SUPPLEMENTO SPECIALE n. 60 - 03.03.2011

PROGETTO DI LEGGE

Art. TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all’articolo 2.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall’insediamento dei fenomeni criminosi.

TITOLO II

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 3

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio

Art. 4

Rapporti con il volontariato e l’associazionismo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

Art. 5

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell’art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative

Art. 6

Attività della polizia locale. Interventi formativi.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 3 della presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell’ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Art. 7

Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all’usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l’emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

TITOLO III

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 8

Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l’assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Art. 9

Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, e di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

2. La “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati” di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azione criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupporti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo. 

TITOLO IV

Disposizioni generali

Art. 10

Strumenti per l’attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all’articolo 3 e le attività derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all’articolo 8, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli enti locali e con gli osservatori locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

c) consulta le principali associazioni di cui all’articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche.

3. Nell’ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l’esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all’articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l’intervento regionale.

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e 8.

Art. 11

Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile”, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 12

Centro di documentazione

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, d’intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

TITOLO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13

Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico”

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all’associazione denominata “Avviso pubblico”.

2. L’associazione “Avviso pubblico” è un’organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioniper promuovere azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

3. La partecipazione della Regione all’associazione “Avviso pubblico” è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l’associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione aderisce all’Associazione “Avviso pubblico” con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto dell’Associazione stessa e nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad “Avviso pubblico” e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato

Art. 14

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;

c) i dati raccolti ed elaborati sui fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni, rilevati nel territorio regionale.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l’utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall’art. 10 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 15, nell’ambito delle seguenti unità previsionali di base:

a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti”, elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio 2011;

b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese d’investimento”, elenco n. 5 del bilancio regionale per l’esercizio 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 dalla l.r. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R.. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

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