n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schema di convenzione quadro triennale tra l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per il supporto in attività di protezione civile di competenza regionale di pianificazione e gestione delle emergenze relative al rischio sismico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”, che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Visti in particolare i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 1/2018:

- 11, comma 1, che definisce le funzioni delle Regioni nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

- 13, comma 1, lett. c), che elenca le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed individua, tra esse “gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche”;

- 13, comma 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- 16, comma 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio sismico;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, e, in particolare, gli articoli:

- 1, comma 2, che stabilisce che “all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [..]”;

- 3, comma 1, lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette “all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile e alla preparazione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse 
umane e strumentali necessarie”;

- 11, comma 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l’attività di coordinamento tecnico è demandato all’Agenzia regionale di protezione civile, nel seguito Agenzia regionale;

- 14, comma 2, che evidenzia che l’Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione 
civile;

- 15, comma 1, che stabilisce che l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza;

- 20, comma 2, ai sensi del quale l’Agenzia regionale provvede tra l’altro alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi in armonia con gli indirizzi nazionali;

- 23, comma 6, ai sensi del quale presso l’Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale per la Protezione Civile (COR);

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste:

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per la riduzione del rischio sismico e s.m.i.;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2014 riguardante il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM;

- Vista la propria deliberazione n. 1669 del 14 ottobre 2019, recante “Approvazione del documento “Allegato 2 – organizzazione di protezione civile ed elementi conoscitivi del territorio” della Regione Emilia-Romagna – Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (DPCM 14 gennaio 2014)”;

Considerato:

– che, al fine di salvaguardare, riguardo al rischio sismico, la sicurezza dei propri cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario attivare specifici interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare un efficace concorso alla gestione delle situazioni d’emergenza coinvolgendo le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti, sia sul territorio regionale, sia in ambito nazionale;

– che è necessario garantire la collaborazione tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati riguardanti gli eventi sismici, e per collaborare nell’attività di gestione delle emergenze successiva all’accadimento di un evento sismico sul territorio regionale;

Visto che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nell’ambito delle proprie competenze assegnategli dal decreto legislativo n. 381/99:

- promuove ed effettua attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti, dei metodi di valutazione del rischio sismico, della pericolosità sismica del territorio in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- progetta e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici e geochimici, anche per mezzo di osservatori geofisici e sismici;

- svolge funzioni di sorveglianza sismica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali;

- garantisce la vigilanza sismica mediante la “Rete Sismica Nazionale Centralizzata” (RSNC), che consta di diverse stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale, i cui segnali sono registrati, elaborati e archiviati da una Sala Operativa in presidio permanente che, mediante procedure informatiche, li trasferisce in tempo reale alle strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Visto l’Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il decennio 2012-2021, siglato tra le parti il 2 febbraio 2012, finalizzato allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire la salvaguardia della vita umana e dei beni, nel quale peraltro si evidenzia e riconosce che l’Istituto ha maturato nel tempo le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività, mediante specifiche e consolidate organizzazioni di mezzi e personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti di sorveglianza sulla sismicità del territorio;

Visto l’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamata la propria deliberazione n. 652/2007, Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Richiamate:

– la convenzione quadro quinquennale 2008-2013 tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alla propria deliberazione n. 1471 del 22/9/2008 e la successiva proroga con propria deliberazione n. 1740 del 25/11/2013;

– la convenzione tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alla propria deliberazione n. 1821 dell’11/11/2014, 
formalmente scaduta 31 marzo 2015;

– la convenzione tra l’Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alle proprie deliberazioni n. 314 del 31/3/2015 e n. 1790 del 12/11/2015, formalmente scaduta il 15 aprile 2020;

Preso atto che l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), anche alla luce dell’esperienza maturata nelle precedenti collaborazioni, hanno elaborato una revisione degli ambiti di attività di comune interesse con riferimento ai quali sviluppare i Programmi Operativi Annuali nel triennio 2020-2022, attraverso una programmazione annuale 
(POA);

Ritenuto:

- opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze di cui dispone l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a supporto delle attività di monitoraggio della sismicità e della capacità d’intervento del sistema regionale di Protezione Civile;

- di autorizzare l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a procedere alla stipulazione di una convenzione-quadro triennale con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell’ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell’Allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

- necessario definire gli ambiti di attività a valenza 
triennale oggetto della convenzione per la definizione dei Programmi Operativi Annuali (POA), così come indicati nell’allegato “B” alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrante;

- di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla nomina di un Comitato Tecnico a carattere temporaneo, per la cui attività non sono riconosciuti compensi, composto da rappresentanti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, del Servizio Geologico, Sismico, e dei Suoli e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare il coordinamento delle attività previste nei POA annuali e la verifica dei risultati 
conseguiti;

Dato atto che:

– il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione, in forma digitale, della convenzione-quadro a seguito dell’approvazione dello schema in Allegato “A” alla presente deliberazione;

– l'Agenzia provvederà inoltre, all’approvazione dei programmi operativi annuali (POA) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Agenzia;

– di puntualizzare che il comune interesse delle parti allo svolgimento delle attività dedotte in convenzione ne esclude il carattere sinallagmatico, inquadrandosi la stessa nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dal citato art. 15 della L. 
n. 241/1990 e ss.mm.ii. e pertanto gli oneri finanziari posti a carico dell’Agenzia regionale per l’attuazione della convenzione non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni ma rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione 
n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

b) di approvare lo schema di convenzione-quadro e il prospetto a valenza triennale degli ambiti di attività per la definizione dei POA annuali con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per le attività di Protezione Civile finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni d’emergenza relativamente al rischio sismico, di cui agli allegati “A”, e “B” che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

c) di dare atto che la convenzione-quadro di cui all’allegato “A” ha durata nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022;

d) di dare atto che, ogni anno l'Agenzia provvederà, previa verifica dell'attività prevista ed effettivamente svolta nell'annualità precedente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio, all'approvazione del POA nel quale saranno indicate le attività da svolgere;

e) di autorizzare l’istituzione di un Comitato Tecnico a carattere temporaneo, per la cui attività non sono riconosciuti compensi, composto da rappresentanti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); il Comitato Tecnico è il soggetto incaricato di curare il coordinamento delle attività previste nei POA annuali e la verifica dei risultati conseguiti, e alla cui costituzione provvederà il Direttore dell’Agenzia con propria determinazione;

f) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione-quadro di cui all’allegato “A” provvederà il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

g) di dare atto che il Direttore o il competente dirigente dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile possono provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione delle attività di cui ai singoli programmi operativi annuali (POA), proposte dal comitato tecnico di cui all’art. 3 dello schema di convenzione-quadro;

h) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

application/pdf ALL. A DL 620 - 215.0 KB
application/pdf ALL. B DL 620 - 199.4 KB

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