n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica, aa.ss. 2016/2017 e seguenti. (Proposta della Giunta regionale in data 14 settembre 2015, n. 1300)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1300 del 14 settembre 2015, recante ad oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica, aa.ss. 2016/2017 e seguenti. Proposta all’Assemblea legislativa";
Preso atto:
- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2015/41064 in data 1° ottobre 2015,
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1300 del 14 settembre 2015 (qui allegato);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1300 del 14 settembre 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli artt. 138 e 139;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l’art. 1 commi 44 e 85 che definiscono le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, tra le quali si segnala la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107 del “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la Legge regionale 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, attraverso la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso completare il quadro delle competenze attribuite alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna dalla L. 56/2014, aggiungendo alle competenze già previste in materia di programmazione della rete scolastica e di gestione dell’edilizia scolastica anche le funzioni di programmazione dell’offerta formativa inerente all’istruzione e di programmazione dell’edilizia scolastica nel rispetto delle competenze dei Comuni, al fine di conferire una maggiore efficacia alla funzione che si intende in questo modo presidiare;
- la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, ed in particolare gli artt. 44, “Programmazione generale”, lettere b) e c), e 45 “Programmazione territoriale”;
- la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, commi 622, 624, 632;
- il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l’art. 13;
- il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l’art. 64;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 art. 19 commi 5 e 5 bis, come modificata dalla L. 183/2011 art. 4 comma 69;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012 che accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna ed altre Regioni ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 comma 4 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011;
- la Legge 8 novembre 2013, n.128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, ed in particolare l’art. 12;
Visti altresì:
- i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti Professionali e Tecnici e sulla revisione dell’assetto ordinamentale dei Licei;
- il DPR 263 del 29 ottobre 2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti (di seguito CPIA) ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64 comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca (di seguito MIUR) del 12 marzo 2015, Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del DPR 263/2012;
- il DPR 11 febbraio 2014 n. 98 ed il D.M. 12 dicembre 2014 n. 912 che definiscono organizzazione e compiti del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
Viste le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:
- n. 55 del 12 ottobre 2011, recante “Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/13, 2013/14 e 2014/15”;
- n. 177 del 23 luglio 2014, recante “Proroga degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, di cui alla deliberazione dell’A.L. n. 55 del 12 ottobre 2011;
Rilevato che con gli atti programmatori sopra citati si è svolta in maniera coerente in questi anni la programmazione delle Province e degli EE.LL. e che pertanto alla luce della normativa vigente si ritiene di confermare gli indirizzi come sopra approvati al fine di incentivare il completamento del processo di riordino della rete scolastica in particolare con l’istituzione degli Istituti Comprensivi;
Considerato che:
- la programmazione dell'offerta formativa inerente all’istruzione e della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;
- la sopracitata deliberazione dell’Assemblea Legislativa, n. 55 del 12 ottobre 2011, è scaduta e che la deliberazione di A.L. n. 177/2014 di proroga della deliberazione di A.L. 55/2011 ne prolunga la vigenza fino all’adozione di una successiva deliberazione di indirizzi;
Rilevato che, il mondo della scuola è stato interessato da un lungo periodo di tagli e di contrazione delle risorse, solo in parte attenuato in questi ultimissimi anni dall’incremento della dotazione organica riconosciuto alla Regione Emilia-Romagna per far fronte all’emergenza prodotta sul sistema scolastico regionale dal sisma del maggio 2012 ed in considerazione del costante aumento degli iscritti e della presenza, anch’essa annualmente in crescita, di studenti di cittadinanza non italiana nelle scuole della Regione;
Considerato che il tema dell’istruzione è oggetto della recente approvazione della L. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che prevede la riforma complessiva del sistema, un piano di investimenti nonché un piano di assunzioni del personale docente articolato su più anni;
Rilevato che l’attuazione di questa legge richiederà un’attenta opera di monitoraggio per valutare la portata delle innovazioni in essa contenute quali l’organico dell’autonomia e il piano triennale dell’offerta formativa predisposto a cura delle singole scuole;
Ritenuto necessario in tale contesto proseguire nell’opera di armonizzazione fra le competenze regionali in materia di programmazione dell’offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica e la competenza statale sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, competenze che la Regione Emilia-Romagna auspica possano essere ricomposte in una logica di governance del territorio;
