n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)
Approvazione "Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2015" e definizione criteri per l'attuazione dell'art. 6, c. 3 del D.I. n. 83473/2014
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm. recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l’art. 19 “ Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e ss.mm., ed in particolare l’art. 2 “Ammortizzatori sociali” commi 64, 65 e 66;
- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 e ss.mm. recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ed in particolare l’art. 4, comma 2 che prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono determinati criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto alle altre prestazioni di sostegno al reddito, alle tipologie dei datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013 sopra citato;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’11 novembre 2014 e la successiva nota del 24 novembre 2014 prot. 40/5425 con le quali sono stati definiti gli aspetti applicativi del decreto n. 83473/2014 sopra richiamato;
Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
Richiamata la propria deliberazione n. 1643 del 13 ottobre 2014 “Approvazione ‘Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 - Art. 16 L.R. 17/2005” con la quale, al fine di dare una prima attuazione ai nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473/2014 più volte richiamato, si è provveduto tra l'altro:
- al punto 1) del dispositivo ad approvare l'allegato 1) “Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014 - Art. 16 L.R. 17/2005”
- al punto 3) del dispositivo di “rimandare ad un successivo proprio provvedimento la definizione dei criteri per l’attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014”;
Preso atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con le quali, anche alla luce della definizione degli aspetti applicativi del DI n. 83473/2014, sono state concordate con riferimento all'anno 2015, nuovi aspetti inerenti l'accesso alla cassa integrazione sociale in deroga, nonché definite le modalità operative per il trattamento di mobilità in deroga;
Ritenuto quindi, al fine di dare completa attuazione agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1 agosto 2014 sopra richiamato di:
- approvare l’Allegato 3) “Criteri di presentazione per l’anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- definire che in attuazione dell’art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell’anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell’impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;
- stabilire che con propria deliberazione:
- si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.
- si riserverà di definire criteri per l’accesso ai trattamenti in deroga per altre situazioni di cui all’art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;
- stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l’acquisizione di informazioni successive all’adozione del provvedimento stesso,
- non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
- la deliberazione di di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione ed aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, n. 1222/2011 e n.1179/2014;
- la determinazione del Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 16910 del 19/11/201 “Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30/11/2014 nell'ambito della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro”.
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:
1. prendere atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. approvare l’Allegato 3) “Criteri di presentazione delle domande per l’anno 2015 di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. definire che in attuazione dell’art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell’anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell’impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;
4. stabilire che con propria deliberazione:
- si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.
- si riserverà di definire criteri per l’accesso ai trattamenti in deroga per altre situazioni di cui all’art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;
5. stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:
- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l’acquisizione di informazioni successive all’adozione del provvedimento stesso,
- non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;
6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli Allegati 1), 2) e 3), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione “Crisi occupazionale” del sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.