n.108 del 19.04.2017 periodico (Parte Seconda)
Presa d'atto variazione di titolarità della struttura sanitaria accreditata Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala di Imola (BO), ora in capo alla Società Medical Center Pasquala Srl
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Vista la propria determinazione n. 15004 del 23.09.2016, con cui il Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, via Pasquala n. 4/H, Imola (BO) è stato, da ultimo, accreditato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, quale Poliambulatorio per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico, meglio specificate nell’atto citato):
- Angiologia;
- Cardiologia (compreso elettrocardiogramma);
- Neurologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini (ecografia ed ecocolordoppler, radiologia convenzionale (RX) e RM con e senza contrasto);
Vista inoltre la domanda di variazione dell'accreditamento pervenuta il 19.01.2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Medical Center Pasquala S.r.l., con sede legale in Imola (BO), gestore della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, via Pasquala n. 4/H, Imola (BO):
- comunica la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata di che trattasi che passa da Medical Center Pasquala S.r.l. Socio Uninominale, con sede legale in Imola (BO), a Medical Center Pasquala S.r.l., con sede legale sempre in Imola (BO);
- dichiara che, a seguito della variazione del soggetto titolare della struttura accreditata, nulla è cambiato nella struttura Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala di Imola (BO) relativamente alle attività esercitate, requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione e che nulla è modificato sulla gestione sistema qualità secondo il modello previsto dalla normativa sull’accreditamento della Regione Emilia-Romagna;
Considerato che, anche se non formalmente dichiarato dalla struttura, dalla sottoscrizione di tale domanda è possibile desumere anche la variazione del suo Legale rappresentante;
Vista la presa d'atto n. 6 del 30.01.2017 del Comune di Imola (BO) della variazione del Legale rappresentante della struttura accreditata di che trattasi e del cambio della forma giuridica/denominazione sociale della Società gestore;
Preso atto che:
- tale variazione di titolarità della struttura non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate per le quali la struttura è stata accreditata;
- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 89/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;
determina:
1. di prendere atto della variazione di titolarità e di Legale rappresentante della struttura sanitaria Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), ora in capo alla Società Medical Center Pasquala S.r.l., con sede legale in Imola (BO), accreditata, da ultimo, con proprio atto n. 15004 del 23.09.2016, quale Poliambulatorio per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico, meglio specificate nell’atto citato):
- Angiologia;
- Cardiologia (compreso elettrocardiogramma);
- Neurologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini (ecografia ed ecocolordoppler, radiologia convenzionale (RX) e RM con e senza contrasto);
2. di prendere atto inoltre che l’accreditamento già concesso rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
3. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.