n.287 del 24.09.2014 periodico (Parte Seconda)

Decreto legislativo n. 61/2010, art. 10 - Campagna vendemmiale 2014/2015 - Disciplinari di produzione vini DOP e IGP - Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, la sezione 2, Capo I, del Titolo I del predetto Regolamento n. 1308/2013, rubricata “Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo” e nello specifico l’art. 94, paragrafo 2, relativo al contenuto minimo dei disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche;

Visto altresì il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/4/2010;

Preso atto che l’art. 10, comma 1, del suddetto Decreto Legislativo n. 61/2010 dispone:

- che nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP devono essere stabiliti, tra l’altro, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia;

- che le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare di produzione;

Considerato:

- che la primavera e l'estate 2014 sono state caratterizzate da elevata piovosità e diverse aree viticole della Regione sono state colpite da perturbazioni violente con eventi grandinigeni;

- che il perdurare delle condizioni atmosferiche avverse ha determinato una grave situazione fitosanitaria dei vigneti che ha comportato la necessità, per numerose aziende produttrici di uva, di effettuare una raccolta anticipata al fine di non compromettere l’esito della vendemmia;

- che la raccolta anticipata delle uve può determinare una minore presenza di zuccheri nelle uve stesse, tale da non poter assicurare il raggiungimento della gradazione minima naturale stabilita nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP regionali;

Considerato che l’impossibilità di destinare alla produzione di vini DOP e IGP le partite di uve che non raggiungono la gradazione minima naturale prevista dai rispettivi disciplinari di produzione avrebbe conseguenze negative sull’intera economia vitivinicola della Regione;

Atteso che i Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP regionali, con note acquisite e conservate agli atti del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, hanno manifestato l'esigenza di poter ridurre, limitatamente alla campagna 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di mezzo grado rispetto a quanto stabilito dai disciplinari di produzione;

Ritenuto pertanto di consentire - per la campagna vitivinicola 2014/2015 - di ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve stabilito dai disciplinari di produzione dei vini DOP ed IGP, così come richiesto dai Consorzi di tutela per le denominazioni dagli stessi rappresentate;

Rilevata la necessità ed urgenza di provvedere in merito stante l’attuale fase di raccolta delle uve e conferimento del prodotto alle cantine, ai fini del successivo processo di vinificazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di consentire, per la campagna vitivinicola 2014/2015, la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve stabilito nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP di seguito elencati:

- vini a Indicazione Geografica Protetta Terre di Velleia e Valtidone;

- vini a Denominazione di Origine Protetta: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli di Parma, Colli Piacentini, Pignoletto, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio, Colli di Scandiano e Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o Di Modena, Reggiano, Reno, Romagna, Romagna Albana DOCG, Colli di Romagna Centrale, Colli di Faenza, Colli d’Imola;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la più ampia diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.

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