n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: R.R. 41/01 art. 5 e seguenti – Az. Agr. Case Greche di Gentili S.S. Società Agricola – Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da opera esistente in comune di San Giorgio Piacentino (PC) loc. Case Greche di Viustino, ad uso irrigazione agricola - Procedimento PC17A0128 (Determina n. 5683 del 5/11/2018)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
- di rilasciare (omissis) alla società AZ. AGR. CASE GRECHE DI GENTILI S.S. SOCIETà AGRICOLA – P. IVA 00843730334 - fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC17A0128) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo sito in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), loc. Case Greche di Viustino, ad uso irrigazione agricola;
- di fissare la quantità di acqua prelevabile per una portata massima pari a 30 l/s e corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa di mc/annui 90.743 mc. (omissis);
- di stabilire che la durata del rinnovo della concessione (omissis) fino alla data del 30/6/2028;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 6 – Dispositivo di misurazione
6.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all‘installazione, entro sei mesi dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
6.2 I dati così rilevati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpa e S.A.C. di Piacenza, all’indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito alpunto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.
6.3 La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001. (omissis)