n.314 del 02.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Aggiornamento delle modalità per la denuncia annuale della produzione florovivaistica

 IL RESPONSABILE

Visti:

  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
  • il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che:

  • l’art. 2 della L.R. n. 3/2004 disciplina le attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali, che devono essere subordinate al possesso di apposita autorizzazione regionale rilasciata dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
  • l’art. 5, comma 2, della L.R. n. 3/2004, relativo agli obblighi del titolare di autorizzazione, dispone che “Al fine dell’acquisizione di dati statistici i produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita, hanno l’obbligo di denunciare annualmente la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.”;
  • l'art. 21, comma 1, lett. n-bis) del D. Lgs. n. 214/2005 dispone l'obbligo, per i soggetti autorizzati, di "comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.";

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto un programma informatico con accesso on-line per la denuncia delle produzioni vivaistiche da parte dei produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita;

Vista la determinazione n. 107 del 11/01/2011, che stabilisce:

  • la procedura per la denuncia annuale della produzione florovivaistica da parte di coloro che sono assoggettati per legge a tale obbligo;
  • la data del 31 marzo di ogni anno quale termine entro il quale deve essere effettuata tale denuncia;

Ritenuto opportuno allineare la data entro cui deve essere prodotta la denuncia di produzione vivaistica alla data in cui devono essere prodotte le denuncia di ubicazione vivai e di ubicazione campo di piante madri;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la determinazione dirigenziale n. 3391 del 23/3/2015, recante “Conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional presso la Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di stabilire la data del 30 aprile di ogni anno quale termine entro il quale deve essere effettuata la denuncia annuale on-line delle produzioni florovivaistiche, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Responsabile del Servizio Fitosanitario;

3. di stabilire che restano confermate le restanti disposizioni contenute nella precedente determinazione n. 107 del 11/1/2011 in merito all'obbligo di denuncia annuale della propria produzione alla Regione Emilia-Romagna previsto dall’art. 5, comma 2, della L.R. n. 3/2004;

4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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