n.96 del 30.04.2015 (Parte Prima)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione delle entrate

Art. 2 - Stato di previsione delle spese

Art. 3 - Bilancio pluriennale

Art. 4 - Disposizioni in materia di entrate

Art. 5 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

Art. 6 - Quadro generale riassuntivo del bilancio

Art. 7 - Spese di carattere obbligatorio

Art. 8 - Spese impreviste

Art. 9 - Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001

Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001

Art. 12 - Variazioni di bilancio per il pagamento dei residui passivi perenti

Art. 13 - Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

Art. 14 - Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 16 - Mutui e prestiti

Art. 17 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

Art. 18 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

Art. 19 - Allegato di cui all’articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella n. 1), è approvato in euro 17.313.507.682,17 in termini di competenza ed in euro 17.411.195.980,48 in termini di cassa.

Art. 2

Stato di previsione delle spese

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in euro 17.313.507.682,17 in termini di competenza ed in euro 16.929.571.762,10 in termini di cassa.

Art. 3

Bilancio pluriennale

1. A norma dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2015-2017 nel testo allegato alla presente legge che, in base a quanto disposto dall’articolo 11, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), svolge funzione autorizzatoria.

Art. 4

Disposizioni in materia di entrate

1. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per il triennio 2015 - 2017.

2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2015.

Art. 5

Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017.

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2015 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2015, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 6

Quadro generale riassuntivo del bilancio

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015, annesso alla presente legge.

Art. 7

Spese di carattere obbligatorio

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 8

Spese impreviste

1. È approvato l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (elenco n. 2 annesso alla presente legge).

Art. 9

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2015 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 10

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 possono altresì disporre l’istituzione di nuovi capitoli al fine dell’adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.

Art. 11

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse destinate all’attuazione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

2. Al fine dell’adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le variazioni compensative di cui all’articolo 31, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, possono disporre l’istituzione di nuovi capitoli.

Art. 12

Variazioni di bilancio per il pagamento dei residui passivi perenti

1. Al fine di consentire il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui per perenzione amministrativa, a norma dell’articolo 60, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001, sono iscritti, in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione di spesa nel bilancio annuale, collocati fra le spese obbligatorie, il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di parte corrente e il fondo di accantonamento per la reiscrizione di residui passivi perenti di conto capitale.

2. Previa verifica della sussistenza del diritto del creditore al pagamento, dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa, la Giunta regionale, con propria deliberazione, preleva dai fondi di cui al comma 1 le somme necessarie per effettuare il pagamento degli importi reclamati dai creditori e le iscrive nelle unità previsionali di base e nei capitoli di imputazione originaria della spesa. La Giunta regionale può delegare gli atti di prelevamento al dirigente della struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile interno, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze, con riferimento ai provvedimenti disposti dai dirigenti responsabili per materia.

Art. 13

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all’integrazione o all’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l’istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

Art. 14

Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

1. L'autorizzazione di spesa per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa di cui agli specifici allegati. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

Art. 15

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 16

Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015 entro i limiti di cui all’articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 572.219.599,80.

2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2015, per l’importo di euro 1.594.271.237,04, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari già autorizzati dall’articolo 17 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016) come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2014.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

7. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - interessi passivi per l’ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - quota capitale per l’ammortamento dei mutui.

8. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7 o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 17

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2015 dell'avanzo vincolato presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2014 per l'ammontare di euro 1.001.107.088,20.

Art. 18

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 19

Allegato di cui all’articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall’articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 aprile 2015 STEFANO BONACCINI

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