Ritenuto altresì di invitare gli Enti locali ad attivarsi per condividere con le istituzioni scolastiche, con le famiglie, con gli uffici dell’amministrazione scolastica territoriale, con le parti sociali, con i cittadini i dati di conoscenza, le proposte e le informazioni utili a condurre il processo di programmazione con la più ampia partecipazione e per ricercare le soluzioni, anche graduali, più adeguate, ascoltando e raccogliendo il contributo di tutti;
Considerato necessario emanare gli indirizzi regionali, nel testo allegato e parte integrante del presente atto, al fine di dare continuità al servizio di istruzione, attivando le azioni di programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica da parte degli Enti locali competenti relativamente agli aa.ss. 2016-2017 e seguenti;
Rilevata inoltre l'esigenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal MIUR per l'attivazione delle procedure inerenti gli aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione territoriale in materia, nonché per consentire agli Enti locali, all'amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;
Visto che la L. 107/2015, all’art. 1, comma 66 prevede che a partire dall’a.s. 2016/2017 i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, e che vengano definiti dagli Uffici Scolastici regionali, su indicazioni del MIUR, sentiti le Regioni e gli EE.LL;
Rilevato che la L.R. 13/2015 all’art. 6 prevede l’esercizio in forma associata ed in ambiti territoriali di area vasta adeguati delle funzioni attribuite alle Province, ambiti di prossima individuazione ad opera della Giunta regionale d’intesa con le Province e sentito il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, unitamente a funzioni, compiti e strutture organizzative;
Considerato che gli ambiti territoriali rappresentano pur sempre il bacino strategico per la programmazione, ed in particolare per l’organizzazione della rete scolastica, consentendo di ragionare in una dimensione più ampia e rendendo quindi più agevole l’individuazione di soluzioni anche innovative;
Ritenuto che, nelle more della definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell’art.1 della L. 107/2015, ed in coerenza con le previsioni contenute nella L.R. 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, le Province debbano prendere a riferimento per la propria attività di programmazione gli ambiti territoriali attualmente esistenti, in quanto presentano quelle caratteristiche di ampiezza, stabilità ed omogeneità in termini sociali, culturali ed economici idonee per un’attività di programmazione che, per sua natura, si rivolge a bacini di utenza e porzioni di territorio ampi ed omogenei;
Ritenuto inoltre opportuno, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione prevedere che, qualora necessario anche per recepire le innovazioni normative introdotte a livello nazionale e/o regionale, la Giunta emani i provvedimenti utili a meglio specificare le condizioni della programmazione territoriale, nel rispetto dei presenti indirizzi;
Sentiti:
- la Conferenza regionale per il sistema formativo nella seduta del 28 luglio 2015;
- il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 29 luglio 2015;
- la Commissione regionale tripartita nella seduta del 31 luglio 2015;
Dato atto che è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 3/99 nella seduta del 7 settembre 2015;
Vista la L.R. n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e succ. mod.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- nn. 1057/2006, 1663/2006, 1377/2010 così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010, 2060/2010, 1222/2011, 1642/2011, 221/2012 e n. 1179/2014;
- n. 16910/2014 del Direttore generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
Dato atto che il Direttore generale assicura lo svolgimento delle funzioni del Servizio “Istruzione” della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica per gli aa.ss. 2016-2017 e seguenti, nel testo allegato e parte integrante del presente atto;
2. di ribadire che l’attività di programmazione per sua natura assume a riferimento gli ambiti territoriali intesi quali bacini di utenza e porzioni di territorio ampi ed omogenei in termini sociali, culturali, economici, e che nelle more della definizione degli ambiti territoriali ad opera dell’Ufficio Scolastico regionale ai sensi del comma 66, art. 1 della L. 107/2015, ed in coerenza con le previsioni di cui alla Legge regionale 30/07/2015, n. 13, le Province dovranno prendere a riferimento per la propria attività di programmazione gli ambiti territoriali attualmente esistenti intesi quali bacini strategici che consentono di ragionare in una dimensione più ampia;
3. di dare atto che in prospettiva si dovrà attivare, ai sensi dell’art. 6, della L.R. 13/2015, l’esercizio in forma associata ed in ambiti territoriali di area vasta adeguati, delle funzioni attribuite alle Province, sulla base delle determinazioni della Giunta Regionale, d’intesa con le Province e sentito il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, che dovranno definire ambiti, funzioni, compiti e strutture organizzative;
4. di stabilire, al fine di assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione, che, qualora necessario anche per recepire le innovazioni normative introdotte a livello nazionale e/o regionale, si provvederà con propri successivi atti a meglio specificare le condizioni ed i criteri della programmazione territoriale, nel rispetto degli indirizzi di cui al testo allegato e parte integrante del presente atto;
5. di proporre il presente atto all’Assemblea Legislativa;
6. di pubblicare l'atto assembleare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione."
