n.1 del 04.01.2023 periodico (Parte Seconda)
Modifica della deliberazione n. 1232 del 18 luglio 2000 "Direttive alle province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58, comma 4 e comma 1"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 27 “Vigilanza venatoria”, il quale prevede:
- al comma 1, lettere a) e b), che la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- al comma 4 che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame e che le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che, al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;
- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
- la Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”;
Richiamate inoltre:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato delle predette Leggi Regionali n. 8/1994 e n. 11/2012;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;
Richiamato altresì l’art. 58 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 e precisamente:
- il comma 1, il quale dispone che le funzioni di vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015;
- il comma 2, il quale stabilisce che alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna;
- il comma 3, il quale prevede che per le funzioni di vigilanza venatoria le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’art. 27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989;
- il comma 4, il quale dispone che la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2;
Vista inoltre la Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni)” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato;
Richiamato in particolare l’art. 23 della sopracitata Legge Regionale n. 11/2012, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 2/2017, ed in particolare:
- il comma 1, il quale dispone che le funzioni di vigilanza ittica sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna;
- il comma 2, il quale prevede che alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;
c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica;
- il comma 3, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 18 luglio 2000, con cui sono state approvate le “Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla LR n. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58, comma 4 e comma 1”, ed in particolare:
- il punto 2) delle direttive medesime “Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di Guardia giurata venatoria volontaria”, il quale prevede che le funzioni di presidente vengano svolte da un dirigente della Provincia esperto in legislazione venatoria;
- il punto 6) “Commissione d'esame per il rilascio della qualifica di guardia giurata ittica volontaria”, il quale prevede che le funzioni di presidente vengano svolte da un dirigente della Provincia esperto in legislazione inerente l’esercizio della pesca nelle acque interne;
Accertato che la riforma del sistema di governo territoriale attuata con la citata legge regionale n. 13/2015, rende opportuno che siano le Province e la Città Metropolitana ad individuare il presidente delle commissioni d’esame anche se non in possesso della qualifica dirigenziale e seppur non esperto della legislazione di settore, in quanto tali materie possono essere presidiate dagli altri componenti della commissione d’esame;
Ritenuto necessario, pertanto, modificare la deliberazione n. 1232/2000 sostituendo come segue il punto 2) primo alinea e il punto 6) primo alinea:
- un dirigente o un funzionario della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, con funzione di presidente;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di modificare la deliberazione n. 1232 del 18 luglio 2000 “Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla LR 8/1994 e successive modificazioni, art. 58, comma 4 e comma 1” come di seguito riportato:
- al punto 2) il primo alinea viene sostituito dal seguente: un dirigente o un funzionario della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, con funzione di Presidente;
- al punto 6) il primo alinea viene sostituito dal seguente: un dirigente o un funzionario della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, con funzione di Presidente;
2) di dare atto che le disposizioni contenute nella deliberazione n. 1232/2000 conservano la loro efficacia fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in attuazione dell’art. 60 della L.R. n. 1/2016, e si applicano sia alle Province sia alla Città Metropolitana di Bologna;
3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.