazione);

- all’articolo 21, ha stabilito che il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis del CPI deve contenere, fra l’altro, una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11-bis, e cioè non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

Dato atto che il marchio collettivo QC deve essere considerato, ai sensi delle intervenute modifiche normative, un marchio di certificazione e che occorre, pertanto, provvedere ad una nuova registrazione dello stesso;

Dato atto inoltre che:

- l'articolo 6, della L.R. n. 28/1999 prevede che il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000;

- dal 2012 la norma EN 45011, utilizzata per l'accreditamento dei suddetti organismi di certificazione, è stata sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;

- deve pertanto essere previsto nel regolamento d'uso del marchio che gli organismi di certificazione siano accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;

Considerato pertanto necessario, ai fini del nuovo deposito del marchio QC, modificare il regolamento d’uso del marchio approvato con la propria deliberazione n. 1436/2001, rinominandolo come marchio di certificazione, inserendo le condizioni sopra descritte, nonché apportando altre modifiche minori dovute all’adeguamento delle procedure alle modifiche dell’organizzazione regionale successivamente intervenute;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art.43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare, quale modifica della propria deliberazione n. 1436/2001, il "Regolamento per l'uso del marchio di certificazione della Regione Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche e metodologie di produzione integrata", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ai fini del deposito della domanda di registrazione del marchio suddetto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo economico;
  2. di disporre che il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provveda a depositare, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche, la domanda di registrazione del marchio regionale di certificazione denominato “Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 28/99”;
  3. di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  4. di disporre infine la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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