n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Medical Center MCP 2.0 di Dozza (BO) - accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 3831 del 14/4/2010

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 “Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1604/2015 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.”;

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 3831 del 14/4/2010 con cui è stato concesso l’accreditamento istituzionale al Poliambulatorio privato allora denominato Centro Clinico di Ionoforesi sito in via Ferdinando Santi n. 46 Dozza (BO);

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata dal Legale rappresentante della società Centro Clinico di Ionoforesi S.a.s. di Francesco Antonante & C, al tempo titolare della struttura sanitaria allora denominata Centro Clinico di Ionoforesi di Dozza (BO) del 31/1/2018 e la comunicazione di validità formale della stessa domanda, comunicata dal Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione alla Società con nota PG/2018/0474711 del 2/7/2018, ai sensi della DGR n. 1943/2017, in base alla quale la struttura sanitaria di cui trattasi può continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate;

Considerata la propria presa d’atto Prot. 15/12/2020.0828195.U di variazione dell’accreditamento per variazione di titolarità, dalla Società Centro Clinico di Ionoforesi sas di Francesco Antonante & C. di Dozza (BO), alla Società Medisana srl sempre di Dozza (BO), ora in capo alla struttura sanitaria privata, già Centro Clinico di Ionoforesi e ora denominata Medical Center MCP 2.0, sita in Via Ferdinando Santi n. 46, Dozza (BO), di cui all’istanza acquisita agli atti con Prot. 23/11/2020.0773700.E e successive integrazioni;

Vista la domanda di variazione dell’accreditamento per ampliamento delle attività di Angiologia e Oculistica, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale con Prot. 23/12/2020.0846079.E, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Medisana srl di Dozza (BO), per lo stesso Poliambulatorio privato Medical Center MCP 2.0 di Dozza (BO);

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria in capo al Responsabile del Servizio Assistenza territoriale;

Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Medical Center MCP 2.0, sito in Via Ferdinando Santi n. 46, Dozza (BO), già accreditato con proprio atto n. 3831 del 14/4/2010 con denominazione Centro Clinico di Ionoforesi, la variazione dell'accreditamento per ampliamento delle attività di Angiologia e di Oculistica;

2. di dare atto che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto, inoltre, che l’accreditamento già concesso al Poliambulatorio privato Medical Center MCP 2.0 di Dozza (BO), con proprio citato atto n. 3831/2010, comprensivo delle variazioni di cui al presente provvedimento, riguarda il Poliambulatorio per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Chirurgia plastica;

- Medicina fisica e riabilitazione (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia;

- Oculistica;

- Ortopedia e traumatologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento, così come comunicato nella nota PG/2018/0474711 del 2/7/2018 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione; pertanto, ai sensi della DGR 1943/2017, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Poliambulatorio privato Medical Center MCP 2.0 può svolgere, in regime di accreditamento, le attività sopraelencate;

4. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

5. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

6. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L.R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

7. di dare atto, inoltre, che la struttura sanitaria accreditata, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la L.R. 22/2019, può essere assoggettata, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. medesima, con le modalità ivi indicate;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

9. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

10. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

11. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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