n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Integrazioni alla deliberazione n. 313 del 5 marzo 2018, recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 1.31 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - Annualità 2018"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020” (PO FEAMP), nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, che identifica, tra l'altro, le Regioni quali Organismi intermedi delegati all'attuazione di parte del Programma stesso;

- l’Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni e Province autonome protocollo n. 15286 del 20 settembre 2016 che sancisce l’adozione dell’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020;

Viste inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 833 del 6 giugno 2016 recante "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg.(UE) n. 508/2014. Presa d'atto del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate";

- n. 1799 del 31 ottobre 2016 recante "FEAMP 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo intermedio", poi sottoscritta digitalmente in data 18 novembre 2016;

Preso atto delle “Disposizioni attuative di Misura parte B (Specifiche)” relative alla Misura 1.31 “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori” Art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014, approvate, da ultimo, dal Tavolo istituzionale nel corso della seduta del 27 febbraio 2018;

Richiamata la propria deliberazione n. 313 del 5 marzo 2018 che approva, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, l’Avviso pubblico, annualità 2018, di attuazione, nell’ambito del FEAMP 2014-2020, della Misura 1.31 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori";

Richiamato, in particolare, il paragrafo 5. “Soggetti ammissibili a finanziamento” del citato Allegato 1, che prevede, tra l’altro, quanto segue:

“I soggetti ammissibili al finanziamento sono i “giovani pescatori”, ossia i pescatori persone fisiche che cercano di acquisire per la prima volta un peschereccio e che soddisfino le condizioni di seguito riportate.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente dovrà:

- a) essere pescatore persona fisica, così definito:

- non ha mai esercitato attività d’impresa. Dopo l’approvazione della graduatoria, ai fini della concessione del contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere alla costituzione di un’impresa in forma individuale o di società di persone, mediante iscrizione al Registro delle Imprese;

oppure

- si è già costituito in forma di impresa individuale o di società di persone, da non più di tre mesi, ma “senza immediato inizio attività economica”. A tal fine, la visura ordinaria dell’impresa, così come risultante dalla Camera di Commercio, dovrà riportare la dicitura “Stato attività: impresa inattiva”. Dopo l’approvazione della graduatoria, ai fini della concessione del contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere, tramite comunicazione al Registro delle Imprese dell’effettiva data di inizio dell’attività, a rendere l’impresa “attiva”;

Evidenziato che il Reg. (UE) n. 508/14:

- al considerando 34, sostiene che “la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca a opera di giovani pescatori … è essenziale per la competitività del settore …. ed è quindi opportuno un sostegno ai giovani pescatori che iniziano l’attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale. … Il sostegno all’avviamento delle imprese dovrebbe contribuire unicamente all’acquisizione del primo peschereccio”;

- all’art. 31, prevede un sostegno ai giovani pescatori per l'avviamento di imprese, unicamente riguardo alla prima acquisizione di un peschereccio usato, definendo “giovane pescatore” una persona fisica con un’età inferiore ai 40 anni e adeguata formazione;

Preso atto che le citate disposizioni attuative di Misura comprendono, nella categoria di spese ammissibili, i costi connessi all’avviamento di nuove imprese;

Ritenuto, pertanto, che la finalità della Misura sia strettamente connessa all’avviamento, da parte di giovani pescatori, di nuove imprese nel settore della pesca, pur prevedendo, tra i soggetti ammissibili, le sole persone fisiche;

Rilevato, inoltre – in relazione allo “Stato di attività” – che è ammessa l’iscrizione di un’impresa nel Registro Imprese senza immediato inizio dell’attività economica (impresa inattiva), al fine di consentire alla medesima impresa il compimento di atti preliminari e propedeutici all’inizio dell’attività imprenditoriale, pur non avendola iniziata;

Considerato che sono pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca alcune richieste di chiarimento relativamente alle caratteristiche dei soci diversi dalla persona fisica richiedente, nel caso in cui il beneficiario sia una società di persone;

Ritenuto necessario specificare, con il presente atto, in relazione alla tipologia dei “Soggetti ammissibili al finanziamento” di cui al predetto paragrafo 5. lett. a), che al momento della presentazione della domanda di contributo:

  1. il richiedente deve essere persona fisica e, se costituito, da non più di tre mesi, in forma diimpresa individuale, quest’ultima deve risultare inattiva;
  2. il richiedente deve essere persona fisica e, se costituito, da non più di tre mesi, in forma di società di persone, quest’ultima deve risultare inattiva; inoltre, in relazione alla compagine sociale:

3.1) se tutti i soci sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico di che trattasi

- è ammessa la sola costituzione di società semplice (s.s) o di società in nome collettivo (snc);

- la domanda deve essere sottoscritta, in qualità di persone fisiche, da tutti i soci che dovranno, altresì, risultare amministratori della società;

- il peschereccio potrà risultare di proprietà della società medesima;

3.2) se anche un solo socio non possiede tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico:

- è ammessa la costituzione di società semplice (s.s.), di società in nome collettivo (snc) e di società in accomandita semplice (s.a.s.);

- la domanda deve essere sottoscritta, in qualità di persona fisica, dal solo “giovane pescatore” che dovrà, altresì, risultare amministratore della società (in caso di società semplice e di società in nome collettivo) ovvero ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (in caso di società in accomandita semplice);

- gli altri soci diversi dal richiedente potranno rivestire, all’interno della società, il solo ruolo di “socio prestatore d’opera”;

- il peschereccio deve risultare di proprietà esclusiva del richiedente, conferito in godimento nel patrimonio societario;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 inerente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di specificare, in relazione alla tipologia dei “Soggetti ammissibili al finanziamento” di cui al paragrafo 5. lett. a), dell’Avviso pubblico emanato con deliberazione n. 313/2018, che al momento della presentazione della domanda di contributo:

a) il richiedente deve essere persona fisica e, se costituito, da non più di tre mesi, in forma di impresa individuale, quest’ultima deve risultare inattiva;

b) il richiedente deve essere persona fisica e, se costituito, da non più di tre mesi, in forma di società di persone, quest’ultima deve risultare inattiva; inoltre, in relazione alla compagine sociale:

c.1) se tutti i soci sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico di che trattasi

- è ammessa la sola costituzione di società semplice (s.s) o di società in nome collettivo (snc);

- la domanda deve essere sottoscritta, in qualità di persone fisiche, da tutti i soci che dovranno, altresì, risultare amministratori della società;

- il peschereccio potrà risultare di proprietà della società medesima;

c.2) se anche un solo socio non possiede tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico:

- è ammessa la costituzione di società semplice (s.s.), di società in nome collettivo (snc) e di società in accomandita semplice (s.a.s.);

- la domanda deve essere sottoscritta, in qualità di persona fisica, dal solo “giovane pescatore” che dovrà, altresì, risultare amministratore della società (in caso di società semplice e di società in nome collettivo) ovvero ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (in caso di società in accomandita semplice);

- gli altri soci diversi dal richiedente potranno rivestire, all’interno della società, il solo ruolo di “socio prestatore d’opera”;

- il peschereccio deve risultare di proprietà esclusiva del richiedente, conferito in godimento nel patrimonio societario;

3) di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalla propria deliberazione n. 313/2018;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione, anche mediante la pubblicazione sul Portale della Regione Emilia-Romagna E-R Agricoltura e Pesca.

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