n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)
Legge n. 238/2016 art. 10 - Approvazione delle disposizioni procedimentali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:
- la sezione A. che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
Richiamata nello specifico la sezione B. dell'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 che prevede:
- al paragrafo 6 che per i prodotti della zona viticola C II, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino, oltre 13% vol;
- al paragrafo 7, lettera b) che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6, gli Stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione di vini a Denominazione di Origine a un livello che essi determineranno;
Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate sono le medesime dell’abrogato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, inoltre il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'allegato II, sezione A, paragrafo 4, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita cuvèe nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. (zona viticola C);
Atteso che con Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” è stata rivista ed aggiornata la normativa nazionale del settore, con abrogazione, tra l’altro, della Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
Preso atto:
- che l’art. 10, comma 2, della suddetta Legge n. 238/2016 recante “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all’arricchimento” prevede in particolare che le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti (ex cuvèe), dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- che l’art. 90 della suddetta Legge n. 238/2016 prevede:
- al comma 1 che i Decreti Ministeriali attuativi della legge sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- al comma 3 che fino all’emanazione dei predetti decreti attuativi della legge stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell’Unione Europea per le materie disciplinate dalla legge stessa e dalla normativa dell’Unione Europea che non siano con queste in contrasto;
Richiamato il Decreto 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;
Preso atto altresì che l'art. 2 del sopracitato Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome provvedano:
- ad autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, nonché l'arricchimento della partita cuvèe ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del citato Regolamento (CE) n. 606/2009;
- a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento;
- a trasmettere copia dei provvedimenti di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;
Considerata la necessità di definire disposizioni procedurali per autorizzare la pratica dell’arricchimento di cui al sopra richiamato art. 10, comma 2, della suddetta Legge n. 238/2016, nella formulazione di cui all’allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
Atteso che le disposizioni procedurali di che trattasi sono state redatte in conformità ai disposti di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 9 ottobre 2012 n. 278, nelle more dell’adozione dei Decreti Ministeriali attuativi della Legge n. 238/2016 o dell’entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione Europea del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visti:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 concernente l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;
Viste infine le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le "Disposizioni procedurali per l’autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia e la deroga prevista al paragrafo 7, lettera b), punto B. dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013”di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.