n.193 del 23.06.2021 periodico (Parte Seconda)

Deroga temporanea ai termini di cui al punto 5.3 della delibera di Giunta regionale n. 1197/2020, riguardanti le istanze relative alle manifestazioni temporanee rumorose

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (di seguito Legge) "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", in specifico l’art. 11, comma 1, relativo alle "autorizzazioni per particolari attività";

- la propria deliberazione n. 1197 del 21/9/2020 (di seguito Direttiva) "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15.", con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

Visto, altresì il D.L. 21 aprile 2021, n. 52, art. 10, commi 1 e 2, che ha reiterato fino al 31 luglio 2021:

- le misure, disposte dall’art. 1, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

- le misure disposte dall’art. 3, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, tra le quali il divieto di cui all’art. 1, comma 8: "È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

Preso atto che tali disposizioni hanno delineato condizioni di incertezza per la ripresa delle attività, in funzione dell’evoluzione della pandemia;

Preso atto, altresì, che, ai sensi del punto 9 dalla Direttiva:

- entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore i Comuni provvedono a dotarsi di un regolamento (di seguito Regolamento) sulle attività temporanee rumorose, o ad adeguare il regolamento vigente, sulla base delle prescrizioni, dei criteri e degli indirizzi ivi previsti. In particolare, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto a tutela dei ritmi biologici dall’art. 11, comma 2 della Legge, hanno facoltà di adeguare i vincoli e i termini procedurali definiti nella Direttiva, in funzione della vocazione e delle caratteristiche del proprio territorio, fatti salvi i limiti acustici in essa previsti, che hanno carattere prescrittivo;

- nelle more dell’adozione del Regolamento, di cui alla Direttiva, i Comuni provvisti di proprio regolamento ai sensi della previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, possono continuare ad applicare le disposizioni ivi previste;

- per i Comuni sprovvisti di proprio regolamento, quanto stabilito dalla Direttiva è da ritenersi immediatamente applicabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività rumorose temporanee, ai sensi dell’art. 11 della Legge. In questo caso i Comuni applicano le Tabelle A e B, adeguando, eventualmente, il solo numero massimo di eventi l’anno consentiti in ogni singolo sito, sulla base della valutazione dell’attitudine del medesimo ad ospitare manifestazioni e della "sostenibilità acustica" dello stesso;

- decorsi 12 mesi dell’entrata in vigore della Direttiva, i Comuni sprovvisti di Regolamento, o provvisti di regolamento non adeguato alla stessa, autorizzano le manifestazioni, per singolo sito, secondo i vincoli e i limiti acustici di cui alle Tabelle A e B;

Considerato che, ai sensi dei criteri previsti al punto 5.3 della Direttiva:

- lo svolgimento delle manifestazioni nel territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, così come assunte nel Regolamento, necessita di comunicazione da inoltrare allo SU almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività;

- le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B, così come assunte nel Regolamento, possono richiedere allo SU un’autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell’inizio;

Tenuto conto che i termini riportati al punto 5.3 della Direttiva sono tempi massimi, derogabili dal Regolamento entro il 15/10/2021, in funzione delle necessità, dell’organizzazione, della vocazione territoriale e delle esigenze istruttorie dei Comuni, dopodiché divengono prescrittivi fino all’adozione del Regolamento;

Tenuto conto, altresì, che:

- i Comuni non dotati del Regolamento sono soggetti ai vincoli e ai limiti della Direttiva, ai sensi del punto 9.2, fino all’adozione dello stesso;

- i Comuni dotati di un proprio regolamento ai sensi della previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, sono soggetti a termini procedurali più lunghi di quelli indicati nella Direttiva, in relazione alle istanze di autorizzazione per le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici normativi;

Considerato che:

- la persistente situazione eccezionale determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, seppur attualmente attenuata, ha avuto evidenti ripercussioni su diversi settori sia pubblici che privati;

- i Comuni, impegnati prevalentemente a gestire le conseguenze socio-sanitarie dell’emergenza epidemiologica, per lo più non sono riusciti, per la corrente stagione, a dotarsi tempestivamente del Regolamento, la cui scadenza è comunque prevista il 15/10/2021;

Considerato, inoltre, che:

- i Comuni che hanno adottato il Regolamento ai sensi della Direttiva hanno definito termini per le procedure autorizzative e regolamentari riferite a condizioni sociali di normalità e non di eccezionalità, non compatibili con la gestione dell’incertezza determinata dal protrarsi dell’evento pandemico Covid-19;

- i Comuni che hanno un regolamento basato sulla previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, dispongono termini ancora più lunghi di quelli indicati dalla Direttiva;

- i Comuni privi di regolamento sono soggetti obbligatoriamente ai termini previsti dalla Direttiva, ai sensi del punto 9.2 della stessa, non compatibili con la gestione dell’incertezza determinata dal protrarsi dell’evento pandemico Covid-19;

Valutato che:

- per fronteggiare tale situazione di incertezza in diversi casi si è resa necessaria la sospensione di certe attività che ha, conseguentemente, condizionato l’attuazione di alcuni adempimenti posti in capo alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale;

- il protrarsi dell'emergenza COVID-19 ha ricompreso, tra le attività sospese, anche quelle relative agli eventi, alle manifestazioni e agli spettacoli di qualsiasi natura, la cui ripresa è stata per lungo tempo incerta e indeterminata in funzione dell’evoluzione pandemica;

- tale situazione straordinaria e imprevedibile ha creato difficoltà e condizionato il rispetto di adempimenti e termini, previsti in vari ambiti, tra cui quelli di cui al punto 5.3 della Direttiva, non consentendo in alcuni casi, ai soggetti interessati, di programmare per tempo l’organizzazione di manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici disposti dalla legge, specialmente in questo frangente transitorio in cui i Comuni devono dotarsi di un proprio Regolamento entro il 15/10/2021;

Ritenuto necessario, nell’ottica di limitare gli effetti della contrazione economica e del disagio sociale provocati dall’emergenza sanitaria COVID-19, ridare fiato alle comunità provate dalla pandemia e, quindi, consentire di derogare, per un periodo di tempo definito e limitato, fino al 15/10/2021, ai termini procedurali per le autorizzazioni delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti di legge, previsti al punto 5.3 della Direttiva, ancor quando già adottati nel Regolamento;

Ritenuto, altresì, che i termini massimi indicati al punto 5.3 della Direttiva, la cui determinazione effettiva è demandata ai Comuni in fase di adozione del Regolamento, come da attribuzione della Direttiva, possano essere derogati in via eccezionale sin da subito e fino al 15/10/2021, per le manifestazioni che si svolgono entro tale data;

Considerato, pertanto, che la deroga ai termini massimi indicati al punto 5.3 della Direttiva possa essere rivolta sia ai Comuni che hanno adottato il Regolamento ai sensi della Direttiva, sia ai Comuni che hanno adottato un regolamento ai sensi della previgente D.G.R. n. 45/2002, cessata, nonché ai Comuni privi di regolamento, soggetti alle previsioni della Direttiva, fino all’adozione del Regolamento, ai sensi del punto 9.2 della stessa;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/01 e ss.mm.ii.";

- la determinazione n. 5517 del 30/3/2021 ad oggetto "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 111/2021 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, fino al 15/10/2021, la misura eccezionale di deroga temporanea dei termini massimi indicati al punto 5.3 dalla propria deliberazione n. 1197/2020, inerenti le procedure per le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici di legge;

2. di disporre la deroga temporanea di cui al precedente punto 1.:

- per i Comuni dotati di regolamento ai sensi della D.G.R. n. 45/2002, cessata;

- per i Comuni dotati del Regolamento, ai sensi della Direttiva, vigente, redatto in previsione di applicazione in condizioni socio-sanitarie non eccezionali;

- per i Comuni privi di regolamento, per i quali si applicano direttamente le disposizioni della Direttiva, ai sensi del punto 9.2;

3. di demandare ai Comuni, coerentemente con lo spirito di attribuzione della funzione di regolamentazione delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici normativi, definita con la Direttiva, la determinazione temporanea dei termini per le comunicazioni e le autorizzazioni relative allo svolgimento nel proprio territorio delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e tipo B;

4. di disporre che la deroga temporanea dei termini, di cui al punto 5.3 della Direttiva, per le comunicazioni e le autorizzazioni relative allo svolgimento nel proprio territorio delle manifestazioni rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici normativi, si applica a decorre dall’entrata in vigore del presente atto;

5. di disporre che la deroga temporanea dei termini, si applica alle richieste relative alle manifestazioni che si svolgono entro il 15/10/2021;

6. di disporre l’entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nel sito telematico della Regione Emilia-Romagna;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

8. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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