n.41 del 16.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Modifica ed integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 262/10 - Errata Corrige
In riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 27/12/2010, pubblicata a pag. 268 del Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 febbraio 2011, si precisa che, nell’ALLEGATO alla delibera, a pag. 270, al paragrafo
5. Esame delle domande e gestione dell’elenco regionale il periodo « Per gli anni successivi a quello di primo inserimento nell’elenco regionale» riporta - per mero errore materiale - date non corrispondenti a quelle indicate nell’atto.
Si ripubblica, pertanto, l’intero testo della deliberazione n. 2185 del 27/12/2010 e dell’Allegato alla delibera, così come approvato dalla Giunta regionale.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 262 dell’8 febbraio 2010, avente ad oggetto “Approvazione standard minimi di funzionamento e di qualità per il riconoscimento regionale dei centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna, quale azione a sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- le determinazioni della Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi:
- n. 2021 del 01/03/2010 “Approvazione della modulistica in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 262/2010”;
- n. 10874 del 07/10/2010 “Approvazione dell’elenco dei centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna, riconosciuti per l’anno scolastico 2010/2011, di cui alla deliberazione di G.R. n. 262/2010”;
Ravvisata la necessità di modificare ed integrare la sopra citata deliberazione n. 262/2010 per la parte riguardante l’allegato, parte integrante dello stesso atto, che con la presente deliberazione viene integralmente riformulato, a seguito dell’esperienza fatta nel primo anno di attivazione dell’azione di riconoscimento regionale dei centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna;
Richiamate le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006, n.1720 del 4 dicembre 2006, n.1173 del 27 luglio 2009 e n.1377 del 20 settembre 2010 rettificata con DGR n. 1950/2010;
Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ.mod.;
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate:
- di approvare le modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione n. 262/2010, per la parte riguardante l’Allegato, parte integrante dello stesso atto, che con la presente deliberazione viene integralmente riformulato;
- di pubblicare il presente atto nel BURER affinché sia oggetto della più ampia diffusione e conoscenza.
ALLEGATO
Standard minimi di funzionamento e di qualità per l’attribuzione del riconoscimento regionale ai centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna
Premessa
Il sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche rappresenta uno dei temi sui quali si incardina la politica regionale per l’istruzione, come espresso nella normativa regionale vigente e nel rispetto del Titolo V della Costituzione.
Nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni di governo del sistema formativo, la Regione intende pertanto sostenere l’autonomia scolastica anche attraverso la realizzazione di azioni volte a valorizzare soggetti e servizi che possono rappresentare punti di forza del sistema scolastico regionale.
In tale contesto, si inquadra l’attribuzione di riconoscimento regionale ai “centri risorse” per le scuole, costituiti negli anni da molti Enti locali, nonché da altri soggetti che agiscono per affiancare le istituzioni scolastiche nel percorso di miglioramento continuo del compito educativo loro proprio. Sostenere l’autonomia scolastica significa pertanto dare evidenza all’attività di tali “centri”, con specifico riferimento alle principali funzioni, quali documentazione, informazione, formazione, consulenza e ricerca.
Poiché i tanti “centri” oggi attivi si presentano alle istituzioni scolastiche con caratteri e compiti molto differenziati fra loro (anche in ragione dei rispettivi processi di costituzione, pure diversificati), l’intervento regionale individua standard minimi di funzionamento e di qualità così da offrire ai “centri” che, su richiesta, intendano ottenere il riconoscimento regionale, la possibilità di consolidare le proprie attività, e alle scuole un riferimento qualificato cui rivolgersi per corrispondere alle esigenze legate alla loro azione educativa e formativa.
2. Destinatari
Possono richiedere il riconoscimento regionale tutti i soggetti (centri, associazioni, reti di scuole, ecc., di seguito “centro/i”), che hanno sede in Emilia-Romagna, che offrono servizi alle istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna, che operano nell’ambito dei macro indicatori sotto evidenziati e che presentano gli standard minimi di funzionamento e di qualità richiesti.
