n.89 del 22.04.2015 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 4-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - Rep. atti n. 19/CSR del 19 febbraio 2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

la legge 3 agosto 2007, n.120, "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria" come modificata dall’art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n.158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189;

la legge regionale 23 dicembre 2004, n.29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" e, in particolare, l’art 8, comma 5, che prevede: “la Regione stabilisce le disposizioni sull’esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l’instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina inoltre [...] l’utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto esclusivo nello svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale”;

l'Accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 4-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015-;

la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013 recante "Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 'Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria', come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012".

Richiamati, in particolare:

l’art.1, commi 4, 4 bis e 7 della citata legge 3 agosto 2007, n.120, che prevedono, tra l’altro, che:

- le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- le medesime Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle previsioni di cui alla legge medesima anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende ed IRCCS;

Considerato

che, in conformità con il pieno riconoscimento costituzionale della competenza regionale in materia, in applicazione dei principi previsti dalla citata legge 120/2007, come modificata dal D.L. n.158/2012, e sulla base della ricognizione straordinaria degli spazi e dei volumi per l’attività libero professionale intramoenia effettuata presso le Aziende sanitarie, con la citata deliberazione n.1131/2013 si è ritenuto di dare compiuta attuazione alla normativa nazionale emanando proprie Linee Guida che disciplinano in modo stabile e definitivo le forme e le modalità di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria nelle strutture del SSR, superando la necessità della sperimentazione prevista dal richiamato art.1, comma 4, della L. n.120/2007 e consentendo alle Aziende e all’IRCCS di esercitare, nell’ambito delle nuove regole, la propria autonomia e responsabilità sulle modalità organizzative dell’esercizio della libera professione intramoenia;

che il citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - ha inteso disciplinare i criteri di verifica del programma sperimentale di cui all'art. 1, comma 4 della L.120/2007, come strumento a disposizione delle Regioni per dare piena attuazione ai principi sanciti in materia;

Rilevata l’opportunità di recepire quanto disposto nell’Accordo - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - stabilendo che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS utilizzino i criteri previsti nell'allegato 1 dell'Accordo medesimo provvedendo a verificare, entro il 30/6/2015, che l'attività libero professionale intramoenia dei professionisti autorizzati all'utilizzo dello studio privato collegato in rete sia effettivamente svolta secondo le regole previste nella legge n.120/2007 e sue modifiche e integrazioni revocando, di conseguenza, la relativa autorizzazione all'esito dell'eventuale verifica negativa;

Dato atto che i criteri previsti nell'Accordo medesimo e le verifiche conseguenti si pongono in linea con le Linee Guida Regionali adottate con la citata deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013;

Ritenuto di fare salve le ulteriori regole regionali in materia previste con la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013, con riserva di procedere ad ulteriori verifiche in relazione all'attuazione delle stesse, con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie e IRCCS direttamente interessati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.193/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1.di recepire l'Accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 4-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.di stabilire che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS, utilizzando i criteri stabiliti nell'allegato 1 dell'Accordo - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 -, provvedano entro il 30/6/2015 a verificare che l'attività libero professionale intramoenia dei professionisti autorizzati all'utilizzo dello studio privato collegato in rete sia effettivamente svolta secondo le regole previste nella legge n.120/2007 e sue modifiche e integrazioni;

3.di prevedere che in caso di verifica negativa, l'Azienda o l'IRCCS, dopo aver assegnato al professionista un termine perentorio entro cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa citata, provvedano a revocare nei confronti del professionista inadempiente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato;

4.di stabilire che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS provvedano alla trasmissione degli esiti delle verifiche svolte alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

5.di fare salve le ulteriori regole regionali in materia previste con la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013, riservandosi di procedere ad ulteriori verifiche in relazione alla loro attuazione, dando mandato a tal proposito alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

6.di trasmettere il presente provvedimento all’Osservatorio Nazionale per l’attività libero-professionale, all’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), alle Aziende sanitarie e all’IRCCS del SSR, alle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;

7.di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul portale regionale SALUTER.

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