n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)

Proroga ordinanza n. 78/2023

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nei primi giorni di maggio 2023 il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

- con Decreto 3 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nelle aree colpite dagli eventi;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;

- a partire dal 16 maggio negli stessi territori e anche in quello della provincia di Rimini si è verificata un’ulteriore e più intensa ondata di eventi alluvionali e di esondazioni dei corsi d’acqua, con un aggravamento delle conseguenze sopra descritte, in particolare per quanto riguarda i danni agli edifici, alle infrastrutture, alle attività produttive, alla rete dei servizi essenziali, e di fenomeni franosi;

- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, in conseguenza di tali ulteriori eventi, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, riguardando anche il territorio della provincia di Rimini, e individuate le prime risorse finanziarie da destinare alle attività necessarie;

DATO ATTO che la situazione emergenziale, come evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sopra citate, richiede l’utilizzo di poteri e mezzi straordinari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, con cui è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria di cui all’articolo 20-ter del decreto-legge n. 61/2023, e sono individuate le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza in rassegna, che cessano a decorrere dalla data dell’efficacia il medesimo decreto;

VISTA la propria nota del 6 marzo 2024 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, in considerazione del fatto che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l’emergenza non può ritenersi conclusa;

VISTA la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 adottata anche in accoglimento della nota sopracitata, che proroga lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini

RICHIAMATA l’OCDPC n. 992/2023, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative statali elencate al medesimo art. 3 nonché in deroga alle leggi e alle disposizioni regionali e provinciali strettamente connesse alle attività previste dall’Ordinanza;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 78 del 1 giungo 2023 che dettava, tra le altre, disposizioni in merito all'assegnazione di alloggi, ed in particolare ordinava ai Comuni di provvedere ai fini di mettere a disposizione alloggi ai cittadini evacuati dalle proprie abitazioni a causa degli eventi alluvionali, disponendo assegnazioni anche in deroga alle graduatorie ERP individuando criteri specifici rispetto a quanto previsto dall’art. 25, commi 3, lettera h), e 4 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 24;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

PRESO ATTO delle numerose richieste di proroga delle assegnazioni temporanee di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica effettuate in deroga a favore di famiglie evacuate a causa dagli eventi alluvionali di maggio 2023, ai sensi della propria Ordinanza n. 78 del 01.06.2023 provenienti da Comuni ed Unioni di Comuni alluvionati del territorio agli atti della scrivente Amministrazione regionale;

DATO ATTO che al momento perdura lo stato di emergenza come riconosciuto dalla sopracitata deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024, con la conseguente necessità per i Comuni alluvionati di disporre la proroga delle assegnazioni di alloggi ERP effettuate in deroga nei casi e secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) della propria Ordinanza n. 78/2023;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha effetto esclusivamente per i Comuni interessati dallo stato di emergenza;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 157/2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 – approvazione”;

-  la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

DATO ATTO dei pareri allegati;

ordina:

1) che i Comuni possano deliberare la proroga delle assegnazioni temporanee degli alloggi ERP disposte in deroga nei casi e secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) della propria Ordinanza n. 78/2023 e qui di seguito riepilogati:

a)  a cittadini già assegnatari di alloggi ERP;

b)  a cittadini collocati in graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP;

c)  a cittadini, individuati dai Servizi Sociali del Comune, aventi i requisiti reddituali per l’accesso all’ERP;

d)  a cittadini, individuati dai Servizi Sociali del Comune;

2) che la proroga da riferire, secondo quanto disposto dal punto 2) della propria ordinanza 78/2023, alle assegnazioni in via temporanea e quindi limitatamente ai casi di cui alle lettere c) e d) possa avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori 6 mesi;

3) che la presente ordinanza, ha efficacia per il periodo indicato nei punti che precedono ed è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province;

4) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del D.lgs. n. 33/2013.

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