n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagne 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 - integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 289/2020, n. 690/2021 e n.232/2022, nei territori provinciali di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì - Cesena, interessati da eventi metereologici eccezionali dal 1° maggio 2023, e disposizioni conseguenti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato dai Regolamenti n. 2021/2115 e 2021/2117, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;
Visti altresì:
- il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, ed in particolare l’art. 2, comma 2, in forza del quale le Regioni e le Province autonome adottano proprie determinazioni per applicare la Misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti, ivi comprese in particolare quelle inerenti il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data dell’approvazione della domanda di aiuto;
Visti inoltre:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
Dato atto che il comma 7, lettera b), dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/2117 stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;
Atteso che con la circolare n. 47389 del 2 febbraio 2022 il Mipaf ha precisato, con riferimento al periodo transitorio, che:
- la disposizione unionale comporta la possibilità che le norme contenute nel regolamento UE n. 1308/2013, e nei relativi regolamenti applicativi, continuino a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022, a condizione però che entro il 15 ottobre 2023 le operazioni relative ai programmi di sostegno, ancora in essere, siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate;
- è necessario condizionare l’applicazione della suddetta disposizione alla presentazione, da parte del proponente, di una dichiarazione che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023;
- l’impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la deroga. La mancata presentazione della dichiarazione o il mancato rispetto di quanto nello stesso contenuto sono equiparati alla mancata presentazione della domanda di aiuto di cui al comma 6 dell’articolo 10 del DM 1411/2017 e, pertanto, determinano l’applicazione della penalità prevista per questa fattispecie all’articolo 10 comma 5 del medesimo DM e di quelle previste dalla normativa generale;
Considerato che Agea Coordinamento ha fornito le ulteriori seguenti precisazioni:
- con circolare n. 9657 dell’8 febbraio 2022, che il beneficiario dovrà presentare all’Organismo Pagatore competente una rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 che contenga l’elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianificata. Tali giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all’Organismo Pagatore competente dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;
- con circolare n. 5574 del 25 gennaio 2023 di interpretazione della precedente, che la citata disposizione è da intendersi riferita alle campagne 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ciò al fine di garantire la durata massima dei progetti che, come stabilisce la normativa vigente, non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 289 del 2 aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2020/2021”, come modificata con propria deliberazione n. 338/2020;
- n. 690 del 10 maggio 2021 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022”, come modificata con propria deliberazione n. 526/2023;
- n. 232 del 21 febbraio 2022 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 46. Misura Ristrutturazione e Riconversione vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la Campagna 2022/2023”;
- n. 153 del 6 febbraio 2023 che integra le proprie precedenti deliberazioni n. 289/2020, n. 690/2021 e n. 232/2022 e proroga il termine di fine lavori al 9 giugno 2023 per tutti i beneficiari delle campagne successive alla campagna 2019/2020;
Considerato che a partire dalla notte del 1° maggio 2023 parte del territorio regionale, individuato nelle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, è stato interessato da eventi metereologici di elevata intensità, che hanno provocato esondazioni di corsi d’acqua, smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Preso atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
Considerato altresì che i menzionati eventi hanno interessato, tra l’altro, terreni agricoli su cui insistono vigneti beneficiari della Misura Riconversione e ristrutturazione vigneti, causandone l’allagamento, e potrebbero pertanto rappresentare un impedimento alla conclusione delle attività finanziate nell’ambito della misura il cui termine ultimo per la fine lavori è stato fissato al 9 giugno 2023 con la citata deliberazione n. 153/2023;
Atteso che le Province coinvolte dagli eventi avversi sono quelle nelle quali si concentra la maggior parte della superficie vitata regionale e che un differimento del termine di fine lavori comporterebbe il venir meno dei tempi tecnici necessari agli Uffici preposti per completare le previste attività di controllo in loco successive alla conclusione dei lavori e propedeutiche all’adozione degli atti di liquidazione dei benefici entro il termine del 15 ottobre 2023;
Ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 1411/2017, art. 2 comma 2 ed al fine di far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare, con riferimento ai soli beneficiari degli aiuti per vigneti, richiesti a contributo, ricadenti nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena, che abbiano indicato nel cronoprogramma il 2023, quale annualità di fine lavori, di:
1) consentire la presentazione entro il giorno mercoledì 31 maggio 2023 di una ulteriore domanda di variante al solo cronoprogramma al fine di posticipare la data di fine lavori:
- al 2 febbraio 2024, per coloro che hanno presentato la domanda di aiuto nella campagna 2020/2021, fissando entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
- al 10 giugno 2024, per coloro che hanno presentato la domanda di aiuto nelle campagne 2021/2022 e 2022/2023, fissando entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
