n. 284 del 19.12.2012 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo "Il Parco", ubicata a Meldola (FC) e gestita dalla Società Cooperativa Sociale L'Oasi Onlus, con sede legale in Cesena
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima la L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta Regionale;
Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 4738 del 29 aprile 2008 con la quale è stato concesso l’accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Il Parco” ubicata a Forlì, Via Dragoni 33, gestita da “L’Oasi Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Cesena, per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 16 novembre 2011, e protocollata con n. PG/2011/0279677 del 17 novembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “L’Oasi Società Cooperativa Sociale” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Il Parco”, concesso con la citata determinazione 4738/08;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 agosto 2012, e protocollata con n. PG/2012/190622 del 2 agosto 2012,conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “L’Oasi Società Cooperativa Sociale” comunica che la struttura “Il Parco” è stata trasferita a Meldola (FC), Str. Meldola San Colombano n. 1 e che tale trasferimento non ha comportato modifiche per quanto concerne numero di posti letto, attività svolte, organigramma, modello operativo e organizzativo;
Preso atto che la struttura “Il Parco” ubicata a Meldola (FC) risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;
Preso atto che, in seguito al trasferimento della struttura “Il Parco”, il Comune di Forlì ha revocato l’autorizzazione al funzionamento della struttura ubicata a Forlì, Via Dragoni 33;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/0003391 del 16 marzo 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Dato atto del parere allegato
determina:
1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo “Il Parco” ubicata a Meldola, Str. Meldola San Colombano n. 1, gestita da “L’Oasi Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Cesena, Via Cesare Balbo 25, per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 24 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell’art.10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art.10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 29 aprile 2012, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività;
7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.