n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio di nuove attività Poliambulatorio privato B.C.P. di Maranello (MO): ampliamento dell'accreditamento concesso con la determinazione n. 1836 del 12/3/2009
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato B.C.P., Via Graziosi 31/1, Maranello (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 1836 del 12/3/2009 citata in premessa, per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Oculistica;
e per altre attività di oculistica, nonché per altre prestazioni relative ad attività già accreditate;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento provvisorio è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra oggetto di ampliamento, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 3);
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.