2) specificare che la summenzionata domanda di variante può essere presentata anche dai beneficiari che abbiano in precedenza già presentato una domanda di variante per posticipare la data di fine lavori al 9 giugno 2023 secondo quanto disposto dalla citata deliberazione n. 153/2023, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal presente atto;
3) fissare i seguenti obblighi per coloro che, in virtù del presente atto, termineranno i lavori nel 2024:
a. alla data del 9 giugno 2023, i beneficiari della campagna 2022/2023 dovranno presentare la domanda di pagamento anticipato allegando la fidejussione secondo le indicazioni dell’organismo pagatore AGREA;
b. alla data del 15 ottobre 2023 si deve aver sostenuto, attraverso fatture, regolarmente pagate entro il medesimo termine, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell’operazione approvata;
c. alla data del 15 ottobre 2023 l’operazione ammessa a contributo dovrà essere parzialmente attuata;
d. nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 si dovrà presentare, secondo le modalità definite da AGREA, una rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023, riportante l’elenco delle fatture e dei relativi pagamenti, allegando le fatture e i bonifici (o documentazione equipollente) riportati nella rendicontazione stessa;
4) stabilire che la mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l’operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto con l’applicazione delle penalità previste nel bando (incameramento della fidejussione o restituzione del 110% del contributo erogato a titolo di anticipo e 3 anni di esclusione dall’aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
5) prevedere che i Settori agricoltura caccia e pesca di ambito territoriale - Area finanziamenti e procedimenti comunitari concludano l’istruttoria delle domande di variante al cronoprogramma entro i successivi 7 giorni dalla presentazione delle stesse, comunicando agli interessati l’esito delle relative istruttorie entro il medesimo termine ed informandoli degli ulteriori obblighi specificati nella presente deliberazione;
Ritenuto altresì di stabilire, al fine di una più efficiente gestione delle procedure, che il Responsabile dell’Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione o chiarimento di quanto disciplinato con la presente deliberazione;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023, avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/20,25";
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. in deroga a quanto previsto dalle disposizioni regionali applicative della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, approvate rispettivamente con deliberazioni n. 289/2020, n. 690/2021 e n. 232/2022, come integrate con deliberazione n. 153 del 6 febbraio 2023, limitatamente ai beneficiari di aiuti per vigneti, richiesti a contributo, ricadenti nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena, e che abbiano indicato nel cronoprogramma il 2023, quale annualità di fine lavori, di:
a. consentire la presentazione entro il giorno mercoledì 31 maggio 2023 di una ulteriore domanda di variante al solo cronoprogramma al fine di posticipare la data di fine lavori:
- al 2 febbraio 2024, per coloro che hanno presentato la domanda di aiuto nella campagna 2020/2021, fissando entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
- al 10 giugno 2024, per coloro che hanno presentato la domanda di aiuto nelle campagne 2021/2022 e 2022/2023, fissando entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
b. specificare che la summenzionata domanda di variante può essere presentata anche dai beneficiari che abbiano già presentato una domanda di variante per posticipare la data di fine lavori al 9 giugno 2023 ai sensi della deliberazione n. 153/2023, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal presente atto;
c. fissare i seguenti obblighi per coloro che, in virtù del presente atto, termineranno i lavori nel 2024:
- alla data del 9 giugno 2023 coloro che hanno presentato la domanda di aiuto nella campagna 2022/2023 dovranno presentare la domanda di pagamento anticipato allegando la fidejussione secondo le indicazioni dell’organismo pagatore AGREA;
- alla data del 15 ottobre 2023 aver sostenuto, attraverso fatture, regolarmente pagate entro il medesimo termine, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell’operazione approvata;
- alla data del 15 ottobre 2023 l’operazione ammessa a contributo dovrà essere parzialmente attuata;
- nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 il beneficiario dovrà presentare, secondo le modalità definite da AGREA, una rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023, riportante l’elenco delle fatture e dei relativi pagamenti, allegando le fatture e i bonifici (o documentazione equipollente) riportati nella rendicontazione stessa;
2. di stabilire che la mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l’operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto con l’applicazione delle penalità previste nel bando (incameramento della fidejussione o restituzione del 110% del contributo erogato a titolo di anticipo e 3 anni di esclusione dall’aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
3. di prevedere che i Settori agricoltura caccia e pesca - Area finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per territorio concludano l’istruttoria delle domande di variante al cronoprogramma entro i successivi 7 giorni dalla presentazione delle stesse, comunicando agli interessati l’esito delle relative istruttorie entro il medesimo termine ed informandoli degli ulteriori obblighi specificati nella presente deliberazione;
4. di stabilire che il Responsabile dell’Area Settore Vegetale istituita presso il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione o chiarimento di quanto disciplinato con la presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento e all’Organismo Pagatore Regionale A.G.R.E.A.;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che l’Area Settore vegetale istituita presso il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.