Allegato
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica per gli aa.ss. 2016-2017 e seguenti.
Premessa
I presenti indirizzi si collocano in un quadro istituzionale rinnovato per quanto riguarda l’assetto organizzativo territoriale ed il sistema di governo locale da recenti normative nazionali e regionali.
In particolare la Legge 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” interviene per definire, tra gli altri aspetti, le competenze delle Province e delle Città metropolitane individuando, tra le funzioni fondamentali ad esse attribuite, la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale.
A ciò fa seguito la L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che nel ridefinire le funzioni della Regione Emilia-Romagna attribuisce alla stessa la funzione in materia di “indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica” assegnando specularmente alla Città metropolitana di Bologna e alle province le funzioni in materia di:
a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
b) programmazione dell’offerta formativa inerente all’istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
I principali vincoli alla funzione di programmazione territoriale sono da un lato la dotazione organica la cui consistenza, ripartizione tra le varie Regioni e all’interno dei singoli territori è in capo al MIUR che usa parametri che non sono tarati, se non in parte, sulla popolazione scolastica, dall’altro le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l’aumento della domanda di scuola dell’infanzia e di tempo scuola.
INDICAZIONI GENERALI
- L’attività di programmazione per sua natura si rivolge a bacini di utenza e porzioni di territorio ampi ed omogenei in termini sociali, culturali, economici, pertanto nelle more della definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell’art. 1 della L. 107/2015, ed in coerenza con le previsioni contenute nella Legge regionale 30/07/2015, n. 13 si ritiene che le Province debbano prendere a riferimento per la propria attività di programmazione gli ambiti territoriali attualmente esistenti, in quanto presentano quelle caratteristiche di ampiezza, stabilità ed omogeneità che consentono di ragionare in una dimensione più ampia, rendendo quindi più agevole l’individuazione di soluzioni anche innovative.
- Nel rispetto delle normativa, spetta ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Bologna effettuare le operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, anche prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), con particolare riferimento all’accorpamento e alla soppressione di plessi scolastici di piccole dimensioni, a fronte di attenta valutazione del mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico significativo in termini di massa critica e di qualità, sostenibile nel lungo periodo e cui vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l’accesso e la frequenza; vista l’ampiezza degli interessi da contemperare è indispensabile che la programmazione sia governata a livello territoriale in un’ottica complessiva, che individui le esigenze prioritarie e adotti in modo coordinato, secondo criteri e tempi funzionali, le soluzioni più idonee.
- L'invarianza del numero di autonomie scolastiche in ambito provinciale, secondo il piano di dimensionamento del 2000, resta un punto fermo della programmazione. Qualora, al termine di un approfondito percorso di confronto (che prenda in considerazione anche interventi di sdoppiamento di istituzioni scolastiche “sovradimensionate” in rapporto alla relativa complessità organizzativa, ad esempio in più sedi, all’offerta formativa ed alle correlate esigenze curriculari, ad esempio disponibilità di laboratori e/o aule attrezzate, alla tipologia dell’utenza, ad esempio esigenze di sostegno), non risulti possibile il proficuo reimpiego nel medesimo ambito provinciale di autonomie scolastiche che venissero a liberarsi, tale disponibilità sarà comunicata alla Regione che verificherà la possibilità del loro reimpiego in altri ambiti provinciali nel rispetto dei tempi assegnati alla programmazione.
- In attesa del raggiungimento di un accordo in Conferenza Unificata che stabilisca i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e per la sua distribuzione tra le Regioni, si invitano i Comuni e le Province, per gli ordini di scuole di rispettiva competenza, a curare il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche in modo da garantire il raggiungimento del parametro minimo di cui ai commi 5 e 5bis dell’art. 19 della L. 111/2011 come modificato dall’art. 4 comma 69 della L. 189/2011 che prevede la non assegnazione del D.S. e del D.S.G.A. dedicati nei casi in cui la scuola non raggiunga i 600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani.
