n.82 del 29.03.2013 (Parte Seconda)

Edifici Scolastici Temporanei: affidamento di lavori complementari nei lotti n. 9, 11, 20, 23, 26 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii..

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”.

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”.

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico.

Visto l’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 - 29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c), con il quale, per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, vengono derogate, tra le altre, anche alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tra le quali l’articolo 57;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi tra cui la costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non potevano essere riparate e riattivate entro il settembre 2012;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 6 del 5 luglio 20121 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che l’approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

- n. 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l’avvio della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), dando atto che la spesa complessiva è pari ad Euro 56.420.000,00;

- n. 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze n. 6 del 5 luglio 2012 e n. 7 del 5 luglio 2012;

Dato atto:

- che con ordinanza n. 13 del 25/7/2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell’anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;

- che con decreto n. 35 del 23/8/2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall’ordinanza n. 13 del 25/7/2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;

- che con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;

- che con ordinanza n. 17 del 18/2/2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;

- che l’importo complessivo di Euro 224.000.000 dell’ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74;

- che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall’ordinanza n. 17/2013, alla lettera “d” è stato previsto per la “Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014”, un costo stimato di Euro 67.000.000,00.

Dato atto:

- che per l’affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- che con decreto n. 4 del 30/7/2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto successivamente all’aggiudicazione, alla validazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei;

- che è stata effettuata da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la presa in consegna anticipata degli EST;

- che l’utilizzo all’attività didattica degli EST ha avuto inizio immediatamente dopo la loro realizzazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2012 - 2013.

Preso atto che nel frattempo, a tutt’oggi, sono stati eseguiti interventi (costruzione EST e PMS, riparazione edifici esistenti, concessione affitti, programmazione palestre, raccolta di ulteriori esigenze etc.) che hanno consentito di assicurare a tutti gli studenti delle zone terremotate di poter svolgere le attività didattiche previste per l’anno scolastico 2012 - 2013 e di programmare il soddisfacimento di ulteriori fabbisogni per il prossimo anno scolastico 2013 - 2014.

Preso atto che nel corso dell’esecuzione degli interventi per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), in sostituzione delle scuole che non potevano essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013 - 2014, sono emerse ulteriori esigenze (mense, laboratori, aule portatori di handicap ecc.) che sono state segnalate dai dirigenti scolastici e dai Sindaci dei comuni.

Evidenziato che alcune richieste, avanzate nel corso dei lavori e di modesta entità, sono state recepite e si sta provvedendo alla loro realizzazione con perizie di variante e suppletive dei lavori appaltati.

Rilevato in particolare che i Sindaci dei comuni di Galliera (BO), Cavezzo (MO), Novi di Modena (MO), San Felice sul Panaro (MO) e Soliera (MO) hanno espressamente richiesto al Commissario Delegato di eseguire immediatamente interventi per il completamento degli EST per i lotti n. 9, 11, 20, 23 e 26 al fine di migliorare le strutture scolastiche alle esigenze didattiche, e per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche anche per gli anni futuri.

Rilevato che per i lotti n. 9, 11, 20, 23 e 26 degli EST,gli interventi complementari, rispondendo alle esigenze formulate dalle Amministrazioni comunali e dai responsabili delle strutture scolastiche, sono ritenuti opportuni per provvedere al miglioramento/ampliamento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche per gli anni successivi.

Dato atto che i lavori complementari per i lotti sopra richiamatirisultano complessi, di maggiore rilevanza e di importo economico consistente, ancorchè strettamente connessi a quelli già realizzati ma che supera il 50% dell’importo contrattuale.

Considerato che per gli interventi complementari sono da eseguire lavorazioni aggiuntive, strettamente necessarie al perfezionamento dei lavori di cui al contratto iniziale, e che le stesse possono ascriversi alla fattispecie che legittima l’affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

Atteso:

- che gli interventi di completamento non saranno separati dal punto di vista impiantistico ed architettonico-funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratto originario di ciascun EST già realizzato;

- che le strutture scolastiche in ampliamento all’esistente saranno conformi alla stessa tipologia architettonica e strutturale adottata per la parte già realizzata relativa a ciascun intervento.