3. Requisiti per il riconoscimento regionale
Il processo di riconoscimento regionale si basa sull’individuazione di alcune caratteristiche descrittive dei richiedenti (settore/i di intervento del centro, ambito territoriale di riferimento delle attività, principali tipologie di utenze), nonché di macro indicatori, che riguardano:
- funzioni ed attività (documentazione, informazione, formazione, ricerca, consulenza);
- struttura ed organizzazione (con riferimento alla struttura spaziale, alle risorse umane impiegate, agli strumenti e all’organizzazione amministrativa, economica e funzionale);
- collaborazioni in atto (con particolare riferimento alle relazioni con l’Ente o gli Enti cui il centro appartiene o fa riferimento, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale).
Per ognuno dei macro indicatori su elencati, sono di seguito indicati gli standard minimi di funzionamento e di qualità necessari per l’ottenimento del riconoscimento regionale. Tali standard sono da intendersi obbligatori, ad eccezione di quelli per i quali è espressamente indicata la facoltatività.
3.1) Funzioni ed attività del centro
I centri, che possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i loro servizi su richiesta delle scuole, oltre che degli Enti locali e di altre istituzioni/soggetti, si caratterizzano per le funzioni che svolgono, con specifico riferimento all’utenza ed alle attività di norma erogate.
I macro indicatori A), B) e C) riguardano le funzioni sostanziali dei centri, i cui standard minimi di funzionamento e di qualità, sotto elencati, sono quindi essenziali per ogni centro.
A) Documentazione:
- collaborazione con le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna;
- dotazione di diverse fonti documentarie (testi, riviste, audiovisivi, software, ecc.);
- raccolta, trattamento e diffusione di documentazione (ivi compresi materiali “grigi”, quali esperienze, progetti, ecc.);
- produzione diretta di documentazione (dossier, raccolte monografiche, pubblicazioni, collane, CD, ecc.);
- classificazione dei diversi documenti attraverso cataloghi cartacei o on-line;
- disponibilità di personale con competenze specifiche per il supporto all’utenza.
B) Formazione:
- collaborazione con le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna;
- programmazione annuale di attività formative, elaborazione di un piano formativo;
- corrispondente attività amministrativa proceduralizzata (per la rilevazione delle presenze, il rilascio di attestati, ecc.);
- disponibilità di personale con competenze adeguate per progettazione, organizzazione e gestione delle attività formative.
C) Informazione:
- collaborazione con le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna;
- cura delle pubblicazioni del centro;
- utilizzo di strumenti informativi (sito, periodici, bollettini…);
- personale dedicato;
- collegamento al portale regionale Didattica ER.
I seguenti macro indicatori D) ed E) riguardano funzioni che possono essere più o meno presenti, quindi facoltative, i cui standard sotto elencati, qualora dichiarati, contribuiscono ad una migliore conoscenza delle attività dei centri.
D) Consulenza
- attività di sportello su tematiche afferenti alle attività del centro;
- utilizzo di personale interno od esperti esterni;
- disponibilità di personale per l’organizzazione e la gestione degli sportelli.
E) Ricerca – Innovazione – Sperimentazione didattica e pedagogica
- collaborazioni con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, università, altri enti/soggetti preposti alla ricerca;
- attività che pongano in risalto il rapporto tra ricerca, documentazione, sperimentazione e innovazione.
3.2) Struttura ed organizzazione del centro
Si tratta in particolare di aspetti, essenziali per ogni centro, riferiti alla struttura del centro, alle risorse utilizzate, agli strumenti disponibili e all’organizzazione amministrativa, economica e funzionale.
A) Spazi:
- centro facilmente identificabile attraverso ambienti dedicati;
- disponibilità di uso di locali diversificati: uffici, sale riunioni, sale per il pubblico, ambienti connotati da servizi specifici (ad es. biblioteca, consulenza, laboratori, aule formative, ecc.);
- accesso libero degli utenti;
- assenza di barriere architettoniche.
B) Strumenti ed attrezzature:
- dotazione minima per attività corsuali (come pc, lavagna luminosa, postazione multimediale, ecc.);
- strumenti per consultazione delle risorse documentarie (banche-dati on-line, archivio cartaceo, biblioteca, ecc.);
- accesso (diretto o con supporto di personale del centro) alle risorse/ai servizi.
C) Organizzazione:
- riferimento dell’organizzazione del centro ad uno statuto, regolamento, carta dei servizi, ecc.;
- presenza di un bilancio annuale;
- disponibilità di personale con funzioni, compiti e ruoli ben identificati;
- apertura stabile al pubblico in orari stabiliti.