- Il DPR 263/2012 ha previsto la graduale ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei CPIA: Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti costituiti in istituzioni scolastiche autonome articolate in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e individuando in essi lo strumento per favorire e sostenere la domanda inespressa di istruzione e formazione, corrispondere ai fabbisogni formativi provenienti dalle filiere del territorio, promuovere e potenziare l’occupabilità, contrastare il fenomeno dei NEET, favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta straniera. Per i CPIA è stata prevista una struttura che si articola in una sede centrale, in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e in punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. In tale contesto le Province e la Città metropolitana di Bologna hanno adottato specifici atti di programmazione che con gradualità, come previsto dal DPR 263/2012 negli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016, hanno consentito il passaggio dai CTP ai CPIA con l’attivazione di almeno un CPIA in ogni Provincia e nella Città metropolitana di Bologna della Regione Emilia-Romagna entro il termine del 31 agosto 2015 indicato quale data di cessazione del funzionamento dei CTP. Al riguardo si sottolinea come, conclusa questa prima fase di transizione, gli EE.LL. competenti debbano garantire ai CPIA una sede adeguata, preferibilmente corredata delle aule e dei laboratori necessari a garantirne la piena operatività.
- Gli atti con cui i Comuni e le Province e la Città metropolitana di Bologna approvano la programmazione di rispettiva competenza devono evidenziare il percorso effettuato, con particolare riferimento all’acquisizione del parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dal Consiglio di Istituto e del parere tecnico dell’ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna.
- Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovra comunale, gli atti con cui le Province e la Città metropolitana di Bologna approvano la programmazione di loro competenza devono inoltre evidenziare lo svolgimento delle Conferenze Provinciali di Coordinamento ex art. 46 delle L.R. 12/2003, ed il coinvolgimento delle Conferenze Provinciali di Concertazione ex art. 52 della L.R. 12/2013, le cui funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche dell’istruzione sono confermate ai sensi della L.R. 13/2015, allo stesso modo i Comuni devono evidenziare che si è tenuto in considerazione il parere delle rispettive Conferenze Provinciali di Coordinamento negli atti con cui approvano la programmazione di loro competenza.
Si riconfermano inoltre:
- l’opportunità di accordi interprovinciali per regolamentare aspetti della programmazione che incidono su territori diversi, come il pendolarismo, e per individuare forme di compensazione che mirino a contenere il forte impatto di un rilevante flusso di studenti, tutto questo in un’ottica anticipatoria di quanto richiesto dall’art. 6, della L.R. 13/2015 che prevede l’esercizio in forma associata ed in ambiti territoriali di area vasta adeguati, delle funzioni attribuite alle Province, sulla base delle determinazioni della Giunta Regionale d’intesa con le Province e sentito il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, che dovranno definire ambiti, funzioni, compiti e strutture organizzative;
- l’importanza di una collaborazione continuativa con le articolazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, sedi di conoscenze e competenze utili per le azioni di programmazione.
INDIRIZZI PER I COMUNI
Si conferma l’indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali - composti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado – ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell’offerta, quali la continuità didattica, l’integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell'esistente offerta di istruzione.
Si evidenzia in particolare che la continuità educativa/didattica, affermata nelle indicazioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e in quelle della scuola secondaria di I grado, sottolinea il diritto di ogni alunno ad ottenere un percorso scolastico unitario, organico e completo.
Nel caso in cui l’assetto della scuola dell’infanzia o del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) riguardi più Comuni assumendo quindi carattere intercomunale, alla riorganizzazione si procede mediante concertazione fra i Comuni interessati, ciascuno dei quali può assumere iniziativa ed adottare gli atti conseguenti, a condizione che l’intervento di riorganizzazione sia stato approvato da tutti i Comuni coinvolti e dichiarando esplicitamente tale approvazione nei relativi atti.
INDIRIZZI PER LE PROVINCE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Per la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione secondaria superiore, nel ricordare che tutte le nuove attivazioni sono subordinate alle disponibilità di organico, si confermano gli indirizzi precedenti, con particolare riferimento alla possibilità di istituire nuovi indirizzi di studio a fronte di almeno 2 classi prime e della verifica che tale nuova istituzione non si sovrapponga con la medesima tipologia di offerta già presente presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale. Si specifica per opportuna conoscenza rispetto ai corsi quinquennali degli Istituti Professionali che tale criterio sarà utilizzato dalla Regione Emilia-Romagna per la programmazione delle qualifiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; qualifiche e percorsi di IeFP che saranno oggetto di uno specifico atto di programmazione della Regione Emilia-Romagna ad integrazione della programmazione risultante dai presenti indirizzi. E’ necessario inoltre che sia condotta un’attenta analisi degli indirizzi non attivatisi nell’a.s. 2015-2016 a causa della mancanza di iscritti: è opportuno sopprimere tali indirizzi in tutti casi in cui non siano attivati da due anni scolastici ed il mantenimento non sia motivato da un forte incremento della domanda verso detti indirizzi, riscontrabile da elementi certi.
