n.131 del 28.04.2020 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25/3/2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamati i propri Decreti:

n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 36 del 15/3/2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

n. 39 del 16/3/2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12/3/2020 e n. 36 del 15/3/2020”;

n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 57 del 3/4/2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

n. 58 del 4/4/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 66 del 22/4/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina.” 

n. 70 del 27 aprile 2020 “ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie.”

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

- si rende indifferibile l’avvio della ripresa di alcune attività propedeutiche ad un ordinato ritorno alle attività che saranno consentite a far data dal 4 maggio;

- Il DPCM 10 aprile 2020 vigente, ed il DPCM 26 aprile che entrerà in vigore dal 4 maggio consentono alle attività produttive sospese l’accesso ai locali aziendali per attività conservative e di manutenzione, previa comunicazione al Prefetto;

- l’art. 2 comma 9 del DPCM 26 aprile stabilisce: “Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.”

- Che dal 4 maggio tra le attività produttive consentite sono incluse le attività della filiera della cantieristica navale rientranti nei codici ATECO 30 e 33 e le attività di Edilizia Civile e lavori di costruzione specializzati codici ATECO 42 e 43;

Ritenuto:

- che il settore turistico all’approssimarsi della stagione estiva debba essere messo in condizione di ripartire in tempi compatibili per assicurare i servizi primari;

- opportuno in ragione delle considerazioni sopra espresse in merito alla ripresa progressiva delle attività ed in analogia a quanto disposto dai DPCM nazionali, consentire ai proprietari di imbarcazioni e di velivoli di recarsi singolarmente ed in giornata presso le loro proprietà al fine della verifica dello stato delle stesse e per gli interventi di manutenzione che si rendessero necessari, purché lo spostamento sia limitato all’interno del territorio provinciale ed avvenga in giornata con obbligo di rientro alla abitazione abituale;

- opportuno consentire altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi;

- opportuno consentire alle imprese del settore edilizio di avviare le attività propedeutiche alla riapertura, avviando i cantieri sul demanio pubblico negli stabilimenti balneari, negli alberghi e nelle strutture ricettive in generale, nei parchi tematici, negli impianti termali ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

2. è consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi;

3. sono consentite altresì alle imprese del settore edilizio le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari sia su demanio pubblico che su proprietà private, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici ed all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri” allegato al n. 7 del DPCM del 26 aprile;

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore dal 29 aprile 2020 e si applicano anche al territorio della provincia di Piacenza;

5. La presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della regione.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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