n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)
Oggetto n. 2029 - Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a farsi parte attiva nei confronti del Governo, affinché valuti l'adozione di un intervento legislativo per includere la malattia conseguente a episodi di violenza di genere tra le ipotesi di esonero dall'obbligo di rispetto delle fasce orarie di reperibilità. A firma dei Consiglieri: Ancarani, Castellari, Massari, Muzzarelli, Sabattini, Paldino, Lori, Proni, Parma, Arduini, Costi, Bosi, Calvano, Albasi, Fornili, Gordini, Lembi
- la disciplina delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori dipendenti assenti per malattia si inserisce in un quadro normativo complesso e stratificato, fondato su disposizioni legislative e regolamentari nonché su atti di prassi dell’INPS, quali circolari interpretative e messaggi;
- da ultimo, il DM 206/2017 recante la “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori pubblici e privati” ha uniformato la disciplina previgente e individuato le ipotesi di esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità, confermando tre specifiche fattispecie:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortunio sul lavoro o di malattia professionale che trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- restano pertanto escluse dalle ipotesi di esonero le patologie di natura psichica, quali, a titolo esemplificativo, disturbi d’ansia, depressione o sindromi post-traumatiche, anche quando debitamente certificate;
- la Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che l’allontanamento dal domicilio non costituisce automaticamente comportamento illecito qualora risulti compatibile con lo stato di malattia e non pregiudichi, né ritardi la guarigione, valutazione che deve avvenire caso per caso, sulla base delle concrete circostanze e delle indicazioni sanitarie;
- è ormai ampiamente riconosciuto, anche in ambito medico e psicologico, che lo svolgimento di attività di socializzazione, svago o di ordinaria gestione della quotidianità possa incidere positivamente sul decorso di patologie caratterizzate da rilevanti componenti psicologiche.
- una circostanza in cui risulta particolarmente rilevante la possibilità di autodeterminazione e di gestione autonoma dei tempi e degli spazi della vita quotidiana è rappresentato dal percorso di recupero e di fuoriuscita da situazioni di violenza di genere che produce effetti profondi e duraturi sulla salute fisica e psichica delle vittime, che possono manifestarsi, anche nel medio-lungo periodo, in forme di disagio psicologico, stress post-traumatico, ansia, depressione e perdita del senso di controllo sulla propria vita;
- l’ordinamento italiano, attraverso l’art. 24 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80, ha introdotto il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere, riconoscendo la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, fruibile anche su base oraria o giornaliera, con diritto alla retribuzione nella misura del 100%;
- tale istituto, pur rappresentando un importante strumento di tutela, è subordinato a requisiti stringenti, in quanto riconosciuto esclusivamente alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, e non copre tutte le situazioni in cui la violenza subita determini conseguenze sulla salute tali da richiedere un periodo di malattia;
- nei casi in cui la lavoratrice, a seguito di violenza di genere, fruisca di un periodo di malattia per patologie di natura psicologica o psichiatrica, non è attualmente previsto alcun esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, nonostante la particolare delicatezza del percorso di cura e di riappropriazione dell’autonomia personale.
- l’obbligo di reperibilità, se applicato rigidamente in tali contesti, rischia di tradursi in un ulteriore fattore di stress e di compressione della libertà personale, in contrasto con le finalità di tutela della salute sancite dall’articolo 32 della Costituzione, nonché con i principi di protezione e di sostegno alle vittime di violenza di genere promossi dall’ordinamento nazionale e internazionale;
- in tali situazioni, l’obbligo di permanenza domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità può determinare ulteriori profili di vulnerabilità, esponendo la persona offesa a possibili rischi di localizzazione o di interferenza con percorsi di protezione attivati, nonché ostacolando la partecipazione a colloqui presso centri antiviolenza, a trattamenti psicoterapeutici, a consulenze legali o ad altri interventi funzionali al recupero dell’autonomia personale e alla fuoriuscita dalla condizione di violenza;
- una disciplina che non tenga conto della specificità di tali condizioni rischia di determinare un’applicazione non conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, imponendo un sacrificio della libertà personale e della tutela della salute che potrebbe risultare non adeguato rispetto alla finalità di controllo dell’assenza per malattia.
Tutto ciò premesso e considerato,
- a farsi parte attiva nei confronti del Governo affinché venga valutata l’adozione di un intervento legislativo volto a includere la malattia conseguente a episodi di violenza di genere tra le ipotesi di esonero dall’obbligo di rispetto delle fasce orarie di reperibilità, al fine di garantire alle lavoratrici coinvolte condizioni più adeguate di tutela della salute, di autodeterminazione e di pieno recupero psico-fisico.
Approvata a maggioranza dalla Commissione IV Politiche per la Salute e Politiche Sociali nella seduta del 10 febbraio 2026.