3.3) Collaborazioni interistituzionali
In questa sezione, si intende approfondire la parte più istituzionale dei Centri, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale, con particolare riferimento alle relazioni con l’Ente (o gli Enti) al quale il Centro appartiene o fa riferimento.
- Collaborazioni e/o convenzioni intrattenute abitualmente dal centro con enti, istituzioni, altri soggetti;
- partecipazione a una rete di centri, di norma su tematiche comuni (ad es. servizi educativi rivolti a bambini fino a 6 anni, azioni di educazione ambientale, ecc.).
4. Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento
I soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento regionale per l’anno scolastico 2011/2012 dovranno presentare apposita domanda, secondo il fac-simile disponibile dal 2 marzo 2011 sul sito www.scuolaer.it, ed inviarla in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 14 aprile 2011, al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Istruzione e Integrazione tra i Sistemi Formativi
Viale A. Moro n.38 - 40127 Bologna
Farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
5. Esame delle domande e gestione dell’elenco regionale
L’esame della documentazione attestante il possesso degli standard sopra richiamati verrà effettuata dal Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna, di norma entro il mese di giugno di ogni anno.
Potranno essere svolti, da parte del Servizio regionale competente, supplementi di istruttoria rispetto alla documentazione presentata.
Il Dirigente regionale competente provvederà ad approvare con apposito proprio atto l’elenco regionale dei centri in possesso dei requisiti previsti.
I centri che avranno ottenuto il riconoscimento regionale sono tenuti a dare comunicazione al competente Servizio regionale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di eventuali variazioni intervenute nella denominazione oppure nella sede o nei recapiti telefonici, entro e non oltre un mese dalla modifica avvenuta.
Inoltre i centri riconosciuti potranno chiedere in qualunque momento di essere cancellati dall’elenco, rivolgendo richiesta motivata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio Istruzione e Integrazione tra i Sistemi Formativi della Regione Emilia-Romagna.
La cancellazione dall’elenco potrà avvenire anche a seguito di verifiche effettuate d’ufficio dal Servizio citato, attestanti la perdita di uno o più requisiti richiesti al precedente punto 3. “Requisiti per ottenere il riconoscimento regionale”.
Per gli anni successivi a quello di primo inserimento nell’elenco regionale, i soggetti che intendano mantenere il riconoscimento dovranno inviare in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – a partire dal 2 marzo ed entro il 14 aprile di ogni anno – apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il cui fac-simile sarà reperibile sul sito www.scuolaer.it, a partire dal 2 marzo 2011, attestante il persistere dei requisiti stabiliti dal presente atto, al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi
Viale A. Moro n.38 – 40127 Bologna.
Farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Qualora tale dichiarazione non pervenga alla Regione nei modi e nei tempi indicati, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco regionale.
Per i nuovi soggetti che, in possesso dei requisiti sopra evidenziati, intendessero chiedere il riconoscimento regionale ed essere aggiunti all’elenco citato, occorre presentare – a partire dal 2 marzo ed entro il 14 aprile di ogni anno – apposita domanda, secondo il fac-simile disponibile sul sito www.scuolaer.it, ed inviarla in forma cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi
Viale A. Moro n.38 – 40127 Bologna.
Farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’elenco e i successivi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.scuolaer.it.
6. Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare: Maria Toma - Servizio Istruzione e Integrazione tra i Sistemi Formativi tel. 051/5273967 - mail: mtoma@regione.emilia-romagna.it
7. Informativa per il trattamento dei dati personali
7.1 Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dei soggetti interessati.
Il trattamento di tali dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita di alcun consenso.
7.2 Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal soggetto, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda
7.3 Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi agli organismi che presentano domanda ai fini dell’ottenimento del riconoscimento regionale e relativo inserimento nell’elenco regionale;
b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) realizzare attività di monitoraggio, ivi compresa l’elaborazione di analisi e reportistica;
e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione regionale.
Per garantire l’efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
7.4 Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
7.5 Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza del conferimento non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 7.3 (“Finalità del trattamento”).
7.6 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali degli interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Istruzione ed Integrazione fra i sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 7.3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7.7 Diritti dell’interessato
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7.8 Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore generale dell’area Cultura, Formazione e Lavoro.
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051/6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art. 7, comma 1 e comma 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.