n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Linee di indirizzo per la conversione in regime ambulatoriale dei Day Hospital oncologici in regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 2 del D. Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Visti e richiamati il Piano Sanitario Regionale 1999-2001 ed il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, la cui validità è stata prorogata per gli anni 2013 e 2014 con delibera assembleare n. 117 del 18 giugno 2013, i quali individuano fra i propri obiettivi prioritari gli interventi di innovazione e modernizzazione del sistema relativamente ai servizi offerti, alle forme della produzione dei servizi ed alle modalità della loro offerta ai cittadini, assegnando alla funzione di Governo Clinico il compito di assicurare l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione rispetto alle necessità cliniche e assistenziali del malato, la sicurezza degli ambienti e delle prestazioni per gli utenti e i lavoratori, la tempestività e la continuità della cura rispetto all’evoluzione della malattia e alle possibilità di intervento, la comunicazione con i malati e tra gli operatori;

Vista e richiamata altresì la propria Deliberazione n.2040/2015 recante indirizzi per la riorganizzazione dalla rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal DM salute 70/2015.

Dato atto che:

- nel Piano Sanitario e Sociale Regionale 2008-2010 l’oncologia è stata riconfermata come funzione sanitaria di livello regionale con modalità organizzative complessivamente riconducibili al modello hub & spoke;

- il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 pianifica lo sviluppo della rete oncologica regionale e assegna alla Commissione Oncologica Regionale funzioni di governo clinico nell’ambito della prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione delle neoplasie;

Preso atto che:

- in data 3 dicembre 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il “Patto per la Salute per gli anni 2010-2012”,e

- in data 10 luglio 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5.6.2003, n. 131, concernente il “Patto per la Salute per gli anni 2014-2016,

i quali pongono come prioritari i temi dell’appropriatezza clinico-organizzativa delle prestazioni e dell’adeguatezza del livello di erogazione delle medesime;

Preso atto che:

- l’art. 15, comma 13, lett. c del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, intervenendo in materia di revisione della spesa pubblica, ha disposto la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni; la prescritta riduzione può essere perseguita, tra l’altro, promuovendo il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e l’incremento dell'assistenza residenziale e domiciliare;

- con DM Salute 2/4/2015, n.70, pubblicato sulla G.U. n.127 del 4/6/2015, è stato formalizzato il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

Atteso che:

- in Regione Emilia-Romagna, la modalità prevalente di gestione della terapia farmacologica dei pazienti oncologici è stata rappresentata dal ricovero in Day Hospital (DH) oncologico, secondo le indicazioni della Commissione Oncologica Regionale, normato nella DGR n. 2079/2009 e nella successiva DGR 1673/2014 al fine di permettere una maggiore omogeneità regionale per le procedure più rilevanti e più significative del percorso oncologico;

- tale modalità erogativa è prevalentemente compresa nei DRG 410 (“M-chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta”) e DRG 492 (“M-chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia”), con la possibilità di distinguere tra accessi nell’ambito dei quali vengono eseguite procedure di maggiore rilievo clinico;

- questa Regione si è fortemente impegnata sul tema dell’appropriatezza clinico-organizzativa e dell’erogazione delle prestazioni ad un adeguato livello di assistenza; i progressi ottenuti in campo medico, hanno infatti consentito di tramutare molte prestazioni, tradizionalmente erogate in regime di ricovero ospedaliero, in attività assistenziali a minore intensità, mantenendo un analogo livello di efficacia e sicurezza;

- ciò ha consentito un miglioramento dell’efficienza di sistema, anche attraverso l’applicazione di modelli innovativi finalizzati all’offerta di soluzioni alternative al ricovero, con una conseguente una razionalizzazione del numero dei posti letto ospedalieri;

- anche in ambito oncologico l’evoluzione scientifica, tecnologica e organizzativa, con particolare riferimento all’utilizzo dei farmaci, rende praticabile la scelta di soluzioni assistenziali che permettono il trattamento dei pazienti non necessariamente in regime di ricovero ma in quello ambulatoriale. L’utilizzo del regime di Day Hospital per percorsi diagnostico-terapeutici, proprio in considerazione sia della durata del trattamento che della tipologia di prestazioni effettuate, risulta in molti casi inappropriato.

Considerato che, a partire dai modelli innovativi e alternativi che sono stati applicati in Regione Emilia-Romagna come il Day Service Ambulatoriale (DSA), il regime ambulatoriale rappresenta in questo contesto una modalità di gestione organizzativa dell’assistenza sanitaria più idonea al trattamento del paziente oncologico quando esso non presenti condizioni tali da rendere appropriato il ricovero ospedaliero;

Considerato inoltre che la Regione Emilia-Romagna intende organizzare le attività ospedaliere indirizzandole verso due macrotipologie di pazienti: inpatient, per le attività che necessitano che il paziente permanga in ospedale anche nelle ore notturne, ed outpatient, per le attività che si concludono nell’arco delle 12 ore diurne.

Tenuto conto:

- della necessità di rivedere ed integrare la programmazione e la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in termini di scelte di modelli organizzativi più consoni alle richieste di salute dei cittadini, che rispondano a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- dell'esigenza di procedere a ricercare ed attuare forme di assistenza sanitaria alternativa al ricovero ospedaliero, di pari o superiore efficacia, quali quelle offerte dal modello organizzativo dell'assistenza in regime ambulatoriale;

Evidenziata altresì la necessità, riguardo alla prescrizione dei farmaci oncologici, di disporre delle variabili di ordine clinico-patologico che permettono di effettuare la doverosa valutazione di appropriatezza clinica e di esito;

Rilevato che tra le strategie per il miglioramento dei servizi sanitari pubblici la programmazione sanitaria regionale indica la rimodulazione dei modelli assistenziali nel senso di una maggiore aderenza al principio dell'efficacia clinico-organizzativa, insieme alla ricerca di una maggiore omogeneità nel livello erogativo di attività con uguale impegno clinico; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in attuazione delle disposizioni di programmazione sanitaria regionale sopra evidenziate, di dovere operare modifiche procedurali che permettano un uso più ampio e più agevole delle prestazioni ambulatoriali nel trattamento dei pazienti oncologici, e tenendo conto inoltre delle indicazioni nazionali in merito alla rimodulazione dell’offerta di posti letto ospedalieri, riconducendo al regime ambulatoriale semplice e/o di day service ambulatoriale le prestazioni afferenti ai DRG 410 e 492, ed impartendo contestualmente alle Aziende Sanitarie specifiche linee guida dirette a garantire l'attivazione ed il funzionamento secondo criteri omogenei di tale modello organizzativo;

In considerazione del chiaro intento di assicurare il mantenimento degli attuali standard qualitativi delle cure in ambito oncologico, dove questi risultino adeguati, e di perseguirne l’innalzamento ove se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni assistenziali della popolazione, anche attraverso l’implementazione di idonei strumenti informatici. 

Viste e richiamate:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, n. 193/2015, n. 335/2015 e n. 628/2015;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 12;

- la delibera di Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare le linee di indirizzo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quali indicazioni generali alle Aziende Sanitarie per la conversione in regime ambulatoriale dei day hospital oncologici in regione Emilia-Romagna;

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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