n.54 del 11.03.2026 periodico (Parte Seconda)
D.G.R. 1523/2022 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Grana Padano
Visti:
- il Regolamento (UE) 1143/2024, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523, del 12 settembre 2022, avente per oggetto “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014”;
- il Regolamento (CE) 1107 del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, pubblicato nella GUCE L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata fra l’altro registrata la Dop «Grana Padano»;
- i Regolamenti (UE) n. 584/2011 del 17 giugno 2011 e n. 1670/2019 del 1 ottobre 2019, pubblicati rispettivamente in GUUE C 358 del 24 ottobre 2017 e C 263 del 8 luglio 2022, con i quali sono state approvate modifiche minori al disciplinare della Dop «Grana Padano»;
- l’approvazione di una modifica minore da parte della Commissione europea e la conseguente pubblicazione in GUUE C 263 del 8 luglio 2022;
- il Provvedimento 28 luglio 2022, pubblicato nella GU Serie Generale n.187 del 11 agosto 2022, concernente la pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della modifica minore come pubblicata nella Gazzetta dell'Unione europea - serie C 263/24 dell'8 luglio 2022;
Dato atto che la citata deliberazione n. 1523/2022 prevede:
- ai sensi del punto 1, lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 1, che spetta al Responsabile del Settore competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;
- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato 1, che tale parere venga espresso con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di registrazione;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- presenza di eventuali interessi contrapposti;
- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;
Acquisita agli atti al prot. n. 30/10/2023.1081338.E, la proposta di modifica del disciplinare della DOP «Grana Padano» presentata dal Consorzio Tutela Grana Padano;
Considerato che:
- tale proposta di modifica riguarda:
A. articolo 4):
- viene introdotto il paragrafo: “le manze devono essere nate nell’area descritta all’art. 3 ed essere iscritte nel libro genealogico nazionale”;
- viene modificata la tempistica per la raccolta del latte portandola dalle attuali ventiquattro a ventisei ore dall’inizio della prima mungitura;
B. articolo 5):
- all’ottavo comma viene specificato che l’aggiunta del lisozima possa avvenire in miscelazione o direttamente in caldaia;
- al dodicesimo comma viene modificata la tempistica per la giacenza in salamoia riducendola dagli attuali 14-30 a 12-25 giorni;
- al sedicesimo comma viene eliminato il riferimento alla marchiatura a fuoco prevedendo che il logo Grana Padano sia inserito direttamente in fascera;
C. articolo 8):
- viene modificata la descrizione del logo Grana Padano in quanto verrà sostituito quello attualmente impresso a fuoco con il logo che figura sulle fascere; di conseguenza sono modificati diversi punti dell’articolo stesso anche quelli relativi alla riproduzione del logo sulle confezioni;
- viene riformulata la descrizione della placca di caseina eliminando l’anno di produzione e il codice alfanumerico e mantenendo un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma.
- la modifica proposta, ad eccezione di quella al punto A)1., non rientra nella definizione di modifica dell’Unione perché, ai sensi dell’art. 24 paragrafo 3 del Reg. UE 1143/2024, il cambiamento del documento unico non comporta una modifica del nome, non rischia di annullare il legame con la zona geografica e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto;
Considerato inoltre che:
- il giorno 20 dicembre 2023 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia- Romagna n. 355 il Comunicato del Responsabile del Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione relativo alla modifica del disciplinare della DOP «Grana Padano», e contestualmente la comunicazione è stata pubblicata anche nel portale della Regione Emilia-Romagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione Dop, Igp e produzioni di qualità;
- nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;
Acquisito agli atti al Prot. 19.02.2026.0153723.I apposito verbale tecnico, le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;
Dato atto che la modifica riguardante il vincolo della nascita delle manze nell’area di origine, qualificata come modifica dell’Unione, verrà riesaminata una volta terminata la procedura di approvazione delle altre modifiche;
Dato atto altresì che la modifica concernente la tempistica per la raccolta del latte potrà essere riesaminata una volta emessa, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, la pertinente deroga da parte del Ministero della salute, oppure dopo il suo rifiuto, al fine di poter concludere l’istruttoria con un parere positivo o negativo;
Considerato che la proposta di modifica risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1523/2022;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica sopra citata è trattenuta agli atti del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:
- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata da vari aspetti di semplificazione del processo produttivo, di interesse per i produttori di Grana Padano, che facilitano anche la comprensione del disciplinare e danno atto della scelta di promuovere le esigenze di un’alimentazione più sana ed equilibrata;
- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’importanza assegnata alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alla valorizzazione del ruolo delle produzioni zootecniche all’interno della filiera agroalimentare;
- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;
- si evidenzia, in merito ad ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere l’approvazione della modifica, che il parere deve essere temporaneamente sospeso per le seguenti proposte di modifica:
A)1., riguardante il vincolo della nascita delle manze nell’area di origine, qualificata come modifica dell’Unione, che verrà riesaminata una volta terminata la procedura di approvazione delle altre modifiche;
A)2., concernente la tempistica per la raccolta del latte portandola dalle attuali ventiquattro a ventisei ore dall’inizio della prima mungitura, che potrà essere riesaminata una volta emessa, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, la pertinente deroga da parte del Ministero della salute, oppure dopo il suo rifiuto;
Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Grana Padano;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 08 settembre 2025 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Atteso che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, e del PIAO;
Viste, inoltre:
- la deliberazione di giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la deliberazione della Giunta n. 1187 del 16 luglio 2025, recante “XII LEGISLATURA. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. N. 43/2001”;
- n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione con scadenza al 31 marzo 2025, da ultimo prorogata al 28 febbraio 2026 con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 25479 del 29/12/2025;
- la propria determinazione n. 2604 del 08/02/2023 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Grana Padano, ai sensi del Regolamento (UE) 1143/2024, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2022, inoltrata dal Consorzio di tutela del Grana Padano, con riferimento ai seguenti aspetti:
- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;
- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
- assenza di interessi contrapposti;
2) l’espressione del parere è temporaneamente sospesa, per i motivi espressi in premessa, per le seguenti proposte:
- introduzione del vincolo della nascita delle manze nell’area di origine;
- modifica della tempistica per la raccolta del latte dalle attuali ventiquattro a ventisei ore dall’inizio della prima mungitura;
3) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;
4) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013 e nel PIAO;
5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.