n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice di San Felice sul Panaro (MO) - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'acccreditamento già concesso con la propria determinazione n. 15247 del 28/12/2010
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di concedere al Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, Via degli Scienziati n. 30, San Felice sul Panaro (MO), l’ampliamento dell’accreditamento, già concesso con atto n. 15247 del 28/12/2010, per l’attività di Punto prelievi;
2) di stabilire che, poiché l’attività oggetto del presente atto non presenta requisiti specifici applicabili ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di visita di verifica per l’accreditamento, la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria sociale regionale, ai sensi della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5) in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento originario (27/12/2014) e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.