n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del DLgs 152/06, svolta nell'unità produttiva Sintexcal SpA sita in Via G. Finati n. 49/51 in comune di Ferrara, presentata dalla ditta Sintexcal SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi della Sintexcal SpA” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta secondo le modalità ed i quantitativi massimi attualmente autorizzati ed inclusi nella vigente iscrizione al registro recuperatori (rif. atto PG n. 084533 del 18 ottobre 2010, poi modificato con atto PG n. 005887 del 27 gennaio 2011);

2. in sede di rinnovo autorizzazione all’esercizio si dovrà valutare l’esigenza di prevedere un monitoraggio delle emissioni odorigene al camino E1 secondo la norma UNI 13725:2004 nelle condizioni di massimo funzionamento dell’impianto, al fine di eseguire una caratterizzazione delle emissioni odorigene da concordare con Arpa e Provincia;

3. in sede di rinnovo dell’atto di iscrizione al Registro Provinciale imprese esercenti attività di recupero rifiuti (30/9/2015 Atto P.G. n. 84685 del 19/10/2010) si dovrà verificare se lo stabilimento rientra nel campo di applicazione della nuova direttiva IED 2010/75/UE;

4. in sede di rinnovo della autorizzazione delle operazioni R13 e R5 in merito alle modalità di gestione delle attività di recupero dei rifiuti CER 170302, di cui ai punti b) e c) del punto 7.6.3 del DM 5/2/98, si precisa che:

  • il gestore deve effettuare il recupero realizzando direttamente i sottofondi stradali non essendo prevista la cessione di tali materiale ad altre ditte;
  • i test di cessione devono essere eseguiti per tali attività previa preparazione del materiale da destinare alle rispettive attività di recupero;

5. non essendo state fornite informazioni su eventuali abitazioni dei custodi presenti presso la Ditta o presso ditte confinanti ed avendo riscontato un edificio posto a ridosso della Sintexcal (Ditta Improma) presso il quale è presente una abitazione, in sede di rinnovo autorizzazioni ambientali si dovrà provvedere alla veridica del valore limite differenziale presso detto ricettore, considerando anche il contributo delle componenti impulsive dovute alla fase terminale dello scarico dei cassoni dei mezzi di trasporto;

6. in sede di rinnovo dell’autorizzazione, vengano eseguite rilevazioni fonometriche, tese a dimostrare il rispetto dei limiti assoluti di immissione, diurno e notturno e del criterio differenziale del rumore presso i ricettori presenti, considerando anche il contributo delle componenti impulsive dovute alla fase terminale dello scarico dei cassoni dei mezzi di trasporto;

7. qualora le misurazioni della rumorosità evidenzino il non rispetto dei limiti del DPCM 14/11/1997, si dovrà fornire il progetto di un intervento di bonifica acustica con descritti i sistemi di mitigazione da adottare al fine del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

8. la valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta in conformità alla DGR 14/4/2004 n. 673 e inviata ad Arpa entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori per le valutazioni di competenza;

9. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione dei rifiuti;

10. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

11. tutte le pavimentazioni dell’area in esame (sia interne sia esterne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;

12. si formulano inoltre le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;

13. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;

b) è comunque obbligatorio acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed all'eventuale autorizzazione paesaggistica; in particolare, alla scadenza del primo rinnovo, il 30/9/2015, qualora l'impresa non sia soggetta agli obblighi di cui alla nuova direttiva IED 2010/75/UE, l’impresa sarà soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/3/2013 n. 59;

c) di trasmettere la presente delibera alla Sintexcal SpA; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Ferrara; all’ARPA sezione provinciale di Ferrara; all’AUSL di Ferrara;

d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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