n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

L.R. 31/1996 - Determinazione della base imponibile del tributo speciale con riferimento all'applicazione dell'imposta relativa "ai rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che:

  • la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, così come da ultimo modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221 - all'art. 3 commi da 24 a 40 - ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di seguito “tributo speciale”, stabilendo, fra l'altro, che:
    • il presupposto dell'imposta è lo smaltimento dei rifiuti in discarica nonché in impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito “impianto di smaltimento”;
    • il soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impianto di smaltimento con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
    • la base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti n ell'impianto di smaltimento;
    • l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti;
    • il tributo speciale è dovuto alle Regioni ed è versato dal gestore dell'impianto di smaltimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento;
  • la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il tributo speciale con la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, modificata da ultimo con le leggi regionali 5 ottobre 2015 n. 16 e 29 luglio 2016 n. 14;

Dato atto che il gestore dell' impianto di smaltimento per determinare l'ammontare dell'imposta da versare alla Regione, oltre a individuare l'imposta unitaria da applicare in ragione della tipologia di rifiuto deve anche disporre della base imponibile (quantità di rifiuti conferiti);

Considerato che:

  • l'art. 13 della citata L.R. n. 31/1996 ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2017, le seguenti imposte unitarie:
  1. 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
  2. 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
  3. 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
  4. 11,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
  5. 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;
  • i dati registrati nei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 o in altra documentazione prevista dalla normativa vigente sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che accompagnano i rifiuti agli impianti di smaltimento, non contengono le informazioni utili alla determinazione della base imponibile con riferimento ai “rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani” qualora l'impianto di provenienza sia autorizzato al trattamento di rifiuti sia urbani che speciali (di seguito: impianto di trattamento RU/RS);
  • i gestori degli impianti di smaltimento, soggetti passivi dell'imposta, che hanno l' obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano i conferimenti, devono versare il tributo speciale alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di smaltimento;

Rilevata, pertanto, la necessità di dotare i gestori degli impianti di smaltimento, di un ulteriore dato che permetta di determinare, partendo da quanto reg istrato nei formulari di identificazione dei rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento RU/RS, nonché nei registri di carico e scarico o in altra documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti, la base imponibile con riferimento ai “rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani”;

Valutato che:

  • si possa assumere che dal trattamento di pari quantità di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, derivino mediamente le medesime quantità di rifiuti da destinare allo smaltimento;
  • conseguentemente, per gli impianti di trattamento RU/RS, la differenziazione ponderale dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani dai decadenti dal trattamento dei rifiuti speciali possa essere eseguita sulla base di un valore che tenga conto della quantità di rifiuti urbani e della quantità di rifiuti speciali in ingresso in testa all' impianto, in uno specifico arco temporale;
  • tale valore:
    • debba costituire, insieme alla quantità di rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento dagli impianti di trattamento RU/RS, l'ulteriore dato che i gestori degli impianti di smaltimento dovranno utilizzare per la determinazione della base imponibile relativa ai “ rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ”;
    • debba essere determinato trimestralmente dai gestori degli impianti di trattamento RU/RS che avviano allo smaltimento i rifiuti decadenti dal trattamento;
    • debba essere trasmesso trimestralmente dai sopracitati gestori degli impianti di trattamento RU/RS, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, ai gestori degli impianti di smaltimento presso cui sono stati conferiti i rifiuti decadenti dal trattamento, nonché alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in tempo utile al fine di consentire il versamento del tributo speciale alla Regione nei termini di legge;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni e le ragioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  • di definire, al fine della determinazione della quantità di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani (base imponibile), il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ” come il rapporto fra la quantità di rifiuti urbani e la quantità totale dei rifiuti in ingresso in testa a un impianto di trattamento RU/RS, nell'arco di un trimestre solare;
  • di disporre che:
    • la quantità di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, per ciascun conferitore, è determinata dal prodotto della quantità dei rifiuti conferiti nell'impianto di smaltimento per il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ” registrato nel trimestre solare cui si riferiscono i conferimenti;
    • a partire dall'anno 2017, il gestore dell'impianto autorizzato a trattare rifiuti sia urbani che speciali deve inviare trimestralmente ai gestori degli impianti di smaltimento presso cui ha conferito i rifiuti - entro dieci giorni solari dal termine del trimestre cui si riferiscono i conferimenti e con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani”, nonché alla struttura regionale competente in materia di rifiuti gli ulteriori dati necessari al controllo delle dichiarazioni medesime;
  • di dare atto che in assenza della presentazione della dichiarazione di cui al precedente alinea, i rifiuti conferiti nel trimestre solare di riferimento si intendono tutti “decadenti dal trattamento degli urbani” e conseguentemente i gestori degli impianti di smaltimento applicheranno l'imposta unitaria ad essi relativa di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13, numero 3);
  • di approvare, conseguentemente, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il gestore dell' impianto di trattamento RU/RS dovrà dichiarare il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ”, nonché alla Regione gli ulteriori dati gestionali (che hanno determinato il citato valore e l'elenco degli impianti di smaltimento presso cui sono stati conferiti i rifiuti) al fine di consentire il controllo;
  • di dare atto che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive ricevute dalla struttura competente in materia di rifiuti verrà effettuato:
    • a seguito del sorteggio, a fine anno solare ed entro la fine del mese di febbraio, di un campione pari all'1% dei gestori degli impianti di trattamento RU/RS, individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna;
    • attraverso accertamenti d'ufficio, richiesta di conferma scritta di quanto dichiarato con le risultanze in elenchi/registri/catasto dei rifiuti/dati custoditi da amministrazioni o altri soggetti titolati, nonché altre modalità previste dalla normativa;
    • includendo anche le trimestralità con riferimento alle quali non è stata presentata alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
    • avvalendosi anche dei dati dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD), nonché dei dati estraibili dal sistema informativo O.R.So.;
    • su singole dichiarazioni laddove sussistono “ragionevoli dubbi” sulla veridicità dei contenuti delle medesime, non ricomprese nel conteggio delle dichiarazioni sottoposte a campione;
    • avvalendosi anche di altre strutture regionali (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ARPAE) o altre amministrazioni o Autorità competenti in materia di cui al D.Lgs n. 177/2016;
    • entro due anni dal sorteggio per il campione estratto o dall'individuazione della dichiarazione in presenza di “ragionevoli dubbi”;

