n.251 del 18.07.2020 (Parte Seconda)
Disposizioni sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale degli aspiranti ammessi agli esami, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 22 che prevede, tra l'altro:
- che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia;
- che le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”” ed in particolare l'art. 60, comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;
Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 dispone al Titolo II, Capo I recante “Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio” (artt. 46 e 47) che la Regione provveda:
- all'istituzione di una o più Commissioni per l’abilitazione all'esercizio venatorio composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente;
- alla determinazione del programma delle materie di esame e delle modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse mentre le Associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio in base al programma regionale;
Dato atto che i sopracitati articoli della L.R. n. 8/1994 ed il R.R. n. 1/2008 prevedono l'istituzione di un sistema di formazione e l’attuazione di un impianto di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo dell’abilitazione sopra richiamata;
Richiamata la propria deliberazione n. 667 del 7 marzo 1995 recante “Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame” con la quale è stato stabilito in particolare che:
- il rilascio dell’abilitazione in argomento viene effettuato a seguito di superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche, con valutazione finale effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;
- gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, come previsto dall’art. 22, della Legge n. 157/1992, si svolgono sulle seguenti materie:
a) Legislazione venatoria nazionale e regionale;
b) Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
e) Norme di Pronto soccorso;
La prova scritta consiste nella compilazione, da parte del candidato, di un questionario contenente n. 20 domande, a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre risposte, di cui una sola esatta. Viene ammesso alla successiva prova il candidato che risponde esattamente ad almeno n. 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti. Ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari sotto forma di domande-quiz;
spetta alla Giunta regionale la predisposizione dei suddetti questionari-quiz da divulgare e da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio;
Dato atto che con successiva propria deliberazione n. 3011 del 3 dicembre 1996, in attuazione di quanto disposto dalla soprarichiamata propria deliberazione n. 667/1995, sono stati approvati i questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio ed è stata disposta la divulgazione dei medesimi tramite le Amministrazioni provinciali e le sedi regionali delle Associazioni venatorie (banca dati pubblica);
Richiamate inoltre le seguenti proprie deliberazioni, con le quali sono state approvate le norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e gli esami di abilitazione per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, comprensive delle modalità di svolgimento delle prove e del programma delle materie di esame:
- n. 2659 del 20 dicembre 2004, “Direttive per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2002”;
- n. 1104 del 18 luglio 2005, “Approvazione delle nuove Direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998”;
Considerato che le citate disposizioni approvate con le predette proprie deliberazioni, n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 prevedono tra l’altro:
- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche con valutazione finale;
- che tale valutazione finale venga effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;
Preso atto che con propria deliberazione n. 748 del 23 maggio 2016 e n. 175 del 17 febbraio 2017:
- sono state istituite le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio, al rilascio dell’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e al rilascio delle abilitazioni per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca;
- è stato disposto, tra l’altro, che le suddette Commissioni dovranno operare conformemente ai contenuti delle sopracitate proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, più volte citate, per quanto non incompatibile con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria, con la precisazione che la domanda per essere ammesso o riammesso a sostenere l’esame deve essere presentata presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca che provvede a tutti gli adempimenti prima spettanti alla Provincia;
Preso inoltre atto che:
- con propria deliberazione n. 690 del 31 maggio 2017, recante “Disposizioni in ordine ai questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 3011/1996”, si è provveduto, tra l’altro:
- a disporre la revisione dei questionari-quiz approvati con la citata propria deliberazione n. 3011/1996, da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, resasi necessaria anche a seguito del riordino operato con Legge Regionale n. 13/2015 e successivi provvedimenti attuativi e della conseguente modifica della Legge Regionale n. 8/1994 disposta con Legge Regionale n. 1/2016;
- a demandare al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca l’approvazione dei nuovi questionari-quiz per lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio;
- a stabilire che le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio si avvalgano, per lo svolgimento della prova scritta, di apposito software applicativo quale strumento oggettivo per la predisposizione delle schede contenenti le domande, che ne consenta l’estrazione in modo casuale dai questionari-quiz di che trattasi, nelle diverse sessioni d’esame;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca n. 20631 del 19 ottobre 2017 si è provveduto, tra l’altro, alla revisione integrale della banca dati riferita ai questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova scritta relativa all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio;
Atteso che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti disposizioni nazionali e regionali hanno indotto a sospendere l’effettuazione degli esami riferiti alle abilitazioni di che trattasi;
Richiamato il proprio Decreto n. 98 del 6 giugno 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.” con il quale, tra l’altro, sono state adottate le Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
Ritenuto, anche alla luce delle suddette Linee guida, di adottare in forma precauzionale fino al 31 dicembre 2021, specifiche disposizioni derogatorie sullo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale come riportate nell’Allegato 1 al presente atto, fatto salvo il superamento completo dell’emergenza sanitaria e la possibilità di applicare le modalità d’esame ordinarie indicate nelle proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005;
Ritenuto di applicare le suddette disposizioni anche alle abilitazioni delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e alle abilitazioni di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, in relazione all’emergenza sanitaria COVID- 19, specifiche disposizioni derogatorie sullo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prevedere che le disposizioni di cui all’allegato 1, siano efficaci fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il superamento completo dell’emergenza sanitaria e la possibilità di applicare le modalità d’esame ordinarie indicate nelle proprie deliberazioni n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005;
- di applicare inoltre le suddette disposizioni anche alle abilitazioni delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e alle abilitazioni di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica, con le precisazioni indicate nel medesimo Allegato 1;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.