n.334 del 22.12.2015 (Parte Seconda)

Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/8/2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamate:

- l’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, che all’articolo 1 prevede che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, con procedimento semplificato, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;

- l’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze 3/2012, 29/2012, 51/2012 e 86/2012”, che al punto 1 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 2013;

- l’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”, che all’articolo 4 ha previsto un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dall’Ordinanza 3/2012 e modificato dall’Ordinanza 93/2012;

- l'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013”;

Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni temporanee già comunicate o autorizzate, anche oltre il termine del 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere le procedure oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato,

  DISPONE

1) di prorogare fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 in materia di delocalizzazione delle attività produttive;

2) di sostituire, conseguentemente, al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunale) dell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014, le parole “fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe” con le parole “fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe”;

3) di stabilire che la proroga di cui al punto 1 che precede si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi dell’Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1 luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014;

4) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 22 dicembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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