n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Modalità di gestione del cinghiale nell'area situata nella porzione sud-est della Città Metropolitana di Bologna, ricadente nei comuni di Pianoro, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro e Bologna, ed in particolare il territorio del Parco dei gessi bolognesi e dei calanchi dell'Abbadessa, parte dei distretti venatori di gestione 1,2,4 e 5 dell'ATC BO2, le AFV "Garufola" e "San Salvatore di Casola" e i restanti territori contermini al Parco

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 il quale prevede:

- che le Regioni abbiano la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico e per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche anche nelle zone vietate alla caccia;

- che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l’art. 35 il quale dispone che la gestione faunistica dei Parchi è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione. Nel territorio dei Parchi è vietata l'attività venatoria, nonché la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'art. 37;

- l'art. 36 il quale prevede che, allo scopo di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica nel territorio regionale, la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

- l’art. 37 il quale stabilisce che nel territorio dei Parchi e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica; detti interventi devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati;

- l’art. 38 che ammette l’esercizio venatorio nelle aree contigue dei Parchi regionali nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l’art. 60, comma 1, a norma del quale i piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamato in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, l’art. 16 recante “Controllo delle specie di fauna selvatica” a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite nei soprarichiamati articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all’art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e conferma degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all’art. 5 della L.R. n. 8 del 1994”, che, tra l'altro, ha stabilito che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visto, altresì, il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Bologna;

Richiamate le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione del cinghiale”, predisposte da ISPRA e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, che fanno rilevare come sia indispensabile in territori vasti e frammentati, dove sono presenti istituti con differenti finalità (ambiti di caccia pubblici e privati e aree protette) un’armonizzazione degli obiettivi, un coordinamento dell’attività di contenimento della specie e una contemporaneità degli interventi attuati finalizzata ad evitare spostamenti di animali tra le diverse zone;

Dato atto:

- che il territorio della Città Metropolitana di Bologna, se rapportato al restante territorio regionale, è caratterizzato da una presenza molto elevata di cinghiali, da un prelievo annuale di individui, effettuato sia in attività di caccia che in “controllo”, molto consistente ma soprattutto da un impatto sulle produzioni agricole tra i più elevati in ambito regionale;

- che in particolare l’area posta a sud-est del territorio bolognese - comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, parte dei Distretti venatori di gestione 1, 2, 4 e 5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “Garufola” e “San Salvatore di Casola” e i restanti territori contermini al Parco - caratterizzata da un’elevata antropizzazione e dalla presenza di una importante rete viaria, benché classificata negli strumenti di pianificazione faunistica provinciali quale area con densità tendente a zero per la specie cinghiale, rappresenta a tutt’oggi una delle zone maggiormente problematiche;

Dato atto che le attività di contenimento del cinghiale nell’area sopra specificata sono state attuate nelle seguenti modalità:

- attuazione del “Piano di controllo del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio della Provincia di Bologna” approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Bologna n. 121/2010, successivamente modificato con deliberazione della Giunta provinciale di Bologna n. 82/2013, tutt’ora vigente;

- attuazione del “Piano di gestione e controllo del cinghiale nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 2015-2019” nel territorio di competenza approvato con Deliberazione del Comitato esecutivo n. 78 del 20 dicembre 2014;

- gestione venatoria effettuata con le modalità e nei tempi previsti dalle norme vigenti nei Distretti dell’ATC BO2 e nelle Aziende Faunistico-Venatorie;

Atteso inoltre che, al fine di ricercare una sinergia più incisiva tra i soggetti operanti nella gestione faunistica del territorio interessato, il 30 maggio 2016 presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca si è svolto un incontro i cui esiti sono conservati agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo NP/2018/11162 del 3 giugno 2018;

Preso atto che a seguito di detto incontro si è pervenuti ad un’“Intesa operativa per la gestione coordinata del cinghiale nel comprensorio comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, i Distretti venatori 1, 2, 4 e 5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “San Salvatore di Casola” e “Garufola” ed i territori contermini di competenza della Città Metropolitana di Bologna” che prevede in particolare:

- il rafforzamento e la gestione coordinata degli interventi di controllo della specie cinghiale;

- la formulazione di un piano d’azione sinergico al fine di ridurre la presenza del cinghiale e limitare i danni arrecati alle produzioni agricole nell’area interessata;

- la costituzione di un gruppo di coordinamento operativo composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti interessati;

- la verifica puntuale dei risultati ottenuti nell’ambito di incontri mensili;

Rilevato che a distanza di due anni dall’avvio della gestione congiunta di cui all’”Intesa” sopracitata, la popolazione di cinghiale presente non ha risentito del notevole prelievo effettuato (1350 cinghiali abbattuti nell’ultimo anno in un’area di 137 kmq compreso il tessuto residenziale) e, malgrado le azioni correttamente intraprese dai soggetti coinvolti attraverso il prelievo venatorio e l’attività di “controllo”, si è dimostrata insufficiente a ridurre la popolazione al di sotto della soglia di densità prevista;

Dato atto che, nel periodico incontro che si è tenuto in data 19 febbraio 2018, i soggetti operanti nella gestione faunistica del territorio interessato unitamente agli Amministratori pubblici dei Comuni interessati e le Organizzazioni Professionali Agricole, hanno richiesto un’azione straordinaria finalizzata ad una riduzione significativa della specie, coordinata dalla Regione Emilia-Romagna, con interventi da attuarsi contemporaneamente al fine di evitare spostamenti di animali tra le diverse zone ed ottimizzare così il prelievo;

Considerato che l’azione straordinaria richiesta risulta conforme a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionale che recepiscono le suddette “Linee guida per la gestione del cinghiale”, predisposte da ISPRA e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente;

Ritenuto, per quanto soprariportato e considerato, di provvedere con il presente atto alla definizione di Misure straordinarie per la gestione coordinata delle attività di prelievo del cinghiale nell’area sud est di Bologna ricadente nei Comuni di Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e Bologna meglio definita come Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e zone limitrofe, nella formulazione di cui all’Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale al presente atto;

Precisato che:

- l’attuazione delle Misure Straordinarie di che trattasi, come previsto dalle normative vigenti in materia, è demandata alla Polizia Provinciale ed al Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, i quali possono avvalersi dell’ausilio di operatori appositamente abilitati;

- la Regione Emilia-Romagna svolgerà il necessario coordinamento e verifica delle attività, trattandosi di territori vasti e frammentati con presenza di istituti con differenti finalità (ambiti di caccia pubblici e privati, nonché aree protette), garantendo altresì una contemporaneità degli interventi al fine di evitare spostamenti di animali tra le diverse zone ed ottimizzare così il prelievo, nonché al fine di individuare ogni altra modalità organizzativa e gestionale atta a contenere la specie;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di definire le Misure straordinarie per la gestione coordinata delle attività di prelievo del cinghiale nell’area situata nella porzione sud est della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, Parte dei Distretti venatori di gestione 1,2,4,5 dell’Ambito Territoriale di Caccia BO2, le Aziende Faunistico-Venatorie denominate “Garufola” e “San Salvatore di Casola” e i restanti territori contermini al Parco, ricadente nei Comuni di Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro e Bologna, nella formulazione di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;
  3. di dare atto che l’attuazione delle Misure straordinarie di che trattasi, come previsto dalle normative vigenti in materia, è demandata alla Polizia Provinciale ed al Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, i quali possono avvalersi dell’ausilio di operatori appositamente abilitati, mentre la Regione Emilia-Romagna svolgerà il necessario coordinamento e verifica delle attività, anche al fine di individuare ogni altra modalità organizzativa e gestionale atta a contenere la specie;
  4. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
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