In ogni caso, nuovi indirizzi di studio, aggiuntivi rispetto all’offerta attivata nell’a.s. 2015/2016, possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell’istituto scolastico e del territorio, condivise dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, secondo i seguenti criteri:
- il nuovo indirizzo richiesto deve usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità dell’indirizzo ed il profilo di uscita sono coerenti con l’identità dell’istituto;
- la proposta di attivazione del nuovo indirizzo si colloca nell’ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze, e tiene conto dei possibili sbocchi occupazionali “in loco”;
- se si tratta di un corso serale lo stesso potrà essere richiesto solo se già presente nell’offerta diurna dell’istituzione scolastica, e sarà autorizzato dalle Province/Città metropolitana di Bologna compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili purchè vi sia un sufficiente numero di iscritti, fermo restando il vincolo della disponibilità degli organici;
- in particolare:
a) l’istituzione di nuovi percorsi liceali può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere;
b) l'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, ed in presenza delle condizioni di cui al DPR 89/2010 - tra cui si segnalano la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza - solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali "in loco" e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo in base alla sussistenza dei requisiti strutturali indispensabili per il corretto funzionamento e all'esistenza delle dotazioni organiche necessarie nonchè alla creazione, previa intesa, di una rete di sostegno nel territorio in cui siano definite anche le disponibilità di finanziamento da parte delle Istituzioni pubbliche e private locali;
- con riferimento all’Indirizzo Servizi Socio Sanitari-Settore Servizi degli Istituti Professionali, fatta eccezione per le articolazioni di “Odontotecnico” e di “Ottico”, si rileva come il diploma quinquennale conclusivo di tale ciclo di istruzione non offra all’utenza adeguate prospettive occupazionali, essendo poco riconosciuto nel mercato del lavoro sia in ambito socio sanitario sia in ambito socio assistenziale. Solo in ambito socio-educativo risulta spendibile limitatamente alla figura di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia; tuttavia stanno per diventare operativi gli ulteriori vincoli posti anche in tale ambito dalla Direttiva dell’A.L. 85/2012 che riconosce valore al diploma di “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari” solo se conseguito entro il 31/8/2015.
Al fine di conferire sostanza professionale e quindi maggiore spendibilità al Diploma di tecnico Socio-Sanitario è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ufficio scolastico regionale per l’avvio di un percorso sperimentale triennale - rivolto agli Istituti Professionali ad indirizzo Socio Sanitario che ne facciano espressa richiesta e previa rimodulazione e integrazione del percorso curricolare dell’ultimo triennio secondo gli standard formativi regionali - finalizzato ad offrire agli allievi la possibilità di accedere alla qualifica di OSS.
Date queste premesse, al fine di non alimentare nei ragazzi e nelle loro famiglie aspettative occupazionali che sarebbero poi disattese dal mercato del lavoro per quanto riguarda l’ Indirizzo Servizi Socio Sanitari - Settore Servizi degli Istituti Professionali, fatta eccezione per le articolazioni di “Odontotecnico” e di “Ottico”, si ritiene di confermare l’offerta attualmente esistente in presenza di una domanda di iscrizioni adeguata, diversamente si invitano gli Istituti Professionali stessi a valutare e a richiedere alla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, l’attivazione di nuovi indirizzi in sostituzione dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari, anche in presenza di un numero di iscritti sufficiente per una sola classe prima e ferma restando la disponibilità delle aule, attrezzature e laboratori necessari al nuovo indirizzo.
PROCEDURE
A completamento del processo di programmazione territoriale, come stabilito all'art. 45 della L.R. 12/2003, i Comuni, le Province e la Città metropolitana di Bologna approvano annualmente i rispettivi atti di programmazione dell’offerta formativa inerente l’istruzione e della rete scolastica e li trasmettono alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale viene svolto il processo di programmazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 85, lett. d), della L. 56/2014, entro lo stesso termine ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Bologna provvederà alla raccolta delle operazioni di programmazione della rete effettuate dai Comuni del proprio territorio ed alla trasmissione del quadro di sintesi alla Regione.
Successivamente, la Regione, acquisito il parere della Conferenza regionale per il sistema formativo (ex art. 49 della L.R. 12/2003), può esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli interventi programmati con i presenti indirizzi. In assenza di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.
Tali procedure e criteri potranno essere oggetto di modifica e integrazione da parte della Giunta, qualora ciò si renda necessario per assicurare lo svolgimento corretto ed efficace del processo di programmazione, anche in funzione di recepimento di eventuali innovazioni normative introdotte a livello nazionale e/o regionale.