SUPPLEMENTO SPECIALE N.73 DEL 13.01.2016
Relazione
Colleghi Consiglieri!
Nel mese di gennaio 2013 veniva presentato alle Commissioni parlamentari competenti (quelle dell'Ambiente) lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante «disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale» (Atto del Governo n. 529), con termine per la trasmissione del parere il 13 febbraio 2013.
La Commissione VIII della Camera dei Deputati, chiamata a pronunciarsi in ordine al predetto schema, nella seduta dello 11 Febbraio 2013 ebbe a così esprimersi: "La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529);
ritenuto assolutamente necessario svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione; valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti; ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle Regioni;
ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione; esprime: PARERE CONTRARIO".
La XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, in data 16 gennaio 2013 - a termine scaduto!!! - si esprimeva, invece, in senso favorevole.
Indipendentemente dalle diverse pronunce registratesi in sede parlamentare, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013, n. 62, veniva pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184- ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». Detto decreto, prima dell'emanazione, era stato preventivamente notificato alla Commissione europea ed approvato decorso il termine di «stand stili». Come indicato nel titolo, il regolamento stabiliva, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di Combustibili Solidi Secondari cessano di essere rifiuti e sono da considerare - a tutti gli effetti - un prodotto, la cosiddetta end of waste ai sensi della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti.
L'11 settembre 2013 il Senato della Repubblica approvava la mozione (1-00135, testo 2) a prima firma Morgoni (PD) e il 22 ottobre 2013 la Camera dei Deputati approvava la mozione 1-00193, a prima firma Norgi (PD), entrambe riguardanti il CCS. Detti atti di indirizzo, pur riconoscendo il ruolo del CSS conferito ai cementifici nel ciclo dei rifiuti, invitavano il Governo ad effettuare ulteriori indagini sugli eventuali rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente legati all'uso del CSS nei cementifici, nonché di confrontare la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei. Inoltre si chiedeva al Governo di prendere le dovute precauzioni per impedire che i cementifici venissero riconvertiti in inceneritori e di definire delle linee guida per verificare il rispetto dei requisiti ambientali da parte dei cementifici che ricevono il CSS.
Nei fatti, l'applicazione del cosiddetto "decreto Clini" (il più volte citato D.M. 22/2013) viene fortemente contestata nei territori interessati. Di recente, ma vicenda fortemente sintomatica, si registra la fortissima opposizione di cittadini, movimenti ambientali e forze politiche, alla richiesta presentata dalla società Buzzi Unicem volta all'utilizzo di CSS nell'impianto in funzione nel Comune di Vernasca (in provincia di Piacenza).
Alla luce di quanto sopra evidenziato e atteso il quadro di forte incertezza per quanto riguarda le conseguenze - soprattutto in riferimento alla tutela della salute pubblica, non essendo in vigore alcuna specifica normativa che preveda la possibilità di ricorrere alla valutazione d'impatto sanitario (VIS) - derivanti dall'applicazione del D.M. 22/2013, appare ragionevole prevedere l'abrogazione di quest'ultimo, come dispone il presente progetto di proposta di legge alle Camere, presentato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione. Detto progetto prevede, inoltre, l'abrogazione del Decreto dello stesso Ministero del 20 marzo 2013 e dispone - altresì - che le istanze presentate conformemente alle norme di cui al D.M. 22/2013 ancora pendenti all'entrata in vigore della presente legge si considerano respinte.