Visto l’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che risulta tra quelli per i quali la DCM del 4/7/2012 ha previsto la possibile deroga e che il medesimo articolo risulta ricompreso tra quelli di cui il Commissario Delegato si è avvalso per la realizzazione dei lavori complementari al contratto principale per altri lotti degli EST.

Evidenziato che nel definire gli aspetti progettuali e realizzativi per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei è necessario verificare la sussistenza dei seguenti presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare che i lavori complementari:

- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;

- sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, sopravvenute dopo l’esecuzione dell’opera e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;

- sono strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all’attività didattica e complementare;

- saranno realizzati entro il 31 agosto 2013, in tempo utile per l’apertura del prossimo anno scolastico 2013 - 2014.

Evidenziato, altresì, che in ogni caso l’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) è subordinato al miglioramento del ribasso rispetto a quanto offerto da ciascun operatore economico aggiudicatario in fase di gara.

Ritenuto che l’urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei entro il mese di agosto 2013, con l’esecuzione di tutti gli interventi in precedenza richiamati, sia tale da rendere opportuna l’applicazione della deroga alle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per quanto attiene alla percentuale di lavori che costituisce il limite entro cui è possibile fare ricorso a tale fattispecie.

Dato atto che con l’ordinanza n. 17 del 18/2/2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con la quale sono state implementate le risorse per la “Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013 - 2014” prevedendo anche la realizzazione degli ulteriori interventi previsti per i completamenti ed un maggior importo di Euro 6.000.000,00, rispetto a quanto già stanziato con l’ordinanza n. 78/2012, per un costo stimato complessivo di Euro 67.000.000,00.

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci.

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento degli edifici scolastici temporanei per renderli ancora maggiormente funzionali alle esigenze della didattica per il prossimo anno scolastico 2013 - 2014, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di prevedere il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei relativi ai seguenti lotti:

- Lotto n. 9 degli EST relativo della scuola Secondaria I grado "Giovanni XXIII” in Comune di Galliera (BO);

- Lotto n. 11 degli EST relativo alla scuola Primaria di Cavezzo Centro e Primaria di Disvetro in Comune di Cavezzo (MO);

- Lotto n. 20 degli EST relativo alla scuola Primaria “Anna Frank” e alla scuola Secondaria I grado “Gasparini” in Comune di Novi di Modena (MO);

- Lotto n. 23 degli EST relativo alla scuola Primaria “Muratori” in Comune di San Felice sul Panaro (MO);

- Lotto n. 2 6 degli EST relativo alla Primaria “Battisti” Sozzigalli in Comune di Soliera (MO);

2) di prendere atto che per i lavori di completamento di ciascun lotto degli EST di cui al punto 1) è previsto un costo superiore al 50% dell’importo contrattuale di aggiudicazione dei lavori;

3) di applicare la deroga alla disposizione di cui all’art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non debba superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, come espressamente previsto dalla DCM del 04.07.2012, al fine di poter realizzare i completamenti degli edifici scolastici temporanei in tempo utile per l’inizio del prossimo anno scolastico con la realizzazione dei lavori nella prossima stagione estiva;

4) di tenere conto che i lavori per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei dovranno:

- riguardare interventi non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;

- essere necessari a seguito di circostanze impreviste sopravvenute dopo l’esecuzione dell’opera e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;

- essere strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all’attività didattica e complementare;

- essere realizzati entro il 31 agosto 2013, in tempo utile per l’apertura del prossimo anno scolastico 2013-2014;

5) di precisare che l’affidamento diretto di ciascun intervento di completamento è subordinato alla presentazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario di un maggior ribasso rispetto a quanto offerto in fase di gara per l’aggiudicazione degli EST;

6) di rinviare a successivi decreti del Commissario Delegato l’approvazione delle offerte e l’affidamento dei lavori complementari di ciascun intervento ai rispettivi operatori economici esecutori relativi ai lotti di cui al punto 1) della presente ordinanza;

7) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di completamento degli EST di cui al punto 1), stimata in circa Euro 6.000.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. 6/6/2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1/8/2012, secondo quanto disposto al punto 1) lett. “d” dell’ordinanza n. 17/2013;

8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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