n.178 del 07.12.2011 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che concerne Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, è il seguente:

«Art. 31.- Norme particolari per gli enti locali

(omissis)

42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

2) il testo dell’articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999, che concerne Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche,  è il seguente:

«Art. 3.- Garanzie

1. Il soggetto autorizzato ha presentato, anche per il tramite di associazioni di categoria, presso gli uffici competenti dell’amministrazione, apposita domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e autenticata ai sensi di legge, nella quale sono riportati:

a) il nome e il cognome del titolare o la denominazione della società;

b) il comune e la data di nascita del titolare;

c) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);

d) l’indirizzo in cui è sita l’impresa o la sede della società (comune, via e numero civico);

e) il codice fiscale del titolare o della società;

f) la data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza e la provincia competente dell’adozione del provvedimento;

g) l’impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento di cui all’art. 4;

h) l’istituto bancario presso il quale elegge domiciliazione bancaria ai fini del riversamento di cui all’art. 6 nonché il numero del proprio conto corrente ivi aperto.

2. Il soggetto autorizzato, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una fidejussione bancaria o assicurativa di L. 100.000.000 a favore dell’amministrazione con la quale ha stipulato la presente convenzione. A partire dall’esercizio successivo, la predetta cauzione sarà commisurata all’ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto autorizzato nell’anno precedente, arrotondate per difetto al milione.

3. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti. In tal caso l’importo della fidejussione è fissato per il primo anno in lire dieci miliardi di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore dell’amministrazione. A decorrere dal secondo anno, la cauzione è commisurata all’ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell’anno precedente dai soggetti autorizzati aderenti all’ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11.

4. Le condizioni di garanzia sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di fidejussione riportati in allegato.».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che concerne Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, è il seguente:

«Art. 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.».

2) il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che concerneMisure in materia tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è il seguente:

«Art. 5

I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile.

Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione primaria.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le aliquote dell’imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono così elevate:

articolo 2: dal 2 al 3 per cento;

articolo 3: dallo 0,50 all’1 per cento;

articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;

articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;

articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all’1 per cento;

articolo 9: dal 2 al 3 per cento.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L’aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti all’esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, è stabilita nella misura dello 0,25 per cento.

Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell’imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate del 50 per cento.

Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell’articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stata esercitata per l’ammontare dell’imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato.

A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono modificate come segue:

a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d’impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;

b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;

c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).

Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell’articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate all’aliquota prevista nella letteraa) del comma precedente.

Sono esenti dall’imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

È soppresso l’articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L’importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1950, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge 11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui osservanza l’autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l’ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Il termine di cui al quarto comma dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a sessanta giorni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall’articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore.

L’aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell’anno 1983 debbono corrispondere l’integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell’80 per cento prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52.

Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima, nonché dell’imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l’importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell’intera tassa può essere eseguito in modo ordinario. L’aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L’aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, letterab), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l’art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786.

Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall’estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l’obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’avvenuta immatricolazione all’estero del veicolo o dell’autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all’estero della residenza.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all’art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed all’art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50.

Gli autoveicoli e i motocicli d’interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.

Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell’art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è concesso l’esonero del pagamento della tassa per il periodo di permanenza all’estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L’esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all’Automobile Club d’Italia a cura dell’interessato, entro 30 giorni dal rilascio.

La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo. La cancellazione dell’annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. Per la mancata richiesta di cancellazione dell’annotazione della perdita del possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte l’importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o della disponibilità dell’autoveicolo o dell’autoscafo devono risultare da attestazioni dei competenti pubblici uffici.

Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d’imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest’ultimo tributo dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l’applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell’autoscafo nonché le relative variazioni.

Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell’Automobile Club d’Italia.

Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l’impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa.

Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere la interruzione dell’obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Amministrazione finanziaria o all’ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L’inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nell’elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza dell’acquirente nonché gli estremi dell’atto di trasferimento o dell’avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell’obbligo di presentare l’elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l’autoscafo per il quale è stata richiesta l’interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma.

Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all’Amministrazione finanziaria o all’ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra.

Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d’ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l’anno 1983.

Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d’ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L’opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all’ufficio che ha predisposto l’elenco.

Il duplicato del disco contrassegno attestante l’avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all’ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall’art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l’addizionale prevista dall’articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all’anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell’articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.

Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalità di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall’articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all’art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell’ufficio doganale.

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall’articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi.

Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente decreto nell’anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:

«Art. 5 - Pagamento rateale

(omissis)

2. Il pagamento rateizzato, con l’applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso mensile equivalente, può essere disposto fino al massimo di trenta rate mensili.».

2) il testo dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:

«Art. 5 - Pagamento rateale

(omissis)

3. Il mancato versamento del rateo mensile nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione.».

3) il testo dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:

«Art. 5 - Pagamento rateale

(omissis)

5. Se l’importo da rateizzare supera Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) peril testo dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che concerneMisure in materia tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, vedi nota 2) all’articolo 2.

2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che concerne Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il Capo II del titolo I, è il seguente:

«Titolo I - Riscossione delle imposte

(omissis)

Capo II - Riscossione Mediante Ruoli».

3) Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che concerne Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, il Titolo II è il seguente:

«Titolo II - Riscossione coattiva».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 dalla legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, che concerne Disposizioni in materia tributaria, è il seguente:

«Art. 2 - Variazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 119 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

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