n.70 del 15.03.2023 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Mingardi Lino e Fratta Renata. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Villanova sull’Arda (PC), località Zambonina, ad uso irriguo - Proc. PC21A0072 – SINADOC 34105/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire ai sigg. Mingardi Lino (C.F. MNGLNI33L09L980F) e Fratta Renata (C.F. FRTRNT51P50C288B), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 21A0072, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 35;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 26.184; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)