n.191 del 24.09.2012 (Parte Seconda)
Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l’iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti.
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”.
Visto il Protocollo d’Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con Deliberazione di Giunta regionale n. 879.
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Considerato a tal fine, di prevedere l’obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, fin dall’avvio dei lavori stessi, di procedere all’iscrizione e al versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, integrando quanto previsto dalla applicazione integrale della contrattazione collettiva territoriale dell’edilizia in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori.
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci
Ritenuto, in relazione all’esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di garantire il più efficace e tempestivo controllo delle imprese e dei lavoratori nei cantieri edili in ordine alla correttezza dell’applicazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro e, più in generale, sulla legalità per gli interventi per la ricostruzione, da parte agli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza
DISPONE
1. In relazione all’esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute, fin dall’avvio dei lavori stessi, all’iscrizione e all’obbligo del versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza;
2. che gli obblighi di cui al comma precedente prescindono dalla durata dei lavori e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.
3. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 24 settembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani