n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Adozione di variante al P.R.G. vigente relativa a tre distinti ambiti

Adozione di variante specifica al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma IV, lettera c) della L.R. n. 47/1978 per:

1) modifica del perimetro della scheda di progetto 13/23.1;

2) pianificazione di un’area priva di zonizzazione a seguito di sentenza del TAR;

3) individuazione delle superfici cedute a standard del piano particolareggiato “GROSRIMINI”.

A norma del DLgs 267/00 e del vigente Statuto del Comune,

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28/1/2010, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata adottata la variante al vigente P.R.G.;

VISTO il P.R.G. vigente approvato con delibere di Giunta provinciale n. 351 del 3/8/1999 e n. 379 del 12/8/1999 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale Emilia-Romagna 07/12/1978 n. 47 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale Emilia-Romagna 24/03/2000, n. 20;

si avverte che dal giorno 17/3/2010, gli atti relativi al provvedimento di cui trattasi sono depositati presso la Direzione Affari generali di questo Comune (Ufficio Archivio - Piazza Cavour); 

che a partire dal 18/3/2010, per 30 giorni consecutivi fino al 16/4/2010, tali atti saranno ivi esposti a libera visione del pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

che nei successivi 30 giorni e conseguentemente fino al 17/05/2010*, tutti i cittadini, Enti ed Associazioni che intendano farlo, potranno presentare osservazioni a norma di legge al provvedimento di cui sopra;

Tali osservazioni dovranno essere redatte in carta libera ed inviate al seguente indirizzo: “Al sig. Sindaco del Comune di Rimini – Direzione Affari generali – Settore Archivio - Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini”, riportando all’oggetto il codice di riferimento: Pratica n. 010 / 32841

Si dispone che il presente avviso rimanga affisso all’Albo pretorio del Comune dal 17/03/2010 al 17/05/2010*.

(*) Termine prorogato di un giorno a norma dell’art. 2963 del Cod.Civ.

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