n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Parziale modifica ed integrazione alla convezione Rep. n. RPI/
2018/11 approvata con DGR. n. 1079/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, gli articoli 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;

- il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 35;

- il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” e s.m.i.;

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., in particolare l'art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

- il Decreto-legge 7 settembre 2001 n.343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n.401;

Richiamati:

- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.1, istitutiva l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali; l’art 4 della medesima legge regionale che rubrica che “La Regione favorisce ed incentiva: a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5”;

- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 rubricata “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68);

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

VISTE le seguenti Determinazioni dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- n. 4370 del 26 novembre 2021 “Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” rettificata con determinazione n. 4710 del 30 dicembre 2021;

- n. 4359 del 25 novembre 2021 “Adozione del piano delle attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile”;

- n. 4690 del 23 dicembre 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2022– 2024”, rettificata con determinazione n. 4727 del 30 dicembre 2021;

- n. 344 del 3 febbraio 2022 “Variazione del bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021”;

- n. 900 del 17 marzo 2022 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui e reimputazione spese”;

- n. 1413 del 28 aprile 2022 “Adozione rendiconto generale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’esercizio finanziario 2021”;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:

- n. 2152 del 20 dicembre 2021 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;

- n. 843 del 30 maggio 2022 “Approvazione del rendiconto generale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio finanziario 2021”

Vista la L.R. 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, in particolare il Capo III “Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali” art. 16 “Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività”;

Vista la propria deliberazione n. 1079 del 9/7/2018 “Convenzione tra Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Provincia di Reggio Emilia, per l'autorizzazione alla concessione di contributi finalizzati alla gestione dell'immobile ad uso "protezione civile" sito a Reggio Emilia, Via Cella all'Oldo n.8 località Villa Cella” che approva lo schema di convenzione, di cui all’Allegato A) parte integrante della medesima deliberazione, tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e la Provincia di Reggio Emilia;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 220 del 17/9/2018 “Convenzione tra Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Provincia di Reggio Emilia, per autorizzazione alla concessione di contributi finalizzati alla gestione di immobile ad uso protezione civile sito a Reggio EMILIA, Via Cella all’Oldo n.8 loc. Villa Cella” che approva lo schema di convenzione proposto dall’Agenzia;

Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 25/10/2018 al n. RPI/2018/11 di repertorio e ha durata fino al 31/12/2023. Tale convenzione prevede il rimborso alla Provincia di Reggio Emilia delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione e delle spese inerenti alla gestione dell’immobile in questione a far data dal 1/1/2018 (art. 4);

Dato atto che a copertura delle annualità 2016 e 2017 l’Agenzia aveva inteso riconoscere alla Provincia di Reggio Emilia i contributi di cui alla D.G.R. n. 1673/2016, modificata con D.G.R. 1545/2017, nell’ambito del “Programma di potenziamento e completamento delle strutture di protezione civile”;

Rilevato che i contributi così assegnati alla Provincia di Reggio Emilia sul “Programma di potenziamento e completamento delle strutture di protezione civile” non possono essere in realtà impiegati per la copertura delle spese correnti di gestione dell’immobile Polo logistico ex Tav;

Vista la propria deliberazione n. 1001 del 28/6/2021 “Revoca del concorso finanziario regionale al Comune di Calderara di Reno (BO) ed alla Provincia di Reggio EMILIA (RE) ed individuazione di nuovi termini per la rendicontazione di quanto programmato e concesso al Comune di Casina (RE) ed all'Unione dei Comuni Savena-Idice (BO) nell'ambito del programma pluriennale di potenziamento della rete delle aree e strutture di protezione civile” con cui, previo accordo con la Provincia di Reggio Emilia, l’Agenzia ha revocato i predetti contributi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al rimborso delle spese di locazione e utenze sostenute dalla Provincia di Reggio Emilia per il Polo Logistico di Villa Cella (Ex TAV) a partire dal 1/1/2016 fino alla data di entrata in vigore della citata convenzione Rep. n. RPI/2018/11. L’importo delle spese ammonta complessivamente a € 64.138,89;

Rilevato che le parti dell’art. 3 della convenzione relative al previsto rinnovo dei comodati d’uso (a favore del custode e delle Associazioni/Organizzazioni di Volontariato che occupano alcuni spazi del Polo Logistico ex Tav) ed alla successiva regolamentazione e disciplina d’uso degli spazi, ad oggi risultano superate poiché già in essere;

Ritenuto opportuno procedere, ad integrazione della Convenzione in essere, alla stipula di una nuova Convenzione tra Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e Provincia di Reggio Emilia, il cui schema è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di assicurare, per le annualità 2016 e 2017, le spese di locazione e gestione inerenti all’immobile sede del CUP di Via Cella all’Oldo n. 8 ex Tav;

Richiamati i provvedimenti in tema di organizzazione:

- la D.G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere del 1/4/2022;

- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022, con la quale si è confermato l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla Dott.ssa Rita Nicolini fino al termine della legislatura fatto salvo eventuale periodo di proroga previsto per legge al termine della legislatura;

- la determinazione n. 1049 del 25 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;

-Richiamate altresì:

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione n. 2657 del 1/9/2020 “Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018 del 28/2/2018” dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni;

Vista la propria Deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “ SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELL’IMMOBILE AD USO “PROTEZIONE CIVILE” SITO A REGGIO EMILIA, VIA CELLA ALL’OLDO N.8 LOC. VILLA CELLA – PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE ALLA CONVEZIONE REP. N. RPI/2018/11;

2) di dare atto che alla sottoscrizione dello schema di Convenzione, di cui al punto 1), provvederà il Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione e il rappresentante della Provincia di Reggio Emilia, con riserva per gli stessi di apportare eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge n. 221 del 17/12/2012;

3) di dare atto che per gli eventuali oneri derivanti dalla Convenzione stipulata tra le Parti si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e che il Dirigente territorialmente competente provvederà al riguardo con proprio atto, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni relative, e, in generale, come stabilito nella stessa convenzione;

4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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