Visti:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di definire, al fine della determinazione della quantità di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani (base imponibile), il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ” come il rapporto fra la quantità di rifiuti urbani e la quantità totale dei rifiuti in ingresso in testa a un impianto autorizzato a trattare sia rifiuti urbani che speciali, nell'arco di un trimestre solare;
  2. di disporre che la quantità di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per ciascun conferitore è determinata dal prodotto della quantità dei rifiuti conferiti nell'impianto di smaltimento per il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ” registrato nel trimestre solare cui si riferiscono i conferimenti;
  3. di disporre a tal fine che, a partire dall'anno 2017, il gestore dell'impianto autorizzato a trattare rifiuti sia urbani che speciali debba inviare trimestralmente ai gestori degli impianti di smaltimento presso cui ha conferito i rifiuti - entro dieci giorni solari dal termine del trimestre solare cui si riferiscono i conferimenti e con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani”, nonché alla struttura regionale competente in materia di rifiuti gli ulteriori dati necessari per consentirne il controllo;
  4. di dare atto che in assenza della presentazione della dichiarazione di cui al precedente numero, i rifiuti conferiti nel trimestre solare di riferimento si intendono tutti “decadenti dal trattamento degli urbani” e conseguentemente i gestori degli impianti di smaltimento applicheranno l'imposta unitaria ad essi relativa di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 al numero 3);
  5. di approvare, conseguentemente, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il gestore dell' impianto di trattamento dovrà dichiarare il “ valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ”, nonché alla Regione gli ulteriori dati gestionali (che hanno determinato il citato valore e l'elenco degli impianti di smaltimento presso cui sono stati conferiti i rifiuti) al fine di consentire il controllo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (“MODELLO di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del valore di calcolo dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. L.R. 31/1996”);
  6. di dare atto che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive ricevute dalla struttura competente in materia di rifiuti verrà effettuato:
    • a seguito del sorteggio, a fine anno solare ed entro la fine del mese di febbraio, di un campione pari all'1% dei gestori degli impianti di trattamento RU/RS, individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna;
    • attraverso accertamenti d'ufficio, richiesta di conferma scritta di quanto dichiarato con le risultanze in elenchi/registri/catasto dei rifiuti/ dati custoditi da amministrazioni o altri soggetti titolati, nonché altre modalità previste dalla normativa;
    • includendo anche le trimestralità con riferimento alle quali non è stata presentata alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
    • avvalendosi anche dei dati dei modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD), nonché dei dati estraibili dal sistema informativo O.R.So.;
    • su singole dichiarazioni laddove sussistono “ragionevoli dubbi” sulla veridicità dei contenuti delle medesime, non ricomprese nel conteggio delle dichiarazioni sottoposte a campione;
    • avvalendosi anche di altre strutture regionali (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ARPAE) o altre amministrazioni o Autorità competenti in materia di cui al D.Lgs n. 177/2016;
  7. di notificare il presente atto ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati in regione Emilia-Romagna;
  8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  9. di dare atto che per quanto concerne gli aspetti relativi alla trasparenza la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
  10. di disporre inoltre la pubblicazione integrale del presente atto sulle pagine di settore del sito web della Regione Emilia-Romagna.

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