n.302 del 13.10.2022 (Parte Prima)

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Marco Lisei. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Marta Evangelisti

L'Assemblea legislativa

PRESIDENTE: Il consigliere Marco Lisei, con nota n. 24606 in data 10 ottobre 2022, ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa

“... omissis...

PRESIDENTE: È doveroso procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.

Do atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2020 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno “Giorgia Meloni Fratelli D’Italia” e per il quale fu eletto il consigliere Marco Lisei, la signora Marta Evangelisti.

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Marco Lisei e della relativa surroga).

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Marco Lisei, la signora Marta Evangelisti.

Invito la consigliera Evangelisti, se è presente, ad entrare in Aula ed a prendere posto nei banchi dei consiglieri.

(Entra la Consigliera Evangelisti)

… omissis …”

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione.

I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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