n.390 del 12.12.2018 periodico (Parte Seconda)
Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 14/1999 e ss.m.ii.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114” e in particolare l’articolo 9 “Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori”;
- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”;
- la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)”;
Rilevato che con la suddetta legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l’altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato “Esercizi commerciali polifunzionali”, il quale prevede:
- al comma 1 che “Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.”;
- al comma 2 che “Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- al comma 3 che “I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.”;
- al comma 4 che “I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.”;
- al comma 5 che “La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.”;
- al comma 6 che “Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.”;
- al comma 7 che “Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.”;
- al comma 8 che “I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.”;
- al comma 9 che “Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.”;
Ritenuto necessario procedere, con il presente atto, secondo quanto previsto dal sopra riportato comma 3 dell’articolo 9 della modificata legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, alla definizione dei criteri per l’individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) nella seduta del 15 ottobre 2018 (PG/2018/628097);
Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport in data 21 novembre 2018, il parere favorevole della Commissione assembleare II “Politiche economiche”, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, come modificato dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23;
Visti:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, riguardante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 97 del 25/5/2016;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 56 del 25 gennaio 2016, concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016, recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1182 del 25 luglio 2016, recante “Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016, recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 975 del 3 luglio 2017, recante “Aggiornamenti organizzativi nell’ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni”;
- n. 1059 del 03 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del servizio Turismo, Commercio e Sport”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto degli allegati pareri di regolarità amministrativa;
Su proposta dell’Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:
1) di definire, ai sensi di quanto previsto al comma 3, articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., i criteri per l’individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di definire, altresì, i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell’attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.