n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Nuova individuazione delle "Aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp. e Chamelea Gallina nella Sacca di Goro"

IL RESPONSABILE

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, entrata in vigore il 04/06/2002, relativa alla “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” ed in particolare:

  • l’art. 1 che prevede, al comma 3, che l’attività della Regione sia, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell’ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l’incremento delle risorse alieutiche e, al comma 4, che l’utilizzazione delle aree demaniali marittime debba garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e debba pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;
  • l’art. 2, comma 1, che prevede siano di competenza della Regione, alla lett. c), <l’autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996>, alla lett. d), <l’individuazione delle aree di tutela biologica per l’incremento delle risorse alieutiche e l’esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo> ed alla lett. d bis), <il controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica>;
  • l’art. 3 che prevede, al comma 1, che la Regione eserciti di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 2;
  • l’art. 7-bis che prevede, al comma 1, che la Regione al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, possa predisporre un’attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica, e, al 2° comma, che la Regione possa stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

Vista la delibera della Giunta regionale del 9 dicembre 2003, n. 2510 “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9”, ed in particolare:

  • il Capo I - paragrafo 1.2 in cui si prevede che l’azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegua le seguenti particolari finalità generali previste alle seguenti lettere qui richiamate:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;

f) promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;

g) individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks;

l) valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche con azioni mirate di ripopolamento e tramite l’istituzione di aree protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme giovanili;

m) autorizzare la cattura e l’allevamento di forme giovanili di vari organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree produttive;

n) sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere.

  • il Capo II - paragrafo 2.1 in cui si prevede che il Servizio Economia Ittica regionale, in conformità a quanto previsto dalla determinazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, n. 6861 del 17/07/2002, eserciti, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative, in particolare:

2.1.2: rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime per la pesca del novellame a scopo scientifico e a scopo di ripopolamento di aree produttive;

2.1.3: rilascio o rinnovo di concessioni per la realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l’incremento delle risorse alieutiche.

Preso atto

  • della determinazione, del Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale, n. 17358 del 04/12/2006 avente ad oggetto “Individuazione delle aree per la riproduzione spontanea, la crescita larvale e post larvale dei molluschi bivalvi nella Sacca di Goro”, così come modificata dalla successiva determinazione n. 574 del 24/01/2008;
  • della Relazione finale dello “Studio sull’ubicazione e sulla produttività delle aree di crescita larvale maturale dei molluschi bivalvi nella Sacca di Goro per il loro utilizzo negli impianti di acquacoltura” realizzato dal Consorzio Ferrara Ricerche, su incarico della Direzione Attività produttive, Commercio, Turismo conferito con atto n. 14478 dell’11/10/2005 e trasmessa alla Regione in data 17 luglio 2006 prot. 14075/637/AT;

Considerato

- che nella stessa relazione sono indicate in apposita cartografia, le aree di riproduzione e crescita spontanea dei molluschi bivalvi, in particolare delle specie Tapes spp., che vanno ad aggiungersi e ad ampliare le aree a suo tempo individuate con la citata determina n.17358/2006;

- che il Consorzio Gestione Molluschi del Compartimento Marittimo di Ravenna (Co.Ge.Mo. di Ravenna) ha individuato l’area esterna allo Scanno quale di riproduzione e crescita spontanea larvale dei molluschi bivalvi della specie Chamelea galina;

- che, quindi, si ritiene opportuno procedere, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 9/02, ad una nuova individuazione delle “Aree di Tutela Biologica per l’incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp. e Chamelea gallina nella Sacca di Goro” in considerazione del citato studio e delle osservazioni del Co.Ge.Mo. di Ravenna, sostituendo integralmente il contenuto del dispositivo della citata determina n.17358/2006 con quello del presente atto, riportando le aree in oggetto della presente determina sulla “Carta topografica regionale - rilievo 1976-1977”;

- che, inoltre, per motivi di sicurezza della navigazione si è ritenuto più opportuno georeferenziare i vertici delle aree oggetto della presente determina attraverso il sistema di riferimento UTM WGS 84, anziché il sistema Gauss-Boaga (Roma 40) utilizzato nella precedente determina n.17358/2006, in quanto di normale utilizzo nelle strumentazioni di bordo delle imbarcazioni e adottato dalla Regione quale sistema di riferimento della cartografia regionale;

Sentito il Tavolo Blu regionale in data 25 maggio 2006; 

Vista la richiesta di ampliamento dell’area di tutela biologica per la crescita larvale della specie Tapes spp. avanzata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese titolari di impianti di molluschicoltura nella Sacca di Goro e dai Presidenti delle Associazioni Cooperative, in data 26/10/2007;

Visto il parere delle Associazioni regionali della pesca marittima e dell’acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale, riunite presso il Servizio Economia Ittica regionale in data 20/10/2009;

Viste:

  • la determinazione del Direttore generale alle Attività Produttive, al Commercio e al Turismo n. 6861 del 17 luglio 2002 che attribuisce al Servizio Economia Ittica regionale la competenza al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale per finalità di pesca ed attività connesse;
  • la L.R. n. 43/2001, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, in particolare l’art. 34, relativo alle funzioni dirigenziali;

Richiamate

  • le deliberazioni della Giunta reg. n. 1057/2006, n. 1150/2006, n. 1663/2006;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008, recante ”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera di Giunta regionale n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera di Giunta n. 450/2007”

Attestata la regolarità amministrativa

determina

  1. di individuare, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, L.R. 9/2002 lett. d), quali “Aree di Tutela Biologica per l’incremento delle risorse alieutiche ed, in particolare, per la crescita spontanea di molluschi bivalvi delle specie Tapes spp. e Chamelea gallina nella Sacca di Goro”, le aree marine di demanio marittimo individuate sulla base dello studio citato in premessa, e riportate nella “Carta topografica regionale - rilievo 1976-1977”, di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6,e 7 tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di sostituire integralmente il contenuto del dispositivo della propria determina n.17358/2006 con quello del presente Atto;
  3. di vietare l’ormeggio, l’ancoraggio, la navigazione nonché la pesca o la raccolta di organismi alieutici in tali aree, salvo autorizzazione specifica della Regione Emilia-Romagna rilasciata dal Responsabile del Servizio Economia Ittica regionale;
  4. di rinviare la disciplina e le modalità di esercizio delle operazioni di bonifica, compresa la raccolta di macroalghe, di prodotto di taglia commerciale e di novellame selvatico in eccesso, all’interno di tali aree, ad una specifica ordinanza emanata dal Responsabile del Servizio Economia Ittica della Regione Emilia-Romagna, sentite la Capitaneria di porto competente e le Associazioni regionali della pesca marittima maggiormente rappresentative a livello regionale, ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità e la necessità;
  5. di escludere che su tali aree possano essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività di pesca, acquacoltura o attività ad esse correlate;
  6. di prevedere che i trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, siano perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione, anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte;
  7. di far obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente determina;
  8. di trasmettere alle Autorità marittime competenti il presente atto per l’annotazione nelle carte nautiche;
  9. di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 Il Responsabile del Servizio

Aldo Tasselli

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