n.324 del 16.10.2018 (Parte Seconda)

Rettifica del Piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione n. 1585/2018 limitatamente a periodi di prelievo per AFV del territorio di Reggio Emilia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede, al comma 1, che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-
venatorio regionale;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal Calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

- l’art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l’art. 11 il quale dispone:

- al comma 1, che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2, che sui piani di prelievo venga acquisito il parere dell’ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 3 che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

- al comma 6 che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

- l'art. 15 che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva, disponendo, tra l'altro, che la medesima può essere effettuata utilizzando i metodi della “girata” o della “battuta o braccata”;

- l'art. 16 che disciplina la caccia al cinghiale con metodo della “girata”;

- l'art. 17 che disciplina la caccia al cinghiale in “battuta o braccata”, stabilendo in particolare al comma 2 del medesimo, che il numero delle squadre è definito dalla Provincia, ora Regione, in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale;

- l'Allegato tecnico al soprarichiamato R.R. n. 1/2008, paragrafo “Metodo di battuta o braccata”, il quale stabilisce, tra l'altro, che le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia, ora Regione;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013, che in particolare:

- ha determinato, applicando all’intero territorio regionale un modello statistico multivariato, una presenza potenziale della specie cinghiale e una classificazione del territorio suddivisa in n. 3 categorie di vocazione (potenziale), individuate dai numeri 0, 1 e 2, dove il n. 0 indica le aree a vocazione nulla, il n. 1 indica le aree con densità potenziale compresa entro n. 10 capi/kmq e il n. 2 indica le aree con densità potenziale superiore a n. 10 capi/kmq.;

- ha fissato nelle aree non vocate alla specie cinghiale (tutta la Pianura Padana e in molti casi la fascia collinare e la bassa montagna) l'obiettivo di densità zero per le specie non compatibili ed ha indicato le strategie più efficienti (censimenti, prelievo venatorio con metodologie specifiche, controllo faunistico);

- ha previsto di non limitare il prelievo al fine di conseguire l'obiettivo di rimozione degli animali in dispersione;

- ha stabilito che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visti i vigenti Piani faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza e della Città metropolitana di Bologna;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 503 del 9 aprile 2018 con la quale si è provveduto all'approvazione del Calendario venatorio regionale per la Stagione 2018/2019 al solo fine di consentire il prelievo in selezione del cinghiale, disponendo in particolare, al punto 4) di parte dispositiva, di rinviare a un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del Calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva, una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;

- n. 511 del 9 aprile 2018 con la quale, al fine di consentire il prelievo in selezione del cinghiale a far data dal 15 aprile 2018, è stato approvato il piano di prelievo in selezione di detta specie nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2018-2019, demandando ad un successivo atto l'approvazione del piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva;

- n. 792 del 28 maggio 2018 con la quale ai sensi dell’art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione di quanto previsto al punto 4), parte dispositiva della citata deliberazione n. 503/2018, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la Stagione 2018/2019 nella formulazione di cui all’Allegato 1 della medesima che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni; in particolare, viene stabilito al punto 4.6, tra l’altro:

- in merito ai tempi di prelievo che la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi, sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità;

- in ordine alle modalità di caccia sono stati previsti i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre il metodo della girata è a libera scelta del cacciatore, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell’art. 18 della Legge n. 157/1992;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1585 del 24 settembre 2018 con la quale è stato approvato, tra l’altro, il piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva, nonché il calendario degli abbattimenti per la stagione venatoria 2018-2019, come riportato nell’Allegato n. 1 della medesima;

Preso atto che con nota NP/2018/23931 del 5 ottobre 2018 il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia ha richiesto una rettifica al predetto piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva con riferimento al territorio di competenza ed in particolare alle Aziende Faunistico Venatorie denominate “Pianzo” e “Strambiana”, a seguito di segnalazioni di errore materiale pervenute dalle medesime AFV in data 5 ottobre 2018 rispettivamente con note PG/2018/611415 e PG/2018/611481, relativamente ai periodi di prelievo riportati nel soprarichiamato Allegato n. 1 alla deliberazione n. 1585/2018;

Dato atto che nel piano di prelievo di cui al predetto Allegato 1 della deliberazione n. 1585/2018 sono stati indicati, per mero errore materiale dovuto ad una inversione di date, quali periodi di prelievo:

- per l’AFV “Pianzo” dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, anziché dal 15 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019;

- per l’AFV “Strambiana” dal 15 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019, anziché dal 4 ottobre 2018 al 3 gennaio 2019;

Considerato che:

- per quanto riguarda l’AFV “Pianzo”, il concessionario ha confermato nella nota sopracitata che l’avvio ai prelievi del cinghiale in forma collettiva avverrà a decorrere dal 15 ottobre 2018 conformemente a quanto inizialmente richiesto;

- per quanto riguarda l’AFV “Strambiana”, il concessionario nella propria comunicazione soprariportata, non essendo più possibile utilizzare le giornate inizialmente richieste in quanto già trascorsa la data di inizio, ha chiesto di anticipare al 13 ottobre 2018 la data di avvio dei prelievi;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell’Allegato 1 alla più volte citata deliberazione n. 1585/2018 per la sola parte relativa ai tempi di prelievo del cinghiale in forma collettiva delle AFV “Pianzo” e “Strambiana”, del territorio di Reggio Emilia, come sopra specificato;

Vista la propria deliberazione n. 1200 del 23 luglio 2018 con la quale è stata approvata la proposta di piano denominata “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018/2023”, attualmente all’esame dell’Assemblea Legislativa per la relativa adozione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di rettificare il piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui all’Allegato n. 1 della deliberazione n. 1585 del 24 settembre 2018 relativamente ai tempi di prelievo per le AFV “Pianzo” e “Strambiana”, del territorio di Reggio Emilia, che vengono così sostituiti:

  • AFV Pianzo, il periodo di prelievo è fissato dal 15 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019, anziché dal 15 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019;
  • AFV Strambiana, il periodo di prelievo è fissato dal 13 ottobre 2018 al 12 gennaio 2019, anziché dal 4 ottobre 2018 al 3 gennaio 2019;

3. di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella citata deliberazione n. 1585/